Trasformazione societaaria - aspetti di carattere generale

La Trasformazione societaria - Aspetti di carattere generale L'operazione di trasformazione societaria comporta una modifica dell'atto costitutivo ed è regolata dagli articoli 2498-2500- novies del codice civile.

 

1) La Trasformazione societaria – Aspetti di carattere generale

L’operazione di trasformazione societaria comporta una modifica dell’atto costitutivo ed è regolata dagli articoli 2498-2500- novies del codice civile.

Il codice civile distingue due categorie di trasformazione:

A) trasformazione omogenea: la trasformazione avviene nell’ambito di società. Quindi possiamo avere_

- trasformazioni di società di capitali in società di capitali

- trasformazioni di società di capitali in società di persone e viceversa

- trasformazioni di società di persone in società di persone

B) trasformazione eterogenea: concerne casi di cambiamento da società di capitali in un ente non societario (consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni, società consortili) e viceversa.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato, in particolare:

- se la società risultante dalla trasformazione è una società di capitali (trasformazione di società di persone, di altre società di capitali, di cooperative e di enti in società di capitali) la delibera di trasformazione deve essere redatta per atto pubblico e deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione della società di capitali risultante dalla trasformazione;

- la delibera di trasformazione deve essere iscritta nel Registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato;

- oltre alla pubblicità per il tipo di nuovo ente adottato, la riforma aggiunge l'obbligo di una ulteriore pubblicità per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;

- la trasformazione ha, in ogni caso, effetto con l'esecuzione dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti (cioè quello della cessazione);

- la società, con apposita delibera avente le stesse caratteristiche e forme richieste per la trasformazione, può revocarla sino a quando la trasformazione non abbia ancora prodotto effetti.

La trasformazione comporta continuazione con altra veste giuridica e non estinzione dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Pertanto il patrimonio sociale dell'ente che ha effettuato la trasformazione non subisce alcun trasferimento con la conseguente irrilevanza fiscale. La società/l’ente risultante dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società/ente trasformato.

La percentuale di partecipazione de soci nella nuova società non muta, salvo diversi specifici accordi; rimangono inalterati, salvo i necessari cambiamenti imposti dal nuovo tipo di società, la sede, l'oggetto sociale, le persone dei soci.

Inoltre, a seconda del tipo di trasformazione, i soci possono passare da una responsabilità limitata ad una illimitata (per esempio trasformazione da SNC a SRL).

Limiti della trasformazione (art. 2499 cod. civ.)

Aspetti particolari

a) Si rileva che nel caso di società soggetta a procedura concorsuale è possibile procedere alla trasformazione, a condizione che non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della liquidazione (art. 2499 cod. civ.).

b) E’ vietata la trasformazione di una società in liquidazione, salvo revoca della liquidazione.

c) Il passaggio da società di capitali unipersonale a pluripersonale, e viceversa, non costituisce una vera e propria trasformazione.

Trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa

Il codice civile disciplina espressamente la trasformazione da società di capitali in società di persone (da s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. a s.n.c. e s.a.s. o anche in società semplice se non esercita attività commerciale) secondo le regole di seguito esposte.

Nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone si determina la perdita della personalità giuridica e, quindi, delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente anche i soci (tutti o alcuni) con il proprio patrimonio.

Questa tipologia di trasformazioni comporta una modifica dell'atto costitutivo, pertanto la trasformazione dev'essere deliberata dall'assemblea straordinaria con intervento del notaio per redigere il verbale.

Nel caso di trasformazione in società di persone è richiesto, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano oltre un terzo del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (per le società quotate, cfr. art. 126 D.Lgs. n. 58/1998). Tuttavia è necessario il consenso di tutti i soci che assumono la responsabilità illimitata (ad es.i soci accomandatari di una s.a.s.).

Nel caso di trasformazione in società di capitali la decisione è assunta con il consenso della maggioranza dei soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda il voto unanime dei soci.

La delibera di trasformazione deve contenere anche tutti i requisiti previsti dalla legge per l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione (art. 2500 cod. civ.).

Il notaio deve depositare e richiederne l'iscrizione della delibera di trasformazione entro 30 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando il nuovo statuto sociale.

Relazione degli amministratori

Gli amministratori devono provvedere a redigere una relazione illustrativa dell’operazione di trasformazione, nella quale vanno delineati i motivi (sia giuridici, sia economici) e degli effetti (disciplina, posizione soci, posizione creditori) della trasformazione.

Copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione. I soci possono prenderne visione e ottenerne copia gratuitamente.

Relazione di stima

In ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali è necessaria la nomina di un esperto che predisponga, ai sensi dell’articolo 2500 ter c.c., una perizia di stima del patrimonio sociale della società trasformanda.

Trasformazione nell'ambitodi società di capitali

Come il regime previgente, la riforma non disciplina espressamente le trasformazioni interne, cioè nell'ambito delle società di capitali. In pratica può verificarsi la trasformazione da s.p.a. in s.a.p.a. o in s.r.l. e viceversa. Anche in questi casi si ha una modifica dell'atto costitutivo.

Dopo la trasformazione la società conserva la personalità giuridica e, pertanto, i soci restano limitatamente responsabili, salvo gli accomandatari della s.a.p.a. Questi ultimi, infatti, sono illimitatamente responsabili e ad essi si applicano le stesse regole previste per i soci di società personali.

Trasformazione eterogenee

La riforma ammette espressamente le trasformazioni eterogenee (in precedenza definite atipiche o anomale dalla dottrina e giurisprudenza), vale a dire, la trasformazione di società di capitali in enti di natura economica o non economica e viceversa. Si tratta di modifiche radicali della stessa causa del contratto associativo, che consentono trasformazioni addirittura esterne all'ambito societario ovvero in soggetti privi di soggettività giuridica, ma comunque è necessario che riguardino sempre società di capitali come ente trasformando ovvero risultante dalla trasformazione.

La trasformazione è efficace solo dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che vi sia il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Nel termine di 60 giorni i creditori possono fare opposizione alla trasformazione; tuttavia il tribunale può rimuovere l'impedimento alla piena efficacia della trasformazione, quando ritenga che non sia fondato il pericolo di pregiudizio o sia stata presentata idonea garanzia (art. 2500- novies cod. civ.).

Trasformazioni eterogenee da società di capitali in altri enti (art. 2500 septies cod. civ.)

Le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni d'azienda (che non sono soggetti di diritto), associazioni non riconosciute, fondazioni. La disciplina di queste trasformazioni eterogenee è integrata dal rinvio, in quanto compatibile, a quella dettata per le trasformazioni di società di capitali in società di persone.

Trasformazioni eterogenee in società di capitali (art. 2500- octies cod. civ.)

La riforma consente espressamente che i consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni si trasformino in società di capitali nel rispetto di specifiche norme che verranno esaminate nel proseguo del lavoro.

Per quanto riguarda i quorum necessari per deliberare la trasformazione si precisa:

- Consorzi: la delibera di trasformazione devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati (art. 2500- octies , comma 2, cod. civ.);

- Comunioni d'azienda: la delibera di trasformazione deve essere assunta con il voto favorevole di tutti i comunisti (art. 2500- octies, comma 2, cod. civ.);

- Società consortili: le delibere di trasformazione devono essere assunte con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (art. 2500- octies, comma 2, cod. civ.);

- Associazioni riconosciute: le delibere di trasformazione devono essere assunte con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (art. 2500- octies, comma 2, cod. civ.). È vietata la trasformazione in società di capitali alle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici ovvero liberalità od oblazioni del pubblico.

- Fondazioni: la trasformazione è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente (art. 2500- octies, comma 4, cod. civ.).


 

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