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Il ricatto affettivo può assumere i connotati dell'estorsione

L'amicizia e l'affetto in quanto tali, o anche l'affiliazione a un gruppo amicale, non sono di per sé suscettibili di autonomo rilevo giuridico, né di valutazione economica, ma nella struttura della minaccia estorsiva essi non vengono in rilievo per la loro autonoma essenza, bensì per le conseguenze derivanti alla vittima dalla revoca che l'agente prospetta in funzione dell'ottenimento del profitto non dovuto. Pertanto, se ordinariamente la cessazione di un vincolo amicale o affettivo non può avere alcun risvolto penale, non possono escludersi in assoluto casi in cui quella cessazione può integrare estorsione per la concomitante presenza di due fattori: la particolare condizione della persona offesa che da quella cessazione possa subire conseguenze deteriori del tutto esorbitanti dal dolore normalmente collegato all'abbandono e al tradimento, e la consapevole strumentalizzazione di tale condizione di debolezza da parte dell'agente per ottenere, attraverso la sapiente prospettazione dell'abbandono, vantaggi indebiti che non avrebbe potuto altrimenti conseguire. (Cassazione penale, sez. II, sentenza 24 ottobre 2007, n.35484)




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Motivi della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari in relazione ai reati di estorsione continuata aggravata ai danni della tredicenne F. P. e di sua madre D. D., commesso dal dicembre 2006 alla metà di gennaio 2007; di un'ulteriore tentata estorsione ai danni delle stesse persone commessa dalla metà di gennaio 2006 al 14 febbraio 2007; di rapina ai danni di F. P. commessa il 13 febbraio 2007.
I reati in questione caratterizzavano la dinamica deviante instauratasi all'interno di un ristretto gruppo di minorenni. Gli indagati, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, avevano preso a frequentare la tredicenne F. P., chiedendole dapprima modeste somme di denaro, e poi via via più elevate fino ad arrivare a cifre di 50 euro giornalieri per ciascuno dei tre complici, e alla cifra complessiva di 10.000 euro. Le richieste erano accompagnate da minacce all'incolumità della madre della F. e al suo nonno materno novantaduenne, ed erano divenute più gravi man mano che crescevano le somme pretese. Alla metà di gennaio 2007 una delle insegnanti di F. P. aveva requisito il cellulare della ragazzina che squillava durante le ore di lezione ed aveva letto i messaggi contenenti le richieste di denaro da parte degli indagati, sicché aveva avvertito i servizi sociali, e non aveva restituito il telefonino alla F., che a seguito di tale evento aveva cercato inutilmente di troncare il rapporto con i tre ragazzi più grandi: le minacce di costoro erano infatti continuate, assumendo forme ancor più violente, tanto che la F., d'accordo con la madre, aveva deciso di pernottare presso l'amica L. A. Quella stessa sera gli indagati avevano reiterato le loro richieste minacciose sia alla ragazza, bussando al citofono della casa ove era ospitata, sia presso la madre. Il giorno dopo questo episodio le persone offese sporgevano denuncia, e lo stesso pomeriggio la F. P., mentre si trovava per strada in compagnia dell'amica A., veniva aggredita dal S., che si trovava in compagnia dei complici. In particolare, il S., riferendosi alla mancata consegna del denaro richiesto, aveva detto alla ragazza "mi hai fatto il bidone non ti perdonerò più", e contemporaneamente colpiva la F. con un calcio e l'amica A. con uno schiaffo. Il trambusto provocava l'intervento della madre di A., che veniva a sua volta insultata e colpita da T. E. Osservava il Gip nell'ordinanza di custodia cautelare che tali eventi, narrati dalla parte lesa, erano riscontrati ab extrinseco da due significativi elementi raccolti durante le indagini: 1. i messaggi memorizzati sul telefonino della F. con richieste di denaro provenienti dagli indagati; 2. le dichiarazioni di C. P., madre di A., che riferiva di aver raccolto dalla madre della F. confidenze sulle richieste di denaro che ella riceveva dalla figlia per poter poi consentire alle richieste dei suoi amici, e sul crescendo di comportamenti minacciosi di costoro. La stessa C. P. aveva poi riferito di un'ulteriore violenza subita la sera prima dalla F., alla quale i tre indagati avevano distrutto il cellulare nuovo e rapinato 50 euro. Con provvedimento in data 19 aprile 2 007 il Gip respingeva le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare avanzate dagli indagati, osservando che gli interrogatori di garanzia avevano rafforzato il quadro indiziario.
