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Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma nel momento in cui il provento illecito viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato

Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma non nel momento della percezione del provento illecito da "riciclare", ma solo allorquando tale provento viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 2 penale con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 46, pg. 82, annotata da G. Amato)

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Anton - Presidente

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- Lo. Mi. , nato ad (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1116/2009 del 18 giugno 2009 della Corte d'appello di Lecce;

Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentiti in pubblica udienza gli avv.ti Domenico Di Terlizzi del Foro di Trani e Gaetano Vitale del Foro di Taranto, difensori di fiducia dell'imputato, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;

lette le note difensive depositate in cancelleria il 13 settembre 2011 dalla difesa dell'imputato.

OSSERVA

In data 18 giugno 2009 la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello proposto da Lo.Mi. nei confronti della sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, dal g.u.p. del locale tribunale, con cui era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per i reati di riciclaggio e procurata inosservanza della pena in favore di Di. Ba.Fr. .

Contro la sentenza della corte territoriale, il Lo. ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi legali, allegando cinque motivi.

Col primo motivo l'imputato deduce che il reato contestato riguarda un arco temporale compreso fra il (OMESSO); che l'unico episodio di reato presupposto effettivamente accertato sarebbe costituito da una usura risalente ad epoca anteriore al (OMESSO); che la fattispecie di cui all'articolo 648 bis c.p., all'epoca non prevedeva l'usura fra i reati presupposti, essendo stata modificata nell'attuale formulazione solo con la legge 9 agosto 1993, n. 328. Conclude quindi che la condanna relativa al primo reato andrebbe annullata senza rinvio, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, o - in subordine - con rinvio per un piu' attento accertamento in ordine ai reati presupposti.

Col secondo motivo, la sentenza e' censurata per vizio di motivazione in ordine all'accertamento del reato presupposto ed alla dazione del relativo denaro.

Il terzo motivo concerne l'applicazione dell'indulto al reato di riciclaggio, avuto riguardo alla natura dei reati presupposti, che non sono fra quelli per i quali e' esclusa l'applicazione della Legge n. 241 del 2006. Nell'ambito del medesimo motivo si invoca l'indulto anche in ordine al reato di cui all'articolo 390 c.p..

Il quarto motivo di ricorso attiene alla prescrizione, che il Lo. invoca - con articolata motivazione - per entrambi i reati.

Infine, l'ultimo motivo di ricorso riguarda il sequestro disposto ai sensi della Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, censurato per violazione di legge e difetto di motivazione.

Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato, tranne che per quanto concerne la prescrizione maturata in relazione al capo C) dell'imputazione - procurata inosservanza della pena - rispetto al quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Conviene, in ordine logico, affrontare innanzitutto il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato.

Questa Corte ha ripetutamente ribadito, anche di recente, che l'affermazione di responsabilita' per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento - ne' giudiziale, ne' incidenter tantum - dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto, dei suoi autori o della precisa identita' del soggetto passivo, essendo invece sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilita' oggetto della "sostituzione" (Cass. 7 gennaio 2011, n. 546; Cass. 21 maggio 2008, n. 36940; Cass. 15 ottobre 2008, n. 495). Pertanto, il delitto presupposto puo' essere delineato nell'imputazione ed accertato in esito al processo anche solo per sommi capi quanto alle esatte modalita' di commissione.

Nella specie, al Lo. si contesta di avere - in piu' occasioni, in un arco temporale compreso fra il (OMESSO) - sostituito denaro proveniente da reati di usura, rapina, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti commessi da affiliati al clan malavitoso Di. Ba. . In proposito i giudici di merito hanno accertato che "il Lo. costituiva, in sostanza, una sorta di cassa per il Di. Ba. ed i suoi congiunti, cui attingere in caso di bisogno e nella quotidianita', posto che da essa l'imputato prelevava mensilmente delle somme che servivano per il mantenimento dei suddetti congiunti". Questa conclusione, peraltro, e' stata raggiunta in esito all'analitica disanima del materiale probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Di. Ba.Fr. (che, consapevole di essere stato intercettato, chiedeva di rendere interrogatorio al P.M.) e di Ve.Le. (qualificato dal g.u.p. come "fonte qualificata e diretta" per essere stato il braccio destro del Di. Ba. ). Da questo quadro accusatorio risulta che il Lo. ha concorso nell'attivita' usuraria posta in essere dalla famiglia Di. Ba. , occupandosi per conto di questi anche del riciclaggio dei relativi proventi. L'attendibilita' delle deposizioni sulle quali si fonda questa ricostruzione dei fatti non costituisce oggetto di esplicita censura nell'ambito del ricorso in esame.

