Cancellazione di una società di persone senza la liquidazione Una società di persone si trova nel...

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Quesito risolto:
Cancellazione di una società di persone senza la liquidazione

Una società di persone si trova nella necessità di cancellarsi dal Registro delle imprese per cessazione dell'attività, ma ha un diritto di credito vantato (Decreto Ingiuntivo) con una causa in corso.

La domanda è:
può questa società di persone cancellarsi senza fare la liquidazione, pur in presenza di crediti che potrebbero scaturire dal giudizio dalla causa in corso?
Ovvero, potrebbe il debitore soccombente sollevare il fatto che la società, essendosi liquidata senza fare la liquidazione in corso di causa, abbia palesato implicitamente la rinuncia del credito?
Ovvero ulteriormente può essere considerata una illecita cancellazione in quanto effettuata senza i presupposti della Legge?
Inviato: 3576 giorni fa
Materia: Societario
Pubblicato il: 16/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3571 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il disposto dell'art. ---- c.c., prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione nonostante l'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
L'interpretazione della citata disposizione appare oramai pacifica ed è condivisibile.
La disciplina contenuta nel riferito nuovo testo normativo, come si è sostenuto anche in numerosi precedenti della Corte di Cassazione (sentenze n. -----/---- e n. -----/----), non incide sui presupposti della cancellazione ma ne regola i soli effetti, operando retroattivamente, dunque applicandosi anche a fatti pregressi (Cass., sez. I, ----------, n. ----- e da ultimo Cass. Sez., unite --.--.---- n. ---- a composizione del contrasto che si era formato in merito).
Nondimeno, la cancellazione procura la perdita della capacità processuale del legale rapp.te della società e dunque della stessa società (cfr Cass., sez. II, ----------, n. -----: "il ricorso promosso dall'amministratore e legale rappresentante di una snc cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, ai sensi dell'art. ---- c.c., per l'inesistenza del soggetto ricorrente (in quanto la cancellazione comporta l'estinzione della società) e per il difetto di rappresentanza di quello conferente il mandato (non avendo l'amministratore alcuna ulteriore capacità di rappresentare una società estinta)".
Si è chiarito, peraltro, che la modifica dell'art. ---- c.c., secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.
“II novellato art. ----, comma -, c.c., nel testo introdotto dall'art. - d.lg. -- gennaio ---- n. -, è applicabile anche alle società commerciali di persone, sicché la cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura dichiarativa della estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, e la decorrenza dell'effetto estintivo è individuabile al pari delle società di capitali (nella specie, la corte ha affermato che sono validamente compiuti atti giuridici nei confronti di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese, nonostante la pendenza di rapporti giuridici, prima dell'- gennaio ----, poiché la società deve ritenersi estinta soltanto a partire da quella data; sicché, prima di quella data, è validamente notificato un atto di precetto in base ad una procura conferita al difensore dagli organi di una società anteriormente allo stato di liquidazione , anche dopo che la stessa sia cancellata dal registro delle imprese, sino a quando la società sia estinta)” (Cassazione civile sez. un., -- febbraio ----, n. ----).
In merito a tanto, dunque, occorre affermare che, in virtù della nuova formulazione dell'art. ---- c.c., la cancellazione ha un'efficacia estintiva della società , a prescindere dalla persistenza di rapporti attivi o passivi non ancora definiti.
Cosicché a fronte di una posizione giuridica suscettibile di essere fatta valere dalla società , una volta che sia intervenuta la cancellazione, la decisione volontaria di porsi in liquidazione e/o di cancellarsi dal registro permette di ravvisare in tale comportamento una condotta inequivocabilmente intesa a rinunciarvi.
Dunque, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci e, né appare possibile configurare una successione in favore del liquidatore o la possibilità che sopravviva alla cancellazione, in quanto, ai sensi della suddetta norma la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.
Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che la cancellazione possa rappresentare la manifesta volontà di rinunciare da parte della società all'azione proposta, con ogni conseguenza in merito al giudizio.
Ove si voglia procedere alla cancellazione della società e non si voglia perdere il credito vantato si potrà effettuare la cessione del credito ad un socio al fine di farlo subentrare nel rapporto creditizio ed intraprendere o continuare l'azione di recupero.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.



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