Tutti gli indagati impugnavano la predetta ordinanza con appello ex art. 310 c.p.p., e proponevano altresì istanza di riesame contro l'ordinanza custodiale del 12 aprile 2007. Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha parzialmente accolto l'istanza di riesame con provvedimento in data 7 maggio 2007, col quale si confermava l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza quantomeno in relazione ai due episodi di estorsione contestati, ma si rivedeva il giudizio di adeguatezza della misura custodiale, ritenendosi che la misura del collocamento in comunità fosse più confacente alle specifiche esigenze correlate al percorso educativo dei minori indagati. Lo stesso Tribunale in diversa composizione, con ordinanza del 17 maggio 2007 (e quindi di 10 giorni successiva a quella del riesame) ha invece respinto l'appello ex art. 310 c.p.p., proposto contro l'ordinanza del Gip del 19 aprile 2007, riaffermando l'esistenza di un quadro indiziario di consistente gravità, e la persistenza di esigenze cautelari da soddisfare secondo le indicazioni del Tribunale del riesame. La cennata ordinanza del 17 maggio 2007 è stata impugnata - con separati ricorsi - dai tre indagati, i quali deducono quanto appresso per ciascuno di essi si sintetizza. C. G. Il C. lamenta violazione di legge e illogicità di motivazione in relazione all'art. 629 c.p. e agli artt. 273, 275 co. 3 c.p.p. e 23 D.P.R. 448/1988. Il ricorrente premette che l'ordinanza impugnata si fonda sulla valutazione di due elementi indizianti ritenuti decisivi, quali gli interrogatori di garanzia degli arrestati e gli sms memorizzati sul telefonino della F., nonché sulla particolare fisionomia del delitto di estorsione che vede vittima un minore tredicenne. Egli illustra quindi le ragioni che rendono a suo avviso non configurabile il reato contestato, individuandole nell'inefficacia della minaccia, in quanto portata verso un bene non giuridicamente rilevante, quale era il vincolo di affettività e d'inclusione che legava la minore F. P. al gruppetto degli indagati. Si dà infatti per certo, alla stregua dell'analisi degli sms condotta dal Tribunale dell'appello de libertate, che la minaccia contestata consistesse nella prospettata esclusione della ragazzina dal gruppo dei ragazzi "grandi" al quale le era stato consentito di affiliarsi, anche in ragione delle sue contribuzioni economiche. Una tale situazione non era qualificabile come estorsione, rimandando piuttosto al vecchio ed incostituzionale delitto di plagio. Il ricorso lamenta poi l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato indotta dall'erronea attribuzione al C. di tre messaggi (del 31 gennaio 2007) quando - come risulta dalle indagini - questi messaggi sarebbero stati inviati da un tale G., nonché dall'aver ignorato il peso della relazione sentimentale tra il C. e la F., la cui cornice rendeva improbabile la ricostruzione dei fatti in chiave estorsiva. In ordine alle esigenze, il ricorrente lamenta la sostanziale illegittimità della motivazione, che collegherebbe l'individuazione delle esigenze cautelari all'atteggiamento non collaborativo degli indagati. S. M. Il ricorso di questo imputato, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla sua posizione individuale, riecheggia gli argomenti proposti dal C., rimproverando all'ordinanza impugnata la costruzione di una fattispecie estorsiva priva del requisito della minaccia, in quanto il male prospettato non atteneva a un bene giuridico rilevante; nonché una lettura errata degli sms acquisiti, dai quali doveva ritrarsi il quadro di una relazione sicuramente squilibrata per le convergenti immaturità dei protagonisti, ma non inquinata dalla minaccia e dalla coazione.
Censure analoghe a quelle formulate dal C. venivano rivolte alla motivazione riguardante le esigenze cautelari. T. E. Questo indagato lamenta anzitutto mancanza di motivazione in ordine alla denunciata contraddittorietà della denuncia, ed analoga contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto dei messaggi riferibili specificamente al T. E. Con un terzo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, al cui corpus andava annesso, per l'esplicito richiamo del Tribunale, anche l'ordinanza del Tribunale del riesame. Orbene, le argomentazioni di quest'ultimo atto erano incompatibili con quelle esposte dall'ordinanza impugnata, perché mentre il riesame adombrava una progressione degli eventi dallo stadio dell'amicizia deviata fino all'estorsione, i giudici dell'appello interpretavano gli eventi alla luce di una sorta di ricatto affettivo che non poteva in alcun modo assimilarsi all'estorsione, per carenza del requisito della minaccia. I ricorsi non sono fondati. Tutte le impugnazioni sono dirette contro un atto il cui contenuto, nella prospettazione difensiva, viene sostanzialmente mutilato per poterne dimostrare la contraddittorietà rispetto al materiale probatorio sin qui raccolto. In particolare, l'idea centrale che i ricorsi tendono ad affermare è che i messaggini raccolti sul telefonino della persona offesa siano l'unica fonte di prova, e che a questa stregua li abbia trattati il Tribunale, da essi soltanto desumendo l'esistenza del delitto di estorsione. È vero il contrario.
