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Va escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo causa un fastidio di limitato raggio d'azione

Va escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo causa un fastidio di limitato raggio d'azione: l'articolo 659 c.p. vieta infatti solo rumori e schiamazzi che incidono sulla tranquillità pubblica. L'evento di disturbo deve avere la potenzialità di essere "risentito" da un numero indeterminato di persone anche se soltanto alcune se ne lamentano. (Nel caso di specie, in cui il rumore eccessivo di un condizionatore veniva sentito dagli abitanti di un solo appartamento e non da altri condomini, può essere ipotizzato al massimo un illecito civile). PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 11 gennaio 2012, n. 270



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LO. BO. AN. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1220/2008 TRIBUNALE di LECCE, del 28/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso, la memoria della parte civile, Poso Matilde;

Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Jannelli;

Udita la requisitoria del S. Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni,che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori dell'imputato, avv. De. Ma. Ga. , e che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e della parte civile, avv. Pa. Pa. , che ne ha chiesto il rigetto.

OSSERVA

Lo. Bo. An. Ri. , tramite difensori, ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lecce 28.1/25.2.2011 che lo condannava alla pena di euro 30.000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 659 c.p., denunciandone l'illegittimita' sotto piu' profili: per costituire mero illecito amministrativo il fatto di aver superato i limiti di rumore, provenienti dal condizionatore installato nel suo locale adibito a gioielleria, come determinati dalla Legge n. 447 del 1995; per violazione della doverosa corrispondenza tra l'imputazione contestata e la sentenza, ex articolo 521, la prima richiamando la fattispecie prevista dall'articolo 659 c.p., comma 2, la seconda invece incapsulando il fatto di reato nella ipotesi prevista dal primo comma dello stesso articolo; per aver fondato la decisione di condanna su un accertamento tecnico sulla rumorosita' dell'impianto senza preavviso e quindi in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova; per violazione della norma penale che configura una condotta punibile in quanto reca disturbo ad un numero indeterminato di persone e non invece, come nel caso di specie ad una sola persona.

2 - Il ricorso merita accoglimento per la fondatezza del motivo che denuncia la non configurabilita' del reato contestato nel caso in cui il disturbo viene arrecato ad una singola o a un gruppo ristretto di persone.

Invero in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, puo' integrare la fattispecie prevista dall'articolo 659 c.p., comma 2, non essendo applicabile il principio di specialita' di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 9, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all'illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, che tutela genericamente la salubrita' ambientale (v., per tutte, Sez.: 1, 5.12.2006/19.1.2007, Rey e a., Rv 235883).

Ma una tale disposizione esula certo dal caso di specie dove il rumore non proviene certo dall'esercizio dalla professione o di un mestiere rumoroso, non potendosi certo ritenere tale una gioielleria nei cui locali vengono installati condizionatori d'aria. Peraltro proprio il reato previsto dall'articolo 659 c.p., comma 1, e' stato contestato all'imputata e l'elemento di prova e' stato desunto, al di la' dell'accertamento tecnico contestato, dalle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e da testi che lo hanno anch'essi avvertiti dall'appartamento della predetta.

Senonche' nel caso di specie non si rinvengono tutti gli elementi costitutivi del reato come configurato: in effetti in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillita' pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillita' sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per se', l'assenza di cause di disturbo per la generalita' dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialita' diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialita' di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo,come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui e' inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillita' di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicche' un fatto del genere puo' costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (v, per tutte, Sez. 1, 17.3/17.5.2010, Oppong, Rv 247062; Sez. 1, 12.12.1997/ 5.2.1998, P.C. e Constantini, Rv. 209694).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.

 

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