Non è licenziabile il cassiere del supermercato che al termine del turno ruba pochi spiccioli dalla cassa, in quanto la sanzione è sproporzionata
Pubblicata il 15/09/2011
Non è licenziabile il cassiere del supermercato che al termine del turno ruba pochi spiccioli dalla cassa, in quanto la sanzione è sproporzionata. Affinché si possa invocare la giusta causa di un licenziamento va valutata la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, e per far ciò deve essere preso in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. (Nel caso di specie il dipendente poteva vantare al suo attivo 14 anni di carriera irreprensibile; valutando lo stato di servizio generale del dipendente, quindi, va ritenuto il comportamento fraudolento imputabile più ad una debolezza che alla volontà di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario, considerato anche che tale comportamento ha prodotto un danno sostanzialmente inesistente alla datrice di lavoro.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 agosto 2011, n. 17739
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Non è licenziabile il cassiere del supermercato che al termine del turno ruba pochi spiccioli dalla cassa, in quanto la sanzione è sproporzionata. Affinché si possa invocare la giusta causa di un licenziamento va valutata la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, e per far ciò deve essere preso in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. (Nel caso di specie il dipendente poteva vantare al suo attivo 14 anni di carriera irreprensibile; valutando lo stato di servizio generale del dipendente, quindi, va ritenuto il comportamento fraudolento imputabile più ad una debolezza che alla volontà di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario, considerato anche che tale comportamento ha prodotto un danno sostanzialmente inesistente alla datrice di lavoro