Carte di credito

Sei in Separazioni e divorzio


Il termine a norma del quale la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione - è da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve essere riferito alla iscrizione a ruolo

Pubblicato il: 01/12/2009



Il 13 novembre 1986  l'ufficio  distrettuale  delle  imposte

dirette di Rieti notificava a G.D.O. la cartella  esattoriale  n.  7001020,

con la quale veniva riliquidata,  ai  sensi  dell'art.  36-bis,  D.P.R.  29

settembre 1973, n. 600, l'imposta dovuta ai fini dell'Irpef in relazione ai

redditi dichiarati per l'anno 1982.

    Il ricorrente proponeva ricorso assumendo, in via pregiudiziale, che la

riliquidazione era stata tardiva, e  quindi  illegittima,  perché  compiuta

oltre il termine stabilito dal citato art. 36-bis.

    Il ricorso era  accolto  dalla  Commissione  di  primo  grado,  la  cui

decisione veniva confermata da quella di  secondo  grado.  Né  diverso  era

l'orientamento della Commissione tributaria  centrale,  che  respingeva  il

ricorso dell'ufficio, rilevando che la rettifica della dichiarazione, nelle

ipotesi previste  dall'art.  36-bis,  deve  essere  effettuata  a  pena  di

decadenza entro il termine specificamente stabilito da detta disposizione e

che, pertanto, la maggiore imposta eventualmente accertata non  può  essere

iscritta dopo il suo inutile decorso, dal momento che l'iscrizione a  ruolo

rappresenta l'atto attraverso il quale  la  rettifica  della  dichiarazione

"diviene pubblica e ricorribile" da parte del contribuente.

    1.1. L'Amministrazione ricorre a questa Corte chiedendo  la  cassazione

della decisione impugnata con un unico motivo di  gravame,  illustrato  con

memoria. Il D'.O., al quale il ricorso è stato notificato il  16  settembre

1993, non resiste.

Sent. n. 7088 del 29 luglio 1997 (ud. del 9 maggio 1997)

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti