La giurisdizione militare di pace

Gli organi requirenti e gli organi giudicanti degli Uffici giudiziari militari.

La norma fondamentale in materia di giurisdizione militare é l’art. 103 della Costituzione che, al comma 3°, stabilisce: “I Tribunali militari, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”. Altra norma importante, precedente però all’entrata in vigore della Costituzione, é contenuta nell’art. 263 del Codice penale militare di pace, secondo il quale: “Appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali é applicabile la legge penale militare”. La portata di quest’ultima norma risulta tuttavia ridimensionata a seguito di varie dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 429 del 10 novembre 1992 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali é applicabile la legge penale militare, “anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato”. In tal modo sono stati esclusi dalla giurisdizione dei Tribunali Militari i militari in congedo.

Gli uffici giudiziari militari si distinguono in organi requirenti (Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura Generale presso la Corte Militare d’Appello e nove Procure Militari presso i Tribunali Militari) e organi giudicanti (Corte Militare d’Appello, nove Tribunali Militari e Tribunale Militare di Sorveglianza).
Presso ogni Tribunale Militare (organo giudiziario militare di 1° grado) é istituito un ufficio del Giudice per le indagini preliminari e un ufficio del Giudice per l’udienza preliminare.

Il Tribunale Militare giudica con l’intervento del Presidente del tribunale stesso, che lo presiede (in caso di suo impedimento, presiederà un magistrato militare d’Appello), di un magistrato Militare di Tribunale o di Appello con funzioni di giudice e di un militare di una delle Forze Armate o del Corpo della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

La Corte Militare d’Appello (organo giudiziario militare di 2° grado) giudica sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali Militari, nonché su talune altre materie ad essa devolute dalla legge. La Corte giudica con l’intervento del Presidente della Corte stessa (in caso di suo impedimento, presiederà un magistrato militare di Cassazione o di Appello), da due magistrati militari di Appello con funzioni di giudice e da due militari di una delle Forze Armate o del Corpo della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore a Tenente Colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Vi é, inoltre, il Tribunale Militare di Sorveglianza, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, a cui compete la vigilanza sull’esecuzione delle pene all’interno degli stabilimenti penitenziari militari. Esso si compone di magistrati militari e di esperti nominati dal Consiglio della Magistratura Militare nell’ambito di determinate categorie indicate dalla legge (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, nonché fra i docenti di scienze criminalistiche).

Le funzioni di polizia giudiziaria militare per i reati soggetti alla giurisdizione militare sono esercitate, alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria militare (artt. 301 Cod.pen.mil.pace e 58-59 Cod.proc.pen.) :

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate;
  2. dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 del Codice di procedura penale.

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