Espropriazione presso terzi

Le fasi per procedere al pignoramento e il pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

Come noto l'art. 49, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 dispone che l'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, deve procedere ad espropriazione forzata e altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

L'agente può procedere - ai sensi del prefato articolo secondo il rito speciale (Titolo II, Sezione III, D.P.R. 602/1973) oppure ordinario (artt. 543 e segg. c.p.c.) - all'espropriazione mobiliare presso terzi.

Tuttavia si rileva che le norme contenute nel Codice di procedura civile troveranno applicazione in materia esattoriale solo laddove non siano derogate dalle disposizioni della normativa speciale ( D.P.R. 602/1973) ed in quanto con esse compatibili.

L'art. 1, c. 141 e 142, L. 24.12.2007 n. 244  ha modificato la disciplina del pignoramento dei crediti verso terzi e di cose del debitore in possesso di terzi.

L' art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ("Pignoramento dei crediti verso terzi") nella attuale e vigente versione prevede che:

“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1 bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

La procedura di pignoramento si attua attraverso le seguenti fasi

A) Preliminarmente l'agente, ai sensi dell’articolo 75 bis del DPR n. 602/1973,  può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo ovvero  coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al soggetto iscritto a ruolo; quindi, una volta ottenute le informazioni richieste (cosiddetta dichiarazione stragiudiziale del terzo) procede all’esecuzione forzata vera e propria.

B) Successivamente ogni dipendente dell'agente della riscossione, ai sensi degli artt. 72 bis e 73, D.P.R. 602/1973, anche se non abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione, può procedere al pignoramento dei crediti verso terzi e di cose in possesso di terzi; operativamente l’agente della riscossione deve inviare l'ordine di pagamento e/o di consegna della cosa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al terzo e/o al debitore anche se hanno il domicilio fiscale al di fuori  dell'ambito territoriale in cui l'agente opera.

Occorre evidenziare che - con riferimento alle modifiche apportate al Codice di procedura civile che hanno interessato l’art. 543 c.p.c. - la citazione del terzo a comparire davanti al giudice del luogo di residenza dello stesso, affinché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. , è limitata ai soli casi in cui si tratti di crediti relativi a stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. In tutti gli altri casi, la citazione dovrà contenere l'invito a comunicare, nel termine di 10 giorni, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. a mezzo raccomandata.

Inoltre, ai sensi del novellato art. 546 c.p.c., il terzo, a decorrere dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Alla luce del contenuto dell'articolo 72 bis sopra esposto si rileva che lo stesso nella attuale vigente versione presenta, rispetto all'originaria formulazione, un sostanziale ampliamento dell'oggetto, delle precisazioni e un formale completamento.

In particolare si evidenzia che la nuova formulazione, per quanto concerne l'oggetto, non limita la procedura di pignoramento ivi disciplinata ai crediti relativi al rapporto di lavoro dipendente, ma contiene un riferimento generico ai crediti del debitore.

Pertanto l'agente della riscossione - salvo il rispetto dei richiamati limiti concernenti il "pignoramento degli stipendi" - ha la facoltà di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 72 bis, D.P.R. 602/1973 per tutti i crediti del debitore.

Inoltre, quanto alle precisazioni, il nuovo testo esclude espressamente dall'ambito di applicazione della norma i crediti pensionistici; pertanto per tali crediti deve continuare ed essere seguita la procedura ex art. 543 c.p.c., nella forma dell'invito a rendere tramite raccomandata a.r. la dichiarazione di cui all’articolo  547 c.p.c..

Si rileva che il nuovo c. 1 bis consente all'agente della riscossione di far redigere l'atto esecutivo da propri dipendenti anche se non sono abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione.

In tal caso l'atto esecutivo del dipendente dovrà recare l'indicazione a stampa dell'agente della riscossione e non sarà soggetto all'annotazione sul registro cronologico prevista dall'art. 44 c. 1, D.Lgs. 112/1999.

Infine è importante sottolineare che l'atto di citazione potrà essere inviato mediante raccomandata anche quando il terzo e/o il debitore destinatari dell'ordine di pagamento e/o di restituzione della cosa abbiano il domicilio fiscale fuori dell'ambito territoriale in cui l'agente opera; in tal caso non è più necessario delegare l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale ricade il domicilio dei d destinatari dell’atto di citazione. E  l'ordine di cui all'art. 72 bis non deve essere necessariamente sottoscritto dall'ufficiale della riscossione, che, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 112/1999, può esercitare le sue funzioni soltanto nei comuni compresi nell'ambito provinciale dell'agente della riscossione che lo ha nominato.

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

L’ art. 73 D.P.R. 602/1973, nel testo in vigore dall'1.1.2008, avente per oggetto la procedura di pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, prevede che:

“1. Salvo quanto previsto dal comma 1 bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o [..] è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

1 bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72 bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

Il nuovo articolo, risultante dalle modifiche della L. 244/2007,  rinvia alle disposizioni di cui all'art. 72 bis, D.P.R. 602/1973.

Il rinvio all'art. 72 bis permette, in alternativa o preliminarmente alla citazione in giudizio, all'agente della riscossione di rivolgere al terzo un ordine diretto di consegna. L’ordine di consegna deve essere firmato da un ufficiale della riscossione ovvero da un dipendente dell'agente della riscossione diverso dal suddetto ufficiale.  In questo ultimo caso l'ordine di consegna, analogamente a quanto previsto per il pignoramento di crediti verso terzi, potrà essere inviato mediante raccomandata anche quando il terzo e/o il debitore destinatari dell'ordine di pagamento e/o di restituzione della cosa abbiano il domicilio fiscale fuori dell'ambito territoriale in cui l'agente opera.

Nondimeno tale ordine verrà inviato anche all'agente della riscossione che opera nel luogo del domicilio fiscale del terzo, il quale avrà la delega per ritiro del bene stesso ed il potere per procedere alla  successiva vendita del bene.  In caso di inottemperanza del terzo all'ordine di consegna, si procederà alla citazione del terzo innanzi all'Autorità Giudiziaria. Il giudice dell'esecuzione, qualora venga accertato che il terzo è possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, ordina la consegna a favore dell'agente della riscossione affinché si possa procedere alla vendita.

In conclusione la procedura di pignoramento di crediti presso terzi e di beni in possesso di terzi, così come prevista nella nuova versione degli articoli 72 bis e 73 del DPR n. 602/1973, permette di recuperare le attività in possesso del debitore in possesso di terzi mediante una procedura più veloce, semplice e meno ferraginosa rispetto a quella prevista dalla precedente normativa; tutto ciò al fine di ottimizzazione la procedura riscossione tributaria; peraltro nel rispetto dello spirito conciliativo che anima l’attuale struttura della riscossione volto a spingere spontaneamente il debitori, i coobbligati ed i terzi ad adempiere le proprie obbligazioni. In particolare la citata dichiarazione stragiudiziale del terzo va in questo senso.

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