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Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera

Legge 12 febbraio 1968, n. 132

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Legge 12 febbraio 1968, n. 132 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 68). -- Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera. (RIFORMA OSPEDALIERA)


Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica;

Promulga la seguente legge:

 
Titolo I
L'ENTE OSPEDALIERO
Articolo 1
Assistenza ospedaliera pubblica.
L'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonchè dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre l'assistenza ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.
 
 

Articolo 2
Concetti e compiti dell'ente ospedaliero.
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono l'educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessità del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facoltà prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'art. 29.
 
 

Articolo 3
Costituzione degli enti ospedalieri.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalità diverse.
Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato.
 
 

Articolo 4
Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti.
Con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità, gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.
Con lo stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo art. 9.
Il decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

Articolo 5
Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici.
Gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa regione, secondo le esigenze dell'assistenza ospedaliera locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
In ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Alla nomina della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.
Il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.
I rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente.
Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del nuovo ente.
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione secondo il disposto del successivo art. 9 e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.
Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 non sono gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al quale è affidata la gestione purchè questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.
 
 

Articolo 6
Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni.
La Regione promuove e attua l'istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
 

Titolo II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Articolo 7
Struttura dell'ente ospedaliero.
Ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.
 
 

Articolo 8
Organi dell'ente ospedaliero.
Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure ii consiglio sanitario centrale.
 
 

Articolo 9
Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, è composto:
1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro nomi;
2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale provinciale, è composto:
1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi;
2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;
3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati noi modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o più ospedali di zona, è composto:
1) da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero;
2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.
I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai consigli regionali.
Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio dei sanitari è sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
Nulla è innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.
Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione, determinata nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.
In caso di fusione o concentrazione di più enti ospedalieri; nel consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione avvenga tra tre o più enti ospedalieri, i membri eletti dal consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unità necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, stabilito dalle altre disposizioni del presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa è riportata all'unità superiore. I consigli regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con schede limitate alla metà più una unità, o, se il numero è dispari, alla metà arrotondata al numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti da eleggere.
 
 

Articolo 10
Funzioni del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.
Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:
a) deliberare le modifiche dello statuto;
b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonchè deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;
g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonchè la stipulazione dei contratti;
h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
i) deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto del successivo art. 32, nonchè le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
l) deliberare la nomina del tesoriere nonchè tutte le convenzioni attinenti all'attività dell'ente ospedaliero;
m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni;
n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonchè i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 40.
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovrà darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'art. 9, quinto comma.
 
 

Articolo 11
Nomina e funzioni del presidente.
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.
Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilità degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.
 
 

Articolo 12
Collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
 
 

Articolo 13
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale.
Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto:
1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;
2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero nonchè dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;
3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovraintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.
 
 

Articolo 14
Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale.
Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:
a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;
b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi all'organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;
c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico chirurgiche.
Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.
É in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.
 
 

Articolo 15
Alta sorveglianza.
Il Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze proprie delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.
A tali fini il Ministero della sanità ha il potere di vigilanza sulla piena rispondenza dell'attività sanitaria svolta dagli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
Il Ministero della sanità esercita l'alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'art. 1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso i medici provinciali.
 
 

Articolo 16
Vigilanza e tutela.
La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il comitato previsto dall'art. 55 e le speciali sezioni di esso previste dall'art. 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g), ed i) del precedente art. 10 e nell'ultimo comma dell'art. 40, nonchè le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
 
 

Articolo 17
Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.
 
 

Articolo 18
Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Il Ministero della sanità esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'art. 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine all'osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione.
I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.

 

Titolo III

REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI

Articolo 19
Requisiti degli ospedali.
Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanità, la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.

 
 
Articolo 20
Categorie di ospedali.
Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.
Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
 
 

Articolo 21
Ospedali generali di zona.
Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonchè di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medico-chirurgiche.
Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia.
 
 

Articolo 22
Ospedali generali provinciali.
Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialità non provvedano ospedali specializzati viciniori. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia; anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
Possono inoltre avere: servizi di ricupero e rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
Devono, altresì, provvedere all'assistenza dei convalescenti che può essere affidata anche ad ospedali viciniori.
 
 

Articolo 23
Ospedali generali regionali.
Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
Essi, oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.
Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonchè scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico.
Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.
 
 

Articolo 24
Ospedali specializzati provinciali e regionali.
Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.
Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.

 

Articolo 25

Ospedali per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hintertand di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.
Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.
 

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

Articolo 26
Legge di programma ospedaliero.
Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:
a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonchè per le esigenze didattiche e scientifiche delle università;
b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);
d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonchè la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;
e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo art. 28.
 
 

Articolo 27
Piano nazionale ospedaliero.
Il Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui il precedente art. 26, nonchè, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce le indicazioni fornite dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, per la parte di relativa competenza, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo art. 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il predetto piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente art. 26, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo art. 34.
A tal fine il piano:
a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per l'utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo art. 33.
Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte, varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le università.
Tali varianti possono comprendere aumenti dei posti letto in misura non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le università. Al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
 
 

Articolo 28
Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera.
É istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto:
a) dagli assessori regionali della sanità;
b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità;
c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più rappresentative;
d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni;
f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il comitato dura in carica cinque anni.
 
 

Articolo 29
Piano regionale ospedaliero.
Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.
La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico nazionale nonchè ai princìpi della presente legge e della legge di programma di cui al precedente art. 26 e indica la previsione degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali, all'impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale provinciale che sia in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico, nè alcuno degli enti o istituti ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, potrà istituire nuovi stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti e costruzioni, purchè non comportino aumenti di posti-letto.
Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.
Qualora la Regione non provveda a quanto disposto dal presente articolo il Ministro per la sanità promuove gli atti necessari per la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.
 
 

Articolo 30
Comitato provinciale di coordinamento.
In ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e com

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