Nel regime della cosiddetta stabilità reale, il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto di lavoro, le cui obbligazioni restano quiescenti e vengono riattivate dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro contenuto nella sentenza

Nel regime della cosiddetta stabilità reale, il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto di lavoro, le cui obbligazioni restano quiescenti e vengono riattivate dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro contenuto nella sentenza, senza che sia dato distinguere a seconda che questa sia o meno definitiva o consista nel solo dispositivo letto in udienza, esecutivo per legge nella fase che precede il deposito della motivazione. Ne consegue che fin dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è possibile per questi esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennità sostitutiva, mentre la norma di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970, si limita a stabilire un termine finale all'esercizio di tale potere di scelta per l'esigenza di contenere in tempi ragionevoli la conseguente situazione di incertezza, ma senza attribuire al riferimento iniziale su cui è commisurata la scadenza anche il significato di termine iniziale dal quale solo è possibile l'esercizio di una definitiva opzione. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 maggio 2008, n. 12100)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PR. AN. RI. , PE. AL. , elettivamente domiciliate in ROMA VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

C. -. CO. RO. MA. 80. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 67, presso lo studio dell'avvocato PONZELETTI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5005/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/10/04 R.G.N. 4299/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/08 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l'Avvocato MUGGIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lo Voi Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pr.An. Ri. e Pe.Al. avevano ottenuto nel febbraio 2001 dal Tribunale di Roma, quale Giudice del lavoro, due distinti decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione da parte della s.c.a.r.l. Co. Ro. Ma. ( C. 80. ), a seguito della sentenza del 22 dicembre 2000, con la quale il medesimo Tribunale aveva annullato il licenziamento loro intimato dalla predetta societa', con le conseguenze tutte di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, come modificata dalla Legge 18 maggio 1990, n. 108, articolo 1.

Su opposizioni proposte separatamente dalla societa', il Tribunale di Roma, riuniti i due procedimenti, aveva revocato, con sentenza in data 2 maggio 2002, i decreti ingiuntivi opposti e aveva rigettato le domande delle due lavorataci, condannandole altresi' alle spese di giudizio.

Successivamente, la Corte d'appello di Roma ha respinto, con sentenza depositata in cancelleria il 26 ottobre 2004 e non notificata, l'appello proposto dalla Pr. e dalla Pe. A. .

In proposito la Corte ha cosi' ricostruito la vicenda oggetto del giudizio:

a seguito della lettura il 22 dicembre 2000 del dispositivo della sentenza di reintegrazione, le due dipendenti, in precedenza addette all'appalto di pulizie gestito dalla societa' cooperativa presso la Te. , scadente il 31 dicembre 2000, avevano in data 28 dicembre 2000 chiesto alla Ro. Ma. di essere reintegrate e contestualmente alla societa' che col primo gennaio 2001 sarebbe subentrata nell'appalto (societa' Cometa) di essere da essa assunte, in attuazione della normativa contrattuale collettiva per i dipendenti di imprese di pulizia, relativa ai cambi di gestione.

Successivamente, nell'incontro tra la societa' cessante e quella subentrante nell'appalto (presenti anche le ricorrenti), la prima aveva indicato alla seconda che nell'elenco delle dipendenti da assumere da quest'ultima, a norma della disciplina contrattuale collettiva citata, rientravano anche le due lavoratrici, in quanto reintegrate con (il dispositivo del)la sentenza del 22 dicembre 2000. Infine, la societa' subentrante nell'appalto aveva assunto, tra le altre, anche le due lavorataci menzionate senza che queste vi si opponessero in alcun modo.

Acquisite tali circostanze di fatto, i Giudici di merito hanno ritenuto che le due appellanti, avendo chiesto la reintegrazione nell'organico della Co. Ro. Ma. e avendola ottenuta con l'inserimento nell'elenco delle lavoratrici che la subentrante nell'appalto di pulizia avrebbe avuto l'obbligo di assumere (e che poi aveva effettivamente assunto), avrebbero in tal modo definitivamente consumato il potere di optare per l'indennita' sostitutiva della reintegrazione a norma del 5 comma del citato articolo 18 S.L..

Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono un unico ricorso per cassazione le due lavoratrici, articolando tre motivi.

Resiste alle domande la C.R.M. s.c. a.r.l. con un proprio rituale controricorso.

Le ricorrenti hanno infine depositato una memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Col primo motivo del ricorso, An. Ri. Pr. e Pe. Al. deducono la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 18 S.L., nonche' il vizio di motivazione della sentenza.

