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Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di chi dona ai figli beni pignorati, nel caso in cui la trascrizione della donazione sia avvenuta prima di quella del pignoramento
Pubblicata il 21/11/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente
Dott. AGRO' Antonio Stefano - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMESSO) N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 03/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo Nicola;
Udito il P.G. in persona del Dott. A. Mura, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
non e' comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di gela nei confronti di (OMESSO) dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 388 c.p., comma 3, perche', dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell'atto di pignoramento immobiliare de locale sito in via (OMESSO), aveva donato detto bene al figlio (OMESSO) con atto notarile del 19/10/2001.
Il giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello (OMESSO) dell'imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell'atto di donazione dell'immobile, riteneva sussistente il reato, perche' comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'articolo 388 c.p., comma 3, sotto il profilo che la donazione dell'immobile di cui si discute era assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato che, a norma dell'articolo 2913 c.c., non poteva avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso e' fondato.
Osserva la Corte che assume importanza centrale quanto in punto di fatto, accertato in sede di merito; l'atto di pignoramento immobiliare, il c.d. "libello", risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere, pero', trascritto; l'atto di donazione dell'immobile e' del successivo giorno 19 e risulta essere stato tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realta' fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilita' relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perche' l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilita', la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. articolo 2693 c.c., in relazione all'articolo 2913 c.c. e ss.).
Cosi' posto, non puo' ritenersi che l'immobile donato dall'imputato - debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato (cfr. in senso conforma, Cass. Sez. 6 6/5/2008 n. 35854).
La condotta ascritta all'imputato non puo', d'altra parte, inquadrarsi neppure dell'articolo 388 c.p., comma 1, che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella e' assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del prevenuto la modalita' simulatoria o fraudolenta del fatto tipico.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste.