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Le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute
Pubblicata il 25/09/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO URBINO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
MI. DI. , CI. SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 549/04 del Giudice di pace di PESARO del 7/12/04, depositata il 23/12/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/08 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l'opposizione proposta dagli odierni intimati in relazione al verbale n. (OMESSO) della polizia stradale di Pesaro del 10 luglio 2004 per la violazione dell'articolo 6 C.d.S., comma 1 e 12, con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.
Gli odierni intimati lamentavano l'omessa immediata contestazione, che era poi avvenuta (a distanza di tempo rispetto all'accertamento operato in una strada che conduceva a Pesaro) nel centro abitato di Pesaro.
Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo che il verbale di accertamento in questione, in quanto contenente una contestazione successiva, doveva necessariamente riportare una motivazione. Dal verbale invece non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo del trattore stradale, ne' tale motivazione poteva essere dedotta dalla comparsa di costituzione e di risposta, dalla quale tali ragioni venivano individuate nel fatto che l'autoveicolo degli agenti accertatori si trovava parcheggiato nell'altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all'inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all'interno della citta' di Pesaro.
2. Il ricorso e' affidato ad un unico articolato motivo di ricorso.
3. L'intimato non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso e' manifestamente fondato e va accolto.
Occorre in primo luogo rilevare che l'errore di instaurazione del contraddicono, che avrebbe richiesto la vocazione in giudizio del Ministero degli Interni, e' stata sanata dal ricorso proposto dall'avvocatura dello Stato per conto della resistente amministrazione (vedi Cass. SU n. 3117 del 2006).
Di qui l'ammissibilita' della impugnazione.
Occorre poi osservare che l'immediatezza della contestazione, che l'articolo 200 C.d.S., impone "quando e' possibile", non comporta l'arresto repentino del veicolo mediante il quale e' stata commessa l'infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuita' temporale e spaziale dal momento in cui si e' verificata la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell'accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, cosi' come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non puo' ritenersi che vi sia stata soluzione di continuita' temporale e spaziale tra l'accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., questa Corte puo' pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie, ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.