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Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione

Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e, all'esito del relativo procedimento penale, sia stato prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile ha diritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito.

Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e, all'esito del relativo procedimento penale, sia stato prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile ha diritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito.

Lo stesso diritto spetta a chi abbia patito ingiustamente la detenzione carceraria per effetto di un ordine di esecuzione erroneo.

La riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta altresì in caso di assoluzione o di condanna quando risulti che la misura della custodia cautelare in carcere sia stata applicata sulla base di un provvedimento emesso o mantenuto in mancanza delle condizioni richieste dalla legge.

La richiesta motivata va proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di condanna è divenuta irrevocabile, dinanzi la corte di appello e si applicano, in quanto compatibili, le norme per la riparazione dell'errore giudiziario.

L'istanza va depositata presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza.

La riparazione per ingiusta detenzione, quantunque se ne applichi in parte la disciplina, si distingue dalla riparazione derivante dalla commissione di un errore giudiziario. Infatti, mentre la riparazione per ingiusta detenzione si riferisce alla detenzione subita per effetto di una misura cautelare (tali sono le misure applicate in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della eventuale condanna), la riparazione derivante dalla commissione di un errore giudiziario ha quale presupposto l'esistenza di una condanna a cui è stata data esecuzione ed un successivo giudizio di revisione.

Il giudizio di revisione si può richiedere nei casi in cui, divenuta la sentenza o il decreto penale di condanna irrevocabile, anche se la pena è stata espiata, sopraggiungano nuove prove o è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti.

Chi viene prosciolto in sede di revisione può richiedere un risarcimento commisurato alla durata della pena espiata ed alle conseguenze personali e familiari della condanna.

Leggi piu' importanti in materia

Art. 314 e 315 codice di procedura penale - Artt. 629 e ss. codice di procedura penale - Art. 102 norme di attuazione codice di procedura penale.

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