Il provvedimento impugnato richiama preliminarmente - assumendo come proprio il rispettivo percorso argomentativo degli atti richiamati - sia l'ordinanza genetica, che quella del riesame, e chiarisce quindi che le contestazioni di estorsione si fondano anzitutto sulla denuncia della persona offesa, nella quale è esplicitato il ricorso degli indagati alla minaccia verso l'incolumità fisica delle persone e alla vera e propria violenza verso le persone. Il narrato oggetto di denuncia costituisce il fondamento probatorio delle contestazioni, rispetto alle quali il residuo materiale funge semplicemente da riscontro, e quindi, conformemente alla sua natura, non è in grado di costituire autonomo compendio indiziario. I ricorsi, invece, tendono ad estrapolare dal quadro indiziario la denuncia, e a leggere autonomamente i riscontri, pervenendo al prevedibile risultato dell'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Un simile metodo non è ovviamente consentito, poiché il contenuto critico dell'impugnazione deve necessariamente rapportarsi alla vera identità dell'atto impugnato, e non a quella incompiutamente descritta dai ricorrenti. In questo senso, almeno due dei ricorsi (quelli degli indagati C. e S.) appaiono, per questo profilo, inammissibili per difetto di specificità. Non ha dunque fondamento la contestazione della configurabilità in diritto dell'estorsione per difetto di valida minaccia, poiché la contestazione non è riferita soltanto al c.d. "ricatto affettivo" ma anche a forme d'intimidazione ben più consuete e inequivocabili. In secondo luogo, se è vero che il male ingiusto minacciato dall'agente nel delitto di estorsione si deve rapportare ad un bene giuridicamente rilevante, non può convenirsi sull'affermazione tranciante secondo cui la revoca di legami affettivi, e delle evenienze di fatto ad essi collegati, sarebbe sempre e comunque inidonea a consumare un'ipotetica estorsione. L'amicizia e l'affetto in quanto tali, o anche l'affiliazione a un gruppo amicale, non sono di per sé suscettibili di autonomo rilevo giuridico, né di valutazione economica, ma nella struttura della minaccia estorsiva essi non vengono in rilievo per la loro autonoma essenza, bensì per le conseguenze derivanti alla vittima dalla revoca che l'agente prospetta in funzione dell'ottenimento del profitto non dovuto; di talché, se ordinariamente la cessazione di un vincolo amicale o affettivo non può avere alcun risvolto penale, non possono escludersi in assoluto casi in cui quella cessazione può integrare estorsione per la concomitante presenza di due fattori: la particolare condizione della persona offesa che da quella cessazione possa subire conseguenze deteriori del tutto esorbitanti dal dolore normalmente collegato all'abbandono e al tradimento, e la consapevole strumentalizzazione di tale condizione di debolezza da parte dell'agente per ottenere, attraverso la sapiente prospettazione dell'abbandono, vantaggi indebiti che non avrebbe potuto altrimenti conseguire.
Non diversamente da quanto accade nell'estorsione mediante minaccia di far valere un diritto, anche qui l'agente "iure suo utitur", ovvio essendo che ciascuno è libero di scegliere i propri legami, ma ciò che rende illecito il suo comportamento è la torsione dei fini del proprio diritto verso il traguardo di un vantaggio illecito. In questo senso, la motivazione del provvedimento impugnato, che scopre nella struttura e consecuzione dei messaggini diretti alla F. una condotta volta alla coazione, sebbene mascherata dal tono affettuoso, è tutt'altro che illogica e contraddittoria. Essa si fonda su apprezzamenti di fatto pregiudiziali, relativi appunto alla particolare condizione di debolezza della parte lesa, la cui immaturità le faceva temere l'estromissione dal gruppo quale evento catastrofico e irrimediabile, e quindi portatore di un male assoluto non esorcizzabile se non piegandosi alle assurde pretese economiche dei ragazzi più grandi. Questa Corte non ha titolo per contestare una tale lettura del materiale probatorio, noto essendo che il giudice di legittimità non può sovrapporre autonome valutazioni della prova a quelle espresse dal giudice di merito, e si limita quindi a rilevarne la non manifesta illogicità, e la loro conseguente legittima appartenenza alla motivazione del provvedimento impugnato. La ricostruzione di quello che in uno dei ricorsi è chiamato "ricatto affettivo", oltre a non essere illogica, è infatti coerente con le conclusioni assunte dal provvedimento, e quindi idonea a sostenerne la fondatezza.