In proposito sostengono:

- che la richiesta di reintegrazione dopo la lettura del dispositivo ma prima del deposito della sentenza di reintegrazione non esprimerebbe una scelta definitiva del dipendente ai sensi dell'articolo 18 S.L., comma 5, ma costituirebbe unicamente un atto prudenziale in attesa della pubblicazione della sentenza, alla luce della quale operare poi la scelta definitiva tra reintegrazione e indennita' sostitutiva, a partire dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio;

- che comunque la loro reintegrazione non era materialmente avvenuta da parte della C.R.M..

Il motivo e' infondato.

Va preliminarmente ricordato il contenuto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, articolo 18, nel testo sostituito dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 1, il quale, dopo avere stabilito le conseguenze connesse, nel regime ed. di stabilita' reale, all'accertamento della inefficacia, della nullita' o all'annullamento del licenziamento, tra le quali, per quanto qui interessa, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevede al comma 5, che "al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".

Sostengono in proposito le ricorrenti che il termine iniziale assegnato al dipendente reintegrato per scegliere tra la ripresa del servizio e l'indennita' di quindici mensilita' della retribuzione decorrerebbe dal momento della comunicazione del deposito della sentenza o da quello dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, mentre l'eventuale offerta di prestazioni lavorative effettuata, come nel caso in esame, prima che sia noto il contenuto della motivazione della sentenza rappresenterebbe unicamente un atto prudenziale che non consumerebbe il diritto del dipendente ad optare per l'indennita'.

L'assunto non e' fondato.

Ed invero, come correttamente argomentato dai Giudici di merito, nel regime di c.d. stabilita' reale, il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto di lavoro, le cui obbligazioni restano quiescenti (cfr., da ultimo, Cass. 5 luglio 2007 n. 15143) e vengono riattivate, ai sensi dell'articolo 18 S.L., commi 1 e 4 comma, dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro contenuto nella sentenza, senza che sia dato distinguere a seconda che questa sia o meno definitiva (Cass. 6 novembre 2000 n. 14441) o consista nel solo dispositivo letto in udienza, esecutivo per legge (arg. articolo 431 c.p.c., comma 2) nella fase che precede il deposito della motivazione (Cass. 28 novembre 2006 n. 25210).

Ne consegue che fin dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato e' possibile per questi esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennita' sostitutiva, mentre la norma di cui all'articolo 18 S.L., comma 5, si limita a stabilire un termine finale all'esercizio di tale potere di scelta per l'esigenza di contenere in tempi ragionevoli la conseguente situazione di incertezza, ma senza attribuire al riferimento iniziale su cui e' commisurata la scadenza anche il significato di termine iniziale dal quale solo e' possibile l'esercizio di una definitiva opzione (cfr., in termini, la sentenza n. 25210/06, da ultimo citata).

Correttamente pertanto la Corte d'appello di Roma ha escluso che la richiesta formulata dalle appellanti con lettera del 28 dicembre 2000 di essere reintegrate in servizio nonche', in caso di cambio di appalto, di essere assunte da parte dell'impresa subentrante abbia avuto il mero significato di una misura prudenziale.

Tale richiesta rappresenta infatti la scelta definitiva delle lavorataci reintegrate per la ripresa del servizio, con conseguente esclusione della permanenza di una possibile scelta alternativa.

In proposito, non appare pertinente l'obiezione delle ricorrenti fondata sul richiamo della sentenza di questa Corte 28 agosto 2003, n. 12514, secondo la quale l'indennita' sostitutiva della reintegrazione costituisce oggetto di un diritto derivante dall'illegittimita' del licenziamento riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell'obbligazione (di reintegrazione) con facolta' alternativa ex parte creditoris, per cui l'obbligo di reintegrazione si estingue soltanto col pagamento di tale indennita'.

Tale sentenza riguarda infatti il diverso tema della sorte dell'obbligazione di reintegrazione in caso di esercizio della facolta' di scelta da parte del lavoratore in direzione dell'indennita' e la soluzione da essa adottata dipende dal fatto che la reintegrazione, nello schema delineato (cfr. anche Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 81 e la giurisprudenza successiva di questa Corte, di cui e' espressione la sentenza citata), costituisce l'unica prestazione cui e' tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell'illegittimita' del licenziamento, dalla quale il datore di lavoro puo' essere liberato ove il creditore opti per la corresponsione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza citata, cfr., per tutte, Cass. 16 gennaio 2003 n. 3380) deve essere effettiva, dell'indennita' sostitutiva.

Il problema si pone invece in maniera diversa nel caso in cui il dipendente chieda l'adempimento dell'unico contenuto dell'obbligazione del datore di lavoro, in quanto in tal modo manifesta la volonta' di abbandonare l'alternativa indennitaria.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha altresi' esaminato il tema dell'avvenuto adempimento di tale obbligazione (in quanto renderebbe irreversibile la scelta), che pure, secondo lo schema delineato, dovrebbe appartenere ad una tematica tutt'affatto diversa, quella appunto dell'adempimento e dei modi di esecuzione dell'obbligazione inadempiuta.