Da tutto cio' consegue che il secondo motivo di ricorso si risolve in censure generiche e non pertinenti, focalizzate su un unico fatto storico (l'acquisto di una autovettura), non decisivo al fine di ritenere - rectius, di escludere - la sussistenza dei reati presupposti. Infatti, stante la continua e prolungata intesa criminosa fra il Lo. e il Di. Ba. , protrattasi per circa sedici anni, i fatti presupposti del reato in esame devono essere identificati in una lunga serie - piu' o meno indeterminata - di delitti commessi dal clan malavitoso in quest'arco temporale, rispetto alla quale lo specifico accertamento di un singolo episodio scolorisce di significato.

Riguardo a questo quadro, ben piu' ampio e complesso, la sentenza impugnata assolve debitamente all'obbligo di motivazione, in conformita' coi principi di diritto innanzi richiamati. Il secondo motivo di ricorso e' quindi infondato.

Questa conclusione si riverbera, come anticipato, sull'esito del primo motivo di ricorso, che dev'essere dichiarato parimenti infondato.

La questione dedotta, infatti, presuppone quale antecedente logico che la contestazione mossa al Lo. abbia ad oggetto una pluralita' di singole operazioni di riciclaggio, ciascuna autonoma e ben riconoscibile sia nella fase "ricettiva" dei beni da sostituire, quanto nella fase "di ritorno" delle utilita' sostituite. Come invece e' stato teste' chiarito, nella specie non si tratta di episodi isolati ed occasionali, bensi' di una condotta posta in essere senza soluzione di continuita' fino all'arresto del Di. Ba. , avvenuto nel 2002.

L'argomento speso dal ricorrente avrebbe avuto peso solo alla duplice condizione che (a) gli fosse stato contestato, anteriormente all'entrata in vigore della Legge 9 agosto 1993, n. 328, un unico ed isolato episodio di riciclaggio avente quale unico reato presupposto il delitto di usura; e che (b) la fase della "sostituzione" dei valori si fosse consumata, dal punto di vista naturalistico, quasi con contestualita' fra la percezione del denaro "sporco" e la dazione di quello "pulito". Solo a quelle condizioni, vi sarebbe stato un singolo episodio delittuoso insuscettibile di essere ricondotto alla vecchia formulazione dell'articolo 648 bis c.p. e che poteva costituire, al piu', un semplice caso di ricettazione. Ma il fatto contestato al Lo. e' di diversa consistenza: egli aveva, a tutti gli effetti, un "conto aperto" con la famiglia Di. Ba. ; la "sostituzione" dei valori non avveniva mediante operazioni isolate e singole prestazioni, bensi' nel quadro di un accordo piu' generale in cui il ricorrente accumulava denaro da riciclare per conto del Di. Ba. e dei suoi congiunti, denaro che restituiva all'occorrenza. E' quindi impossibile affermare, sul piano logico e fattuale ancor prima che su quello giuridico, che una parte della condotta criminosa si sia perfezionata sotto la vigenza della vecchia disciplina.

Infatti, il delitto di riciclaggio e' a forma libera e potenzialmente a "consumazione prolungata", attuabile anche con modalita' frammentarie e progressive (Cass. 7 gennaio 2011, n. 546), le quali integrano il momento consumativo del reato - dimodoche' l'azione possa scomporsi in una pluralita' di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione - solo a condizione che si perfezioni il "ciclo" composto dalle fasi della ricezione - sostituzione - restituzione.

In conclusione, e' possibile affermare il seguente principio di diritto: in tema di riciclaggio, allorquando costituisca oggetto di imputazione una condotta continuata consumatasi a cavallo dell'entrata in vigore della Legge 9 agosto 1993, n. 328 (che ha modificato il tenore dell'articolo 648 bis c.p., nel senso di prevedere, fra l'altro, che il denaro, i beni o le altre utilita' possono provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo), non rileva se parte dell'oggetto materiale dell'attivita' di sostituzione sia pervenuto nella disponibilita' del reo anteriormente alla novella legislativa e provenisse da reati diversi da quelli all'epoca espressamente previsti in via esclusiva (rapina aggrava, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e produzione o traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). Ed infatti, ai fini dell'individuazione della norma da applicare, occorre aver riguardo al momento perfezionativo della fattispecie, che si ha non gia' nella fase "ricettiva" della condotta, ma al momento in cui i beni vengono effettivamente sostituiti.

Poiche' la previsione di cui all'articolo 648 bis c.p., individua quale una delle modalita' operative tipiche del riciclaggio "la sostituzione", cioe' la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, il reato integrato mediante tale condotta modalita' si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva movimentati (Cass. 5 febbraio 2007, n. 19288).

Pure il sotto questo profilo il ricorso e' quindi infondato.

Anche la questione dell'indulto (terzo motivo di ricorso) risente dell'erronea percezione e prospettazione, in punto di fatto, della condotta del Lo. . Nel ricorso si legge: "in prima battuta sembra corretto ritenere che gli episodi di riciclaggio siano in realta' due". Ed invece, come s'e' gia' detto, il fatto accertato dai giudici di merito e' costituito da una condotta protrattasi, senza soluzione di continuita', per un considerevole arco temporale nel corso del quale il Lo. ha riciclato denaro proveniente anche da traffico di sostanze stupefacenti.

