La dirigenza sanitaria

Il conferimento di incarichi di dirigente medico

 

La dirigenza sanitaria è disciplinata, oltre che dalle disposizioni della CCNL, dalle disposizioni  generali di cui al d.lgs. 165/2001 e successive modifiche, dal d.lgs. n.502/92, come modificato dal d.lgs. n.229/99,  dalla cd. legge Brunetta e dal cd. decreto Balduzzi che ha rimesso al  legislatore regionale la disciplina dei criteri e delle procedure di nomina dei dirigenti.

La dirigenza sanitaria è articolata in un ruolo unico, distinto per profili professionali. Le funzioni dirigenziali sono poi graduate dalla contrattazione collettiva, che disciplina altresì i procedimenti di assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi e del relativo trattamento economico.

Il dirigente sanitario può avere un incarico di direzione di struttura semplice o di struttura complessa.

In ordine al conferimento degli incarichi di struttura semplice, l’art.28 del CCNL della dirigenza medica stabilisce che tali incarichi sono conferiti dall’azienda, su valutazione positiva da parte del collegio tecnico e su proposta del responsabile della struttura di appartenenza. Nel conferimento degli incarichi e, per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si deve poi tener conto dei programmi da realizzare, dell’area e della disciplina di appartenenza, delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, dell’esperienza già acquisita in precedenti incarichi, dei risultati già conseguiti, nonché del criterio di rotazione, ove applicabile. Nel caso di più candidati, si procede sulla base di una rosa di idonei, selezionati dal direttore del dipartimento o dai responsabili delle articolazioni interne interessate.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale.

I criteri e le procedure di conferimento degli incarichi sono rimessi alla legislazione regionale. Quest'ultima tuttvia deve disciplinare la materia tenendo conto dei principi stabiliti dall'art.15 ter d.lgs 502/92.

La selezione viene effettuata,previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori distruttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo.

La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare.

Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. , che effettua una valutazione comparativa dei curricula dei titoli professionali, del volume dell’attività svolta e del colloquio, all'esito della quale individua una terna di idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti da sottoporre al direttore generale.

La previsione di simili regole per la nomina dei direttori di struttura complessa induce a ritenre che, quantomeno con riferimento alla selezione della terna, si tratti di una procedura di tipo comparativo e dunque concorsuale.  Se poi si considera che anche il direttore genrale ove decida di discostarsi delle risultanze della procedura comparativa, debba motivare adeguatamente la propria scelta  induce a ritenere che il suo operato non è più ampioamente dicrezioneale ma è comunque vincolato al rispetto dei criteri predeterminati dalla legge.

I dirigenti medici di struttura complessa oltre alle funzioni afferenti le competenze professionali specifiche , svolgono funzioni di direzione e organizzazione della struttura, anche mediante attidi organizzazione del personale  necessari per il corretto espletamento del servizio. Di conseguenza sono responsabili in relazione alla efficace ed efficiente gestione delle risorse ed ai  risultati della gestione.

L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.

 Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo.

L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Revoca degli incarichi dirigenziali

L’istituto della revoca degli incarichi dirigenziali riguarda i casi in cui il contratto viene posto nel nulla prima della scadenza del termine triennale previsto dalla legge (art.15 ter d.lgs.502/92) come durata minima degli incarichi dirigenziali del personale medico. La revoca deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e deve contenere una congrua motivazione. In particolare, per quel che concerne le strutture semplici, l’art.28 del CCNL prevede che “la revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito dell’accertamento della sussistenza di una delle cause di cui all’art.28 ” e cioè nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, violazione di direttive, risultati negativi, responsabilità grave e reiterata, altre ipotesi previste dal contratto collettivo. L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle direttive impartite sono altresì causa di revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29 CCNL. Anche in questo caso la revoca deve avvenire con atto scritto e motivato.

Forme di tutela.

Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, siano essi relativi a strutture semplici ovvero complesse, deve quindi avvenire nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E’ evidente che il mancato rispetto delle procedure determina l’illegittimità del provvedimento di nomina.

In questi casi eventuali illegittimità possono essere fatte valere dagli interessati con la proposizione, previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Al Giudice Ordinario, infatti, è rimessa, ai sensi dell’art.63 del d.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Qualora nelle questioni inerenti conferimento e revoca di incarichi dirigenziali vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla stesa struttura organizzativa dell’azienda, cd. provvedimenti di macro organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.

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