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Per essere risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, il terzo trasportato deve fornire la prova del danno subito

«In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti». Con questo principio di diritto la Cassazione ha chiarito che l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2015, 34/35, pg. 29, annotata da A.A. Moramarco)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12206/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA (gia' (OMISSIS) SPA), in persona del suo procuratore ad negotia Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 126/2012 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 10/02/2012 R.G.N. 1491/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha citato in giudizio la (OMISSIS), ora (OMISSIS) S.p.A, per ottenere ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per se' e per la propria figlia minore, (OMISSIS), il risarcimento del danno subito in qualita' di trasportate a bordo dell'autovettura di proprieta' della (OMISSIS) stessa, guidata da (OMISSIS), coinvolta in un sinistro il giorno (OMISSIS).

Il giudice di pace ha accolto la domanda.

A seguito di impugnazione della (OMISSIS), il Tribunale di Forli', sul rilievo che non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c., comma 2, ha rigettato la domanda.

Avverso detta sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e la figlia (OMISSIS) con tre motivi.

Resiste la (OMISSIS) S.p.A..

La causa perviene alla pubblica udienza a seguito di rinvio da parte del Collegio della Sesta sezione civile della Corte.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, in riferimento all'articolo 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo si denunzia nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo si denunzia omessa insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Sostengono le ricorrenti che hanno citato in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato e' trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Di conseguenza la Corte di merito ha errato nel rigettare la domanda, sul rilievo della impossibilita' di accertare l'eventuale responsabilita' ed il contributo causale da attribuire ai veicoli coinvolti nell'incidente.

2. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e sono fondati.

Le ricorrenti hanno citato in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate, invocando il risarcimento del danno ex articolo141 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni subite a seguito di un sinistro.

L'articolo 141 Codice delle Assicurazioni prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145".

3. Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novita' rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma e' quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilita' tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La nuova normativa e' stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed e' stata oggetto di censure di legittimita' costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 Cost.. La Corte, nell'ordinanza in esame, ha chiarito che e' ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale e' possibile ritenere che detta norma si limiti in realta' "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilita' di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilita' civile dell'autore del fatto dannoso".

4. Questa Corte ha gia' affermato che l'azione di cui all'articolo 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che e' data anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito e' la legge che all'articolo 122, comma 2, del Decreto Legislativo prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilita' nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'articolo 141, che lo abilita all'azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitarle appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilita' civile. Cass. Ordinanza n. 29276 del 12/12/2008.

5. E' stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identita' del conducente ("clausola di guida esclusiva"). Cass. Sentenza n. 19963 del 30/08/2013.

6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalita' con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilita' la presunzione di corresponsabilita' di cui all'articolo 2054 c.c., comma 2.

Tale accertamento e' al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilita' della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli articoli 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

7. Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla societa' assicuratrice l'incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell'inizio del giudizio di merito.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Forli' in diversa composizione che si atterra' al seguente principio di diritto: in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalita' dell'incidente al fine di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti.

Il giudice di rinvio provvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di Forli' in diversa composizione che provvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione.
 

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