L'indulto previsto dalla Legge 31 luglio 2006, n. 241, articolo 1, non si applica - secondo quando previsto dal secondo comma della medesima disposizione, al n. 26) - all'articolo 648 bis c.p., limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Consegue che la condotta delittuosa in esame si sottrae all'area di applicazione dell'indulto invocato col ricorso, in quanto fra i reati presupposti indicati in contestazione vi e' anche il traffico di sostanze stupefacenti. Quest'ultima circostanza non costituisce oggetto di specifica censura e del resto un'eventuale doglianza sul punto costituirebbe una censura in fatto, inammissibile in questa sede.

Il quarto motivo di ricorso riguarda la prescrizione di entrambi i reati contestati. Per quello di cui al capo C) - procurata inosservanza della pena - l'eccezione di prescrizione e' fondata. Il reato risulta commesso in data (OMESSO) e quindi si sarebbe estinto per prescrizione alla data del (OMESSO). Tale termine si e' in realta' spostato al (OMESSO) per effetto di tre sospensioni determinatesi nel corso del processo.

Non altrettanto puo' dirsi per il delitto di riciclaggio, la cui consumazione si e' protratta fino al (OMESSO). Il termine di prescrizione, pertanto, maturera' solo il (OMESSO). Le differenti conclusioni cui perviene la difesa si fondano, ancora una volta, su una differente interpretazione dei fatti addebitati al Lo. , prospettati come condotte singole ed isolate. Dell'erroneita' di questo approccio si e' gia' ampiamente detto e non giova quindi soffermarsi ulteriormente sul punto.

L'ultimo motivo di ricorso concerne il sequestro disposto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, censurato per violazione di legge e difetto di motivazione. Sostiene il Lo. che la sproporzione fra il suo patrimonio effettivo ed il reddito dichiarato non dipende dalla provenienza illecita di parte dei suoi guadagni, bensi' dall'esistenza di redditi non dichiarati e fiscalmente elusi. Costituirebbero riprova di quanto affermato l'adesione fatta dal Lo. ai vari condoni fiscali succedutisi nel tempo e la circostanza che, nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi, la moglie abbia sostenuto l'esistenza di una societa' di fatto col marito che, fra il (OMESSO), avrebbe prodotto utili "in nero" per circa trenta miliardi di lire. Inoltre, il ricorrente menziona una consulenza tecnica di parte che avrebbe ricostruito la verosimile situazione reddituale occulta, dimostrando la compatibilita' del suo patrimonio con i proventi effettivi.

Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte formatosi in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stante la sostanziale affinita' di quell'istituto col sequestro disposto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies.

In proposito e' stato affermato che "poiche' le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilita' dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attivita' siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che e' legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto" (Cass. 6 maggio 1999. n. 2181).

In particolare, con particolare riferimento al caso - del tutto analogo a quello in esame - in cui l'interessato ha provveduto ad aderire ad un condono fiscale, si e' ritenuto che "non assume rilievo la circostanza che, a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo del c.d. condono "tombale", le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceita' originaria del comportamento con cui se le e' procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (ancora Cass. 6 maggio 1999. n. 2181; v. pure Cass. 27 maggio 2003, n. 36762).

In sostanza, l'adesione al condono fiscale non esclude di per se' la provenienza illecita del patrimonio, potendo oltre tutto consistere tale illiceita' (che non necessariamente deve essere di rilievo penale) proprio nell'evasione fiscale, ne' elide ex post la "illiceita' originaria". Poiche' il giudizio di proporzionalita' deve essere effettuato fra la consistenza patrimoniale dell'interessato ed i suoi profitti leciti, il condono fiscale non ha alcuna incidenza in termini giustificativi dell'eventuale sproporzione fra patrimonio e reddito.

Inoltre, questa Corte ha chiarito che "ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'articolo 648 bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, e' pero' indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili" (Cass. 23 settembre 1997, n. 4769; Cass. 19 novembre 2003, n. 813). Nella specie i giudici di merito, pur senza compiere un accertamento diretto sui reati presupposti, ne hanno incidentalmente apprezzato la sussistenza, ricostruendo in modo analitico i rapporti fra il Lo. e la famiglia Di. Ba. .

Per tali ragioni, non sussiste il lamentato vizio di motivazione del provvedimento di sequestro.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 390 c.p., estinto per prescrizione. Il trattamento sanzionatorio deve essere conseguentemente ridotto dell'aumento di pena per la continuazione inflitto con la sentenza di primo grado e confermato in appello. Tale aumento e' stato fissato in mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, tuttavia poi ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Pertanto, la riduzione deve essere disposta nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, sicche' la pena residua e' di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 390 c.p., perche' estinto per prescrizione, e ridetermina la pena complessiva da infliggere al Lo. in anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

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