Con decreto ministeriale n. ---/-D Il ministero della difesa indiceva bando di concorso interno per ...

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Quesito risolto:
Con decreto ministeriale n. ---/-D Il ministero della difesa indiceva bando di concorso interno per la copertura di n. -- posti per l'ammissione al --° corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare riservato al personale militare già in sevizio (come sono io) del ruolo truppa e sergenti. Dopo aver partecipato e superato positivamente la prima prova scritta sono stato convocato presso la scuola S.M.A.M. di Viterbo per espletare il tirocinio di selezione fisio-psico-attitudinale della durata di - giorni a completamento dell’iter concorsuale.
Il bando di concorso prevedeva l’invio dei partecipanti idonei alla prova scritta con il trattamento di missione isolata come da art. -- punto - del bando di concorso .
Ho svolto attività lavorativa eccedente a quello regolare previsto dall'art. -- del D.P.R. ---/-- in ottemperanza all’orario disposto agli allievi marescialli vincitori, frequentatori del corso di formazione in essere come indicato nell’allegato E del bando di concorso.
Al rientro in sede ho presentato apposita dichiarazione per il recupero delle eccedenze maturate durante tali attività all’uopo comandate da apposito ordine di servizio interno dalla commissione esaminatrice.
La segreteria non mi ha riconosciuto le eccedenze maturate appellandosi agli articoli ---, --- e ---, D.P.R. -- marzo ----, n. --.
Mi sono letto questi articoli ma fanno riferimento agli allievi vincitori di concorso non ai tirocinanti in regime di missione ordinaria. In altri reparti hanno convalidato le eccedenze senza problemi. Chi ha sbagliato? Si può ricorrere in qualche modo a questo atto amministrativo emesso da un reparto subordinato all'ente di appartenenza?
Quanto tempo si ha a disposizione per contestare? Se sia possibile proporre un ricorso gerarchico o se si debba comunque adire il Tar?
Inviato: 3481 giorni fa
Materia: Militare
Pubblicato il: 13/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3479 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza e alla documentazione inviatami per rassegnarle il seguente parere.
Come mi riferisce, con decreto ministeriale n. ---/-D il Ministero della Difesa indiceva bando di concorso interno per la copertura di n. -- posti per l'ammissione al --° corso Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, riservato al personale militare già in sevizio del ruolo truppa e sergenti. Dopo aver partecipato e superato positivamente la prima prova scritta veniva convocato presso la scuola S.M.A.M. di Viterbo per espletare il tirocinio di selezione fisio-psico-attitudinale della durata di - giorni a completamento dell'iter concorsuale. Il bando di concorso prevedeva l'invio dei partecipanti idonei alla prova scritta con il trattamento di missione isolata ai sensi dell'art. -- punto - del bando di concorso.
Accadeva però che, al rientro in sede, la sua dichiarazione per il recupero delle eccedenze maturate durante le prove concorsuali non le veniva riconosciuta, facendo leva sugli articoli ---, --- e ---, D.P.R. -- marzo ----, n. --.
A tal riguardo mi chiede se:
- sia legittima la posizione dell'amministrazione, tenuto conto che gli articoli menzionati fanno riferimento agli allievi vincitori di concorso e non, invece, ai tirocinanti in regime di missione ordinaria e, soprattutto, che in altri reparti le eccedenze sono state convalidate senza problemi;
- quali iniziative intraprendere per far valere l'illegittimità di tale atto amministrativo emesso da un reparto subordinato all'ente di appartenenza ed in particolare se sia possibile proporre un ricorso gerarchico o se si debba comunque adire il Tar.
Ebbene al fine di fornirle la risposta al parere richiesto occorre innanzitutto passare in rassegna la norma richiamata dal bando, secondo cui all'art. -- “Disposizioni amministrative e varie”: Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali e quella attitudinale, di cui ai precedenti articoli - e --, potrà essere concessa dai Comandi/Enti di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di sette giorni da fruire in unica soluzione. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prove concorsuali, al raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonché al rientro nelle sedi di servizio”.
In sostanza il predetto bando prevedeva che, in conseguenza delle prove di cui all'art. - e -- (quindi anche la prova attitudinale), era facoltà del Comando concedere la licenza straordinaria per esami militari, ferma restando in ogni caso l'obbligo di riconoscere il trattamento di missione per il tempo impiegato nelle operazioni sottolineate.
Non paiono invece condivisibili le valutazioni svolte dal Comandante che, facendo leva sugli articoli ---, --- e ---, D.P.R. -- marzo ----, n. --, ha escluso alcun tipo di trattamento in suo favore. A ben vedere, infatti, le norme richiamate riguardano ipotesi radicalmente diverse, riferendosi a quanti siano in procinto di essere arruolati e svolgano corsi di formazione diretti a valutare la loro attitudine alla vita militare.
Si tratta quindi di una situazione radicalmente diversa da quella di cui si discute, nella quale un militare già arruolato, partecipa ad un concorso. Il che già renderebbe illegittimo l'atto