L'Espropriazione mobiliare e fermo amministrativo

L’espropriazione mobiliare è regolata dall’articolo 62 e ss. del DPR n. 602/1973 e delle norme del codice di procedura civile applicabili a questa procedura speciale di pignoramento. La procedura si articola in varie fasi. Innanzitutto l’agente della riscossione munito di titolo esecutivo (ruolo incorporato nella cartella di pagamento) procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario può avere l'assistenza della forza pubblica.

L'Espropriazione mobiliare e fermo amministrativo

1 Espropriazione mobiliare

L’espropriazione mobiliare è regolata dall’articolo 62 e ss. del DPR n. 602/1973 e delle norme del codice di procedura civile applicabili a questa procedura speciale di pignoramento.

La procedura si articola in varie fasi. Innanzitutto l’agente della riscossione munito di titolo esecutivo (ruolo incorporato nella cartella di pagamento) procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario può avere l'assistenza della forza pubblica.

Il pignoramento non può riguardare le cose impignorabili. Infatti, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., vi sono oggetti che non si possono assolutamente pignorare:

- 1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

- 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

- 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

- 4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

- 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

- 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Si rileva che devono essere pignorate preferibilmente le cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della metà l'importo del credito precettato). In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notificazioni (dalle 7 alle 21).

Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode, che non può essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso.

Il pignoramento può riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprietà del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere ex lege, salvo prova contraria, che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprietà.

2 Il Fermo amministrativo

La procedura di fermo amministrativo prevede che Equitalia emetta una comunicazione con la quale invita l’impresa a pagare entro 30 giorni, e non più entro 20 come accadeva prima, termine che una volta scaduto faceva scattare il fermo amministrativo del veicolo o del bene in questione. Inoltre, la normativa vigente pone un accento particolare sul termine “strumentale”. Non a caso infatti viene usata questa terminologia e non quella più stringente di “indispensabilità”. Insomma, il legislatore ha voluto ricomprendere nel novero dei beni non più soggetti a fermo amministrativo, tutti quegli strumenti operativi necessari alla normale attività produttiva. Fermo restando che toccherà al contribuente dimostrare che in effetti il bene in questione, sia esso un’automobile o un macchinario, svolgono effettivamente un ruolo operativo. Infatti i  beni strumentali delle aziende e dei Professionisti - il riferimento è a tutti quei macchinari, compresa l’automobile per i professionisti – non possono essere oggetto di fermo amministrativo.

L'agente della riscossione esegue il fermo amministrativo mediante apposita iscrizione nei prefati registri (nel caso di autoveicoli il fermo viene iscritto nel PRA), e ne dà comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

L'iscrizione del fermo amministrativo nei pubblici registri con i seguenti effetti:

  • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
  • il veicolo sottoposto a fermo e trovato a circolare è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada (art. 214, D.Lgs. 285/1992) il cui importo varia da un minimo di Euro 626,25 ad un massimo di Euro 2.628,15 oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia;
  • il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità all'Agente della riscossione di successivi atti dispositivi del bene con la conseguenza che se il contribuente non paga il debito che ha dato origine alla procedura, l'Agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se, nel frattempo, l'auto è passata ad un terzo a seguito di vendita;
  • le compagnie di assicurazioni, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo amministrativo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull'assicurato.

Le spese di procedura sono a carico del contribuente; inoltre lo stesso - dopo il pagamento, e previa esibizione del provvedimento di revoca che viene rilasciato dall'agente della riscossione all'atto del pagamento, dovrà curare, a proprie spese, la cancellazione del fermo amministrativo presso il P.R.A. competente. Inoltre dovranno essere versate alle casse dell'Automobile Club d'Italia delle ulteriori gli oneri a quest'ultimo spettanti.

Nel caso, invece, il debito venga annullato per sgravio dall'ente impositore, la cancellazione verrà effettuata gratuitamente dall'agente della riscossione.

Natura del fermo amministrativo

Parte di dottrina e giurisprudenza ritengono che il fermo amministrativo rivesta la natura di provvedimento amministrativo discrezionale idoneo ad incidere unilateralmente ed autonomamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario.

Altra dottrina e giurisprudenza lo considera come atto esecutivo funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito.

La giurisprudenza maggioritaria ha introdotto il principio secondo cui il fermo amministrativo riveste natura rafforzativa di un obbligo di pagamento già accertato e, quindi, integra un atto attinente all'esecuzione forzata tributaria.

Le S.U. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14831 del 5.6.2008, hanno statuito che "la giurisdizione sulle controversie relative al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, c. 1 e 19, c. 1, lettera eter) del D.Lgs. 546/1992 solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi". Siffatta interpretazione, aggiunge detta sentenza, si presenta, peraltro, aderente ad una volontà legislativa di pervenire ad una generalizzazione della giurisdizione tributaria non più legata all'impugnazione di singoli specifici atti, che rimanga, tuttavia, coerente con il concetto di giurisdizione delimitata da una determinata materia complessivamente considerata, e che mantenga il giudice tributario nella funzione costituzionalmente ammissibile di giudice "sui tributi" e non di giudice "dell'Amministrazione finanziaria".

Quindi secondo la Suprema Corte la devoluzione alla giustizia tributaria della procedura di fermo amministrativo è fondata sul fatto/principio che la pretesa erariale oggetto della procedura de qua ha natura senz’altro tributaria.

L'affermato principio di diritto non comporta, poi, conseguenze negative per l'ipotesi che il fermo amministrativo di beni mobili registrati concerna una pluralità di pretese, solo alcune delle quali di natura tributaria.

In tali ipotesi il giudice tributario adito dovrà verificare se i crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo amministrativo oggetto dell'impugnazione siano crediti di natura tributaria o non tributaria; nel primo caso il giudice tratterà la causa presso di sé interamente o parzialmente (per le pretese tributarie) per la decisione di merito, ovvero, nel secondo caso, rimetterà interamente o parzialmente (per le pretese non tributarie) la causa innanzi al giudice ordinario in applicazione del principio della "translatio iudicii". Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito.

Si ricorda che il principio della "translatio iudicii" - in conformità a quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione, S.U., 22.2.2007, n. 4109 - consente di continuare un processo - iniziato erroneamente, in parte o in tutto, davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione necessaria - davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante.

Infine si rileva che il debitore, in caso di provvedimento di fermo amministrativo basato su una pluralità di pretese di natura diversa, può comunque proporre ab origine separati ricorsi innanzi ai giudici competenti.

 

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