Oltre a questo argomento di fondo, tutti i ricorsi segnalano contraddizione tra i messaggi acquisiti e l'interpretazione che ne è stata data dal Tribunale, e il C. sostiene che tre dei messaggi indicati come da lui provenienti non gli apparterrebbero, essendo il mittente un certo G., come risulterebbe da non meglio indicate indagini. Si tratta di argomento non sufficientemente dettagliato e quindi non recepibile da questa Corte (quali indagini?), ma che soprattutto non inficia il complessivo ragionamento probatorio del provvedimento impugnato, nel quale i messaggini segnalano da un lato l'ambivalente significato della relazione tra indagati e parte lesa, e dall'altro riscontrano il contenuto della denuncia nella quale sono esplicitati i comportamenti minacciosi.
L'eventuale erronea attribuzione della paternità di quei messaggi al C. non infrange questo ragionamento. Gli sms sono tutti effettivamente in grado di segnalare quanto profondamente i rapporti tra i ragazzi fossero snaturati dalle erogazioni di denaro provenienti dalla vittima, e non v'è alcun dubbio che anche il C. fosse implicato in questo equivoco intreccio, posto che viene esplicitamente menzionato per nome in almeno un messaggio in uscita dal telefono della F. sicuramente attinente a dazioni di denaro (sms del 29 gennaio 2007 ore 23.13.53 "G. E. ti ha dato i soldi che ti spettano? Se non te li ha dati dimmelo ke poi... faccio io i conti con lui ris ti amo tanto").
Come si è detto, il tono affettuoso delle comunicazioni non è in grado di escludere, per sé solo, né la finalità estorsiva che in esse poteva nascondersi, né, tantomeno, quell'attività parallela, condotta sul filo di comuni intimidazioni e violenze, denunciata dalla vittima e riscontrata non solo dai messaggi, ma dalle dichiarazioni di C. P. e dal fatto obiettivo dell'ospitalità accordata alla F. dalla famiglia L. Il ricorso di T. E. prospetta un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione del Tribunale, instaurando un antagonismo logico inconciliabile tra la ricostruzione del tribunale del riesame incorporata dal provvedimento dei giudici d'appello e la rielaborazione che ha portato questi ultimi a vedere una relazione estorsiva anche all'interno del legame amicale o sentimentale instauratosi tra indagati e vittima. Tale antagonismo non esiste, poiché ben può darsi la rapida successione, o addirittura la coesistenza, in un contesto così naturalmente fluido, mutante e contraddittorio come le dinamiche interne di un gruppo adolescenziale, di modalità di comportamento di segno apparentemente opposto, la cui reversibilità è il portato naturale dell'incompiuto processo di maturazione psichica degli adolescenti.
Peraltro, nel caso di specie le diverse condotte esaminate appaiono tutt'altro che inconciliabili, poiché, al di là della connotazione esteriore, condividono il tratto finalistico, volto al conseguimento di un vantaggio patrimoniale. Tutti i ricorsi contestano infine la valutazione delle esigenze cautelari, puntando l'indice contro un sibillino inciso del provvedimento impugnato che definisce gli indagati "scarsamente collaborativi sul piano dell'implementazione di merito". Anche in questo caso, però, occorre tener conto che la motivazione dell'ordinanza impugnata richiama integralmente ed espressamente l'ordinanza del riesame alla cui valutazione cautelare espressamente consente.
In quell'atto sono perfettamente esplicate le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (modalità e durata della condotta, incapacità di apprezzarne il disvalore, assenza di remore etiche, un episodio simile in corso di giudizio per il C.), e la congrua motivazione di quella valutazione, che presidia tanto l'ordinanza del riesame che quella dell'appello, la sottrae a qualsiasi altra censura in questa sede di legittimità, sia quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto all'adeguatezza della misura prescelta.
In conclusione, sono infondati tutti gli argomenti illustrati nei ricorsi, che perciò dovranno essere tutti respinti.

P.Q.M.

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