QUESITO IN MATERIA DI IVA HO STIPULATO UN CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA MARKETING...

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Quesito risolto:
QUESITO IN MATERIA DI IVA
HO STIPULATO UN CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA MARKETING E PROJECT MANAGEMENT CON UN CLIENTE ...............
COME DEVO COMPORTARMI IN MATERIA DI IVA IN FATTURA


Inviato: 2643 giorni fa
Materia: Iva
Pubblicato il: 29/06/2017

expert
Il Professionista ha risposto: 2617 giorni fa
Analisi del quesito
Si deve anzitutto rilevare che nel regime della territorialità IVA è riservata un'apposita previsione alle “prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale”.
Dove per prestazioni di consulenza tecnica si intendono attività di carattere intellettuale il cui risultato tipico è costituito da appositi atti quali documenti, relazioni, studi di fattibilità/profittabilità (RM --.--.---- n. VII — -- — ---).
Si ritiene ad evidenza che l'attività di marketing e project marketing rientri nell'ambito di tale categoria di prestazioni di servizi intellettuali/professionali.
Le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale sono oggetto di una deroga al principio generale di tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore relativamente alle sole operazioni Business to Consumer: all'art. --septies, D.P.R. n. ---/---- si prevede, in specie, che “in deroga a quanto stabilito dall'art. --ter, comma -, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: . c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale”. In buona sostanza, limitatamente alle sole fattispecie in cui le prestazioni in esame — comprese, come sopra visto, le prestazioni oggetto del presente quesito — siano rivolte ad un cliente extracomunitario, consumatore finale del servizio, l'operazione — in deroga al criterio generale di tassazione nello Stato del prestatore — non si considera realizzata in Italia. In tutte le altre ipotesi, le prestazioni di assistenza e consulenza obbediscono alla regola generale di cui all'articolo - ter del dpr n. ---/---- (in questo senso, si v. anche Circ. n. --/E del -- dicembre ----, pagg. - e -): esse si considerano, quindi, effettuate nel territorio dello Stato nel caso in cui siano rese a beneficio di soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato (art. --ter, comma -, lett. a) — qualifica da verificare avuto riguardo ai presupposti delineati dall'art. --ter, comma -, D.P.R. n. ---/---- — oppure nel caso in cui siano rese, da parte di soggetti passivi dell'Iva in Italia, a favore di soggetti privati comunitari (art. --ter, comma -, lett. b).
Schematizzando, ne deriva che:
(i) le prestazioni oggetto del presente quesito rese da un professionista italiano a beneficio di un soggetto passivo dell'Iva stabilito fuori dell'Unione Europea (Svizzera) non sono soggetta ad iva in Italia ed il prestatore italiano dovrà emettere una fattura con descrizione “prestazione non soggetta ad iva” ai sensi dell'articolo - ter del dpr n. ---/----
(ii) le prestazioni oggetto del presente quesito rese da un professionista italiana a beneficio di un privato (non soggetto passivo dell'Iva) stabilito in uno Stato extracomunitario (Svizzera) non sono soggette ad iva ed il prestatore dovrà emettere fattura con descrizione “prestazione non soggetta ad iva” ai sensi dell'articolo - setpies dpr n. ---/----.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 2615 giorni fa
pensavo che per completezza di parere si chiarisse se vi sia o meno l'obbligo di presentare l' elenco black list relativo all'operazione stessa
 
Il Professionista ha risposto: 2599 giorni fa
la comunicazione black list è stata abolita con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo in corso al -- dicembre ----
Cordialmente

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