La cartella di pagamento

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011). Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione. In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura c

La cartella di pagamento

Attenzione:

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

I principi di ordine generale della cartella di pagamento: pagamento, dilazione, interessi.

In via generale si rileva che, come detto, il ruolo è atto collettivo concernente una molteplicità di soggetti e di iscrizioni. Peraltro al singolo contribuente non interessa pero il ruolo come atto collettivo, ma la singola iscrizione.

L'effetto che il ruolo spiega è duplice:

- il ruolo, da una parte, comporta per il soggetto iscritto un obbligo di pagamento;

- l'iscrizione a ruolo, dall’altra parte, legittima, se l’obbligo al pagamento non è adempiuto, l'esecuzione forzata;

Il primo di tali effetti è descritto in termini di esigibilità: il ruolo rende esigibile l'obbligazione tributaria. In molti casi l’obbligazione, infatti, preesiste al ruolo, ma può e deve essere adempiuta in modo coattivo, solo a seguito di iscrizione a ruolo. E’ il caso del ruolo è fondato sull'avviso di accertamento: l'iscrizione a ruolo rende esigibile l'obbligazione che scaturisce dall'avviso di accertamento stesso. In tale ipotesi, l’iscritto non può adempiere prima del ruolo. Il ruolo quindi produce un effetto definibile in termini di esigibilità.

Nondimeno, essendo ormai generale l'obbligo di versare mediante autotassazione l’imposta dovuta in base alla dichiarazione, il ruolo rappresenta una modalità speciale, prevista ex lege, di riscossione tributaria non coattiva; si ricorda, come eccezione alla regola generale dell’autotassazione, la riscossione tramite ruolo delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

La esigibilità dei tributi, quindi, in certi casi sorge dall'iscrizione a ruolo (ed altro non è che l'immediata operatività dell'obbligo, non preesistente al ruolo, come nel caso della riscossione tramite ruolo dell’Irpef relativa ai redditi soggetti a tassazione separata), in altri casi preesiste al ruolo, perchè il ruolo è rimedio ad un inadempimento.

Nel caso di ruolo fondato sulla dichiarazione dei redditi, non è il ruolo che determina l’esigibilità del credito del fisco, atteso che l’esigibilità preesiste al ruolo (questo debito, infatti, doveva essere soddisfatto dal contribuente già in precedenza, quando ha presentato la dichiarazione). In questo caso, dunque, il ruolo non crea ex novo ma reitera l'obbligo di versamento nascente dalla dichiarazione: la differenza sta in ciò, che all'inadempimento dell'obbligo da dichiarazione segue il ruolo, ma all'inadempimento dell'obbligo da ruolo segue l’esecuzione forzata.

Il concessionario della riscossione deve rendere note ai singoli contribuenti iscritti le iscrizioni a ruolo che li riguardano mediante notificazione della cartella di pagamento.

Anche alle cartelle di pagamento si applicano i principi di ordine generale previsti per ogni provvedimento amministrativo.

In particolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212 - anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni, intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto. In tal modo si consente al contribuente di esercitare in modo agevole il proprio diritto alla difesa dalla pretesa erariale. Né è consentito all'Amministrazione esimersi da questo obbligo affermando che non è necessario riportare nella cartella criteri che siano noti per essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La cartella di pagamento priva dell'indicazione dei criteri giustificativi della pretesa tributaria non soddisfa i requisiti minimi per un corretto esercizio, da parte del contribuente, del suo irriducibile diritto di difesa, e quindi la stessa è considerata nulla per carenza di motivazione.

Pagamento delle somme iscritte a ruolo

II pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; da tale termine, decorrono gli interessi di mora. II contribuente può pagare le somme iscritte a ruolo presso gli sportelli dell'agente o mediante delega ad una agenzia postale o ad una banca.

Destinazione finale delle somme riscosse è in ogni caso la Tesoreria provinciale dello Stato (o la tesoreria degli altri enti impositori).

Dilazione del pagamento della cartella

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le rateazioni di importi fino a 50.000 euro, è sufficiente un’autocertificazione. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. In ogni caso, non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria eccetera).

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili, quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica (Dl 69/2013; in precedenza 72 rate) e l’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del Dl.n. 16/2012 (2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga.

In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata soltanto una volta, sempre fino a 120 mesi (Dl 69/2013; in precedenza 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il beneficio della rateazione si perde (e l’importo residuo diventa riscuotibile per intero, in unica soluzione) in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive (Dl 69/2013; in precedenza 2 rate consecutive).

Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Inoltre, Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti.

Per il calcolo delle rate e le modalità di presentazione delle istanze, si rimanda alle direttive emanate dalla società di riscossione Equitalia Spa.

Sul sito di Equitalia è disponibile anche un simulatore di calcolo, che consente di conoscere, a seconda dell’entità del debito, il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione può concedere e il loro importo.

Interessi

Il pagamento delle imposte deve avvenire, oltre che in via anticipata, al momento di presentazione della dichiarazione. In tutti i casi nei quali il pagamento avviene in seguito sono dovuti interessi.

La legge distingue quattro ipotesi:

a) interessi per mancato versamento diretto;

b) interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

c) interessi per dilazione di pagamento;

d) interessi di mora.

Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati (o versati dopo la scadenza) si applicano interessi in misura predeterminata dalla legge, con decorrenza dalla scadenza dell’ultimo termine utile per il versamento.

Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano quando, dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulta un importo non versato. In tal caso sono pertanto dovuti, a far data dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte, gli interessi al tasso fissato per legge.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del quattro per cento annuo.

Gli interessi di mora si applicano quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo. Precisamente, qualora il pagamento del dovuto non avvenga decorsi sessanta giorni dopo la notifica della cartella, sulla somma iscritta a ruolo sono dovuti, a far data dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

La misura degli interessi di mora non è prefissata dal legislatore ma è stabilita annualmente dal Ministro dell’Economia, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano interessi moratori nella misura semestrale prefissata dalla legge, da computarsi per ogni semestre compiuto. Gli interessi decorrono dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, e in caso di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta doveva essere pagata se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

La sospensione amministrativa del ruolo

Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; ma il contribuente ha a disposizione due strade per ottenere la sospensione del ruolo. II contribuente può infatti chiedere la sospensione alla commissione tributaria alla quale ha presentato ricorso. Parimenti il contribuente può chiedere la sospensione del ruolo anche all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che può disporla fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ma può revocarla ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione». Esiste dunque un potere dell'Amministrazione di sospendere la riscossione; tale potere presuppone la presentazione di un ricorso contro il ruolo (e quindi, un vizio del ruolo) e la mancanza di pericolo per la riscossione.

II potere sospensivo della Commissione tributaria coesiste con il potere sospensivo dell'Amministrazione, ma i presupposti e gli scopi dei due poteri sono diversi. Il potere sospensivo delle Commissioni ha natura cautelare ed ha lo scopo di tutelare il contribuente in presenza dei due tradizionali requisiti dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora).

Il potere sospensivo dell'Amministrazione finanziaria, invece, non presuppone un pericolo di danno per il contribuente, ma — all'opposto — un pericolo per la riscossione, per cui è uno strumento di tutela del credito del fisco. Trattandosi di un potere di autotutela amministrativa, contro il rigetto dell'istanza di sospensione (o contro il silenzio) non è data alcuna tutela giurisdizionale.

 

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