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La pena in caso di reato continuato non può essere inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satelliti
Pubblicata il 31/10/2007
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sul ricorso proposto da:
1) MA. Lu., N. IL (OMESSO);
2) PG FIRENZE;
avverso SENTENZA del 02/03/2006 GIP TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto; lette le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con sentenza del 2 marzo 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, ha applicato, a norma dell'articolo 444 c.p.p., nei confronti di MA. Lu., la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00, di multa per i reati di ricettazione e calunnia al medesimo ascritti a titolo di continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza pronunciata a carico del predetto il 12 aprile 2005 dal Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, cosi' determinando la pena complessiva in mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 500,00, di multa, come da richiesta delle parti. Avverso la decisione indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione tanto l'imputato che il pubblico ministero. Nel ricorso proposto nell'interesse del MA. si deduce genericamente vizio di motivazione in riferimento alla insussistenza dei presupposti per l'immediato proscioglimento nel merito, a norma dell'articolo 129 c.p.p., ed ai criteri di determinazione della pena. Nel ricorso del pubblico ministero, si deduce violazione dell'articolo 81 c.p., in quanto la pena minima per i reati di cui il MA. e' imputato ricettazione e calunnia aggravata e', rispettivamente, di anni due e di due anni ed un giorno di reclusione. Posto, dunque, che nel reato continuato non puo' essere determinata una pena inferiore al minimo previsto per uno dei reati in continuazione, nella specie la pena minima non poteva essere inferiore a quella prevista per il reato di calunnia.
Il ricorso del pubblico ministero e' fondato. Questa Corte, infatti, ha in piu' occasioni avuto modo di affermare che per la determinazione della pena del reato continuato, fermo restando che come pena base debba farsi riferimento alla violazione punita piu' severamente, tenendo conto della pena edittale massima, deve tuttavia escludersi che si possa irrogare una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satelliti, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per la violazione piu' grave (Cass. Sez. 2, 17 febbraio 2005, p.m. in proc. Contini).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, restando assorbito il ricorso dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca.