Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un incidente stradale?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore che esercita la facoltà di surrogazione deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta

Nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore il quale, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta. (Fonte: Lex249

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2015, n. 5594



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5157-2011 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Reggente Prestazioni Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

e contro

(OMISSIS) ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Suo Dirigente dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);

- resistente con procura speciale -

avverso la sentenza n. 70/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2010, R.G.N. 1330/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'INAIL, ammesso alla tutela previdenziale l'infortunio mortale occorso a (OMISSIS), agi' in surrogazione nei confronti del proprietario, del conducente e della compagnia assicuratrice della vettura investitrice (il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS)) per ottenere il rimborso di quanto erogato in favore dei familiari della vittima. Il Tribunale di Bologna accolse la domanda e condanno' i convenuti a pagare una somma di danaro in favore dell'Istituto. Quest'ultimo propose appello avverso la prima sentenza, nel punto in cui questa non aveva condannato i convenuti anche alla rivalutazione monetaria. La Corte di Bologna ha respinto l'appello sul presupposto che, benche' si discutesse di un credito di valore, l'INAIL non aveva "dimostrato il maggiore ammontare del suo credito in termini monetar rispetto all'importo originariamente richiesto, ne' che questo abbia subito un aumento per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione delle rendite intervenuta nel corso del giudizio".

Propone ricorso per cassazione l'INAIL attraverso un solo motivo. Non si difendono gli intimati. Ha partecipato alla discussione il difensore della (OMISSIS) spa. L'Istituto ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo di ricorso l'Istituto critica la sentenza impugnata per violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto condannare i convenuti alla rivalutazione monetaria, siccome nella sperimentata azione di surrogazione il credito vantato ha natura di valore. Il motivo e' fondato.

A prescindere dall'incongruenza (ai limiti dell'incomprensibilita') della motivazione espressa dalla sentenza impugnata per negare il diritto dell'Istituto alla rivalutazione monetaria, la pronunzia e' stata resa in violazione di legge. Occorre, infatti, ribadire il principio secondo cui il credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, e' credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passivita' patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato (tra le varie, cfr. Cass. n. 7479/00).

A cio' deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facolta' di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 cod. civ. deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non puo' interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (tra le varie, cfr. Cass. n. 7817/91).

Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, puo' essere richiesto senza la necessita' di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, puo' essere liquidato anche di ufficio (Cass. n. 3704/12). In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio. Il giudice del rinvio si adeguera' ai principi sopra enunciati e provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perche' provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortunistica stradale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3199 UTENTI