Casa:
Non è reato fare un mutuo ad un amico
Pubblicata il 12/03/2010
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 19 gennaio 2010, n. 2404
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio Presidente del 16/09/2 -
Dott. PIZZUTI Giuseppe rel. Consigliere SENTE -
Dott. ROTELLA Mario Consigliere N. 1 -
Dott. SCALERA Vito Consigliere REGISTRO GENER -
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 17520/2 -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SG. GI. N. IL (OMESSO);
avverso l'ordinanza n. 994/2008 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, depositata il 21/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. Ciampoli Luigi, (inammissibilita' del ricorso);
udito il difensore avv. Pirri Giuseppe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 21.1.2009 (depositata il 17.2.2009) il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del g.i.p. dello stesso tribunale in data 4.7.2008, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di SG. Gi. , in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 132, sub capo 12) del provvisorio libello accusatorio.
Avverso la summenzionata ordinanza del Tribunale di Catanzaro il difensore dello SG. proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La parte motiva dell'ordinanza impugnata si appaleserebbe manifestamente non solo carente, ma illogica nelle conclusioni rispetto a quelle che sul punto sarebbero state le emergenze processuali, erroneamente ignorate e rimaste prive di dovute risposte nella parte essenziale relativa alla contestazione.
Il tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare in capo allo SG. "una condotta di esercizio abusivo di attivita' finanziaria con affermazioni apodittiche, indimostrate e non motivate".
Comunque, la condotta dello SG. non potrebbe in nessun caso rientrare nella ipotesi di accusa contestata, dal momento che si discuterebbe di un isolato ed unico presunto rapporto di prestito di denaro ad una persona individuata, che non potrebbe giammai concretizzarsi nel concetto di abusivo esercizio del credito nei confronti del "pubblico".
Il ricorso e' fondato.
Il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 132 punisce chiunque eserciti in modo abusivo un'attivita' finanziaria. La norma rinvia all'articolo 106 dello stesso Decreto Legislativo per precisare che cosa si intenda per attivita' finanziaria. In essa rientra certamente la erogazione di prestiti e finanziamenti, attivita' tipicamente esercitata da banche e da istituti finanziari, che viene sottoposta a controlli anche da parte della Ba. d'. e dell'Ufficio Italiano Cambi per il sempre maggiore rilievo che le attivita' di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti assumono nella moderna economia.
Per integrare il delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, citato articolo 132 e' necessario che l'attivita' sia svolta "nei confronti del pubblico", ovvero che non si tratti di un mutuo di denaro erogato in via occasionale ad un amico. Tale attivita', tuttavia, non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma e' sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioe' come rivolta ad un numero non determinato di persone (Cass. Pen. Sez. 5, 4.2.2009, n. 23996).
Nella specie, dall'ordinanza impugnata si evince che lo SG. ha effettuato un mutuo di denaro unicamente a Ta. Fr. . Tenuto conto che la gravata ordinanza non dimostra la ricollegabilita' di detto mutuo alla cosca Cicero, di cui lo SG. era sodale, e che e' necessario che l'attivita' finanziaria sia rivolta al "pubblico", la condotta dello stesso SG. non appare, allo stato, integrare il contestato reato di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132.
Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.