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La testimonianza della persona offesa può essere assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo

La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, con sentenza del 6 novembre 2007, n. 40787.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sp. Al. , n. a (OMESSO) il (OMESSO);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata il 26 aprile 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore Avv. SALCINA Andrea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Sp.Al. persona sottoposta a indagini per i delitti di violenza privata e lesioni personali gravissime ai danni di Pe.Ma. , aggredito da piu' persone per una questione di precedenza nella circolazione stradale e quindi per futili motivi.

Ricorre per Cassazione Sp.Al. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici del merito si siano fondati sulle sole dichiarazioni della persona offesa, con il quale egli ebbe un alterco poi sfociato in una rissa. Aggiunge, quanto alle lesioni, che il certificato medico acquisito contiene una prognosi di soli quindici giorni per Pe. , mentre anch'egli presenta graffi alla caviglia.

Il ricorso e' inammissibile per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, perche' propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dai referti medici, che lasciano prevedere uno sfregio permanente al volto di Pe. , e dalle tracce ematiche rinvenute sugli abiti degli aggressori.

Infatti, nel momento del controllo di legittimita', la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5 , 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2 , 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Mentre e' indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non puo' essere equiparata a quella del testimone estraneo, puo' tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilita' oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1 , 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6 , 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2 , 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6 , 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3 , 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilita' (Cass., sez. 6 , 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4 , 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6 , 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6 , 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2 , 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. 1 , 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3 , 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p..

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