Tributi - Riscossione - Liquidazione definitiva - Prescrizione decennale

La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perche' confermato con sentenza passata in giudicato (come nel caso di specie), non e' assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'articolo 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non e' piu' l'atto amministrativo, ma la sentenza (in tal senso anche Cass. 5837/2011).

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 21 febbraio 2014, n. 4153



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Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Sentenza 21 febbraio 2014, n. 4153
Integrale

Tributi - Riscossione - Liquidazione definitiva - Prescrizione decennale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19141/2008 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) STUDIO (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 25/2007 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 24/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'inammissibilita' in subordine rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) delega Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pistoia avverso cartella di pagamento notificata il 31-8-2004, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRPEG ed ILOR per gli anni 1976-1980 in base a sentenza della Commissione Tributaria centrale depositata il 23-1-2003; a sostegno del ricorso la societa' sosteneva la tardivita' della notifica della cartella Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 17, o, in subordine, Decreto Legislativo n. 12 del 1999, ex articolo 19, comma 2, lettera a).

L'adita CTP rigettava il ricorso per carenza di legittimazione passiva, in quanto proposto nei confronti solo dell'Agenzia delle Entrate e non del Concessionario.

Con sentenza n. 25 del 24-5-2007 la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva nel merito l'appello della societa'; in particolare la CTR rilevava, in primo luogo, che effettivamente, come dedotto dall'appellante, il ricorso era stato proposto anche nei confronti del concessionario, rimasto contumace; nel merito osservava, tra l'altro, che, essendo stata depositata la sentenza della CTC il 23-1-2003, doveva ritenersi tempestiva la notifica della cartella in questione, avvenuta il 31-1-2004, e quindi entro il termine biennale (decorrente dalla data in cui l'accertamento era divenuto definitivo) introdotto dalla Legge n. 156 del 2005.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la societa', affidato ad un motivo; resistevano l'Agenzia delle Entrate ed (OMISSIS) SpA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la societa', denunziando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17, e della Legge n. 449 del 1997, articolo 28, nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sosteneva che erroneamente la CTR aveva applicato retroattivamente la Legge n. 156 del 2005, quando invece la stessa, a carattere fortemente innovativo, non poteva applicarsi alle cartelle (quale quella in questione) notificate precedentemente all'entrata in vigore della detta legge.

Il ricorso va rigettato.

Va, invero, condiviso il principio, gia' espresso da questa Corte, secondo cui il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perche' confermato con sentenza passata in giudicato (come nel caso di specie), non e' assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'articolo 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non e' piu' l'atto amministrativo, ma la sentenza (Cass. 5837/2011).

Il ricorso va, quindi, rigettato e, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., va solo corretta, nel senso su indicato, la motivazione dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo e' conforme al diritto.

In considerazione del solo recente intervento di questa Corte in argomento, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimita'

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