La Corte d'appello ha infatti rilevato che proprio a seguito della richiesta di reintegrazione e di riassunzione presso la subentrante nell'appalto presso la Te. , cui erano addette le due lavorataci prima del licenziamento, la C.R.M. ha operato nell'unico modo in cui al momento della richiesta era possibile la reintegrazione presso quella determinata unita' produttiva, vale a dire inserendo le due lavoratrici nell'elenco del personale che la subentrante aveva l'obbligo di assumere (e successivamente ha assunto), cosi' adempiendo all'obbligo su di essa gravante di reintegrazione (e che verosimilmente, ove non fosse stato seguito dalla reintegrazione, avrebbe implicato la necessita' di assegnare le due ricorrenti ad un diverso appalto).

Con tale corretta ricostruzione giuridica della vicenda reintegratoria, resta altresi' superata l'obiezione delle ricorrenti secondo cui la reintegrazione non sarebbe comunque avvenuta ad opera della C.R.M. 80, mentre viceversa essa e' stata realizzata dal passaggio intermedio nell'organico di questa, necessario nel caso in esame per la successiva assunzione da parte della societa' Cometa.

2 - Col secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., e per una motivazione carente e contraddittoria.

Infatti, mentre la C.R.M. si sarebbe sempre difesa, sia in primo che in secondo grado, deducendo che la reintegra era avvenuta a seguito dell'autonoma assunzione delle ricorrenti da parte di Cometa (indipendentemente dalla procedura prevista dal C.C.N.L. per il caso di passaggio di gestione), la Corte d'appello aveva deciso in maniera diversa, ritenendo adempiuto l'obbligo di reintegrazione con la indicazione delle ricorrenti nell'elenco del personale che la subentrante nell'appalto avrebbe dovuto assumere e che aveva conseguentemente assunto.

Il motivo e' inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr., recentemente, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 e 6 luglio 2007 n. 15263) desumibile dall'articolo 366 c.p.c., n. 4.

Come e' noto, la specificazione dei motivi del ricorso per Cassazione, richiesta da tale norma del codice di rito risponde all'esigenza che il ricorso per Cassazione consenta da solo l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere, senza la necessita' di attingere ad altre fonti per l'obbiettivo riscontro delle censure svolte.

Nel caso in esame, le ricorrenti si limitano viceversa ad enunciare l'esistenza di un vizio in procedendo, senza indicare gli atti del procedimento da cui esso sarebbe desumibile e lo specifico contenuto di tali atti, da porre a confronto con la sentenza di cui e' dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., la quale riferisce, nella parte narrativa, difese della societa' opposte a quelle ora sostenute dalle ricorrenti e anche in relazione a tali difese svolge le proprie argomentazioni.

3 - Infine, col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 437 c.p.c., nonche' l'omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale e documentale, tempestivamente dedotta dalle ricorrenti in primo grado e ribadita in appello, tendente a dimostrare l'assunto di essere state assunte non per passaggio diretto nell'ambito della procedura prevista dal contratto collettivo in caso di cambi di gestione, ma in maniera autonoma dalla Cometa.

Il motivo, estraneo, per quanto rilevato al punto 1), alle reali problematiche di questo giudizio, appare comunque non concludente anche nell'economia complessiva della sentenza impugnata.

Le ricorrenti riportano infatti in ricorso le istanze istruttorie che i Giudici di merito non avrebbero ammesso. Trattasi peraltro di istanze dirette a dimostrare che le ricorrenti non erano state assunte per passaggio diretto, ma tramite la richiesta della societa' all'Ufficio di collocamento.

Ma tale fatto, anche se vero, non sarebbe decisivo per escludere che esse siano state assunte dalla societa' Cometa in quanto a cio' obbligata secondo le norme contrattuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di pulizia, potendo la diversa procedura seguita per l'assunzione dipendere da difficolta' burocratiche dell'ufficio di collocamento o da un ritardo di qualche giorno nell'assunzione.

Ne consegue che correttamente i Giudici di merito non hanno ammesso i mezzi istruttori riprodotti in ricorso, non essendo le circostanze in proposito dedotte a prova tali da contestare efficacemente la valutazione degli stessi secondo cui l'assunzione era avvenuta a seguito dell'inserimento delle ricorrenti nell'elenco del personale addetto all'appalto oggetto del cambio di gestione.

4 - Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso e' infondato e va respinto, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, a rimborsare alla C.R.M. 80 s.c. a.r.l. le spese processuali, liquidate in euro 14,00, per spese ed euro 1.500,00, per onorari, oltre a spese generali, IVA e c.p.a.

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