Imu enti non commerciali

In primo luogo si rileva che secondo il consolidato indirizzo sia costituzionale (Corte costituzionale, ordinanze 19 del 29 gennaio 2007 e 429 del 19 dicembre 2006; conforme circolare 2/DF del 26 gennaio 2009 paragrafo 4), sia di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10015 del 18 giugno 2012, e Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008 n. 28160) l’esenzione Imu, secondo le condizioni di seguito indicate, per gli enti non commerciali va riconosciuta soltanto all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile (a titolo di proprietà o altro

In primo luogo si rileva che secondo il consolidato indirizzo sia costituzionale (Corte costituzionale, ordinanze 19 del 29 gennaio 2007 e 429 del 19 dicembre 2006; conforme circolare 2/DF del 26 gennaio 2009 paragrafo 4), sia di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10015 del 18 giugno 2012, e Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008 n. 28160) l’esenzione Imu, secondo le condizioni di seguito indicate, per gli enti non commerciali va riconosciuta soltanto all’ente non commerciale  che, oltre a possedere l’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale) lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività indicate nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992 (decreto ici). Si ricorda che tale norma individua le seguenti attività non commerciali:

-attività assistenziali

- previdenziali

- sanitarie

- didattiche

- ricettive

- culturali

- ricreative e sportive

- attività diretta all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana.

Peraltro l’Amministrazione Finanziaria, contrariamente a quanto affermato dalla su indicata giurisprudenza, con le Risoluzioni n. 3 e 4 del 4 marzo 2013 ha chiarito che un ente commerciale che conceda in comodato un immobile ad un altro ente non commerciale per l’esercizio di attività non commerciale gode ugualmente dell’esenzione IMU.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200 ha individuato, all’articolo 3 e 4, rispettivamente i requisiti generali e di settore che gli enti non commerciali devono possedere per godere dell’esenzione IMU.

In particolare l’articolo 3 prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente (che deve essere redatto per atto pubblico, scrittura autenticata, ovvero semplicemente registrato all’agenzia delle entrate) prevedono:

a)il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;

b)l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c)l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qulunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Gli enti non commerciali devono tenere a disposizione dei comuni la documentazione utile allo svolgimento dell’attività di accertamento e controllo.

L’articolo 4, comma 4, del Decreto citato prevede, con riferimento alle esenzioni per settori di attività, che le attività assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive,  culturali e ricreative, e sportive devono essere svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di corrispettivi simbolici.

Inoltre per quanto concerne le attività assistenziali e sanitarie esse devono essere accreditate e contrattualizzate o convenzionate con gli enti pubblici.

Per le attività didattiche è necessario che le stesse devono essere paritarie a quelle statali, non discriminanti in fase di accettazione degli alunni, devono osservare gli obblighi di accoglienza  di alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente, e rispettare le regole di adeguatezza delle strutture agli standard  previsti e di pubblicità del bilancio.

Per quanto concerne le attività ricettive il Decreto prevede che “lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamenti di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

 

Inoltre l’articolo 5, comma 2, del decreto in esame (“Individuazione del rapporto proporzionale”) prevede che per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, ossia sia commerciale che istituzionale, la quota parte delle stesse unità da tassare ai fini IMU è prioritariamente determinata in base al rapporto tra la superfice destinata alla attività commerciale e la superfice totale.

Una volta individuato questo rapporto tra la superfice commerciale e la superfice non commerciale è necessario procedere, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto, alla presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 258 del 5/11/2012.

 

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Onlus

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 742 UTENTI