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Strumenti finanziari: il contratto quadro privo di firma è solo annullabile.

Pubblicato il: 12/01/2010



Con la sentenza n.2226 del 01/10/2009 il Tribunale di Verona ha assunto un provvedimento innovativo in relazione alla nota vicenda sui bond della Repubblica Argentina, applicabile per altro anche per i derivati. Il predetto Tribunale infatti, ponendosi in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico sul tema, secondo il quale la conseguenza della mancanza di forma scritta (prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza) del contratto quadro per strumenti finanziari è la nullità, afferma invece che tale mancanza determini solo l'annullabilità del contratto stesso, con la conseguenza che il comportamento successivo del cliente (quale ad esempio l'incasso delle cedole) può comportare convalida del contratto; altra conseguenza è inoltre la prescrivibilità dell'azione in cinque anni. E ciò sulla scorta del fatto che la nullità prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza è una nullità relativa (e non assoluta) e quindi con forte affinità, almeno sul piano soggettivo e degli effetti, con l'azione di annullamento (prevista dall'art.1441 del codice civile), per la quale è possibile la convalida anche tacita. Verrebbe quindi meno con ciò una delle eccezioni più utilizzate (ed accolte dai Giudice di merito) nella serie di cause proposte dai clienti, vittime di contratti pericolosi, contro le Banche. La sentenza è stata emessa in relazione ad un investimento in bond della Repubblica Argentina, in forza di un contratto in cui risulta mancante la firma della Banca e per il quale il cliente ha provveduto all'incasso delle cedole, con ciò (secondo il predetto Tribunale) dando corso ad un comportamento concludente di convalida del negozio annullabile. La sentenza, che presenta evidenti punti di debolezza, conduce ad una prospettiva di limitato recupero delle perdite per l'investitore che ha promosso l'azione. Tribunale di Verona n.2226 del 01/10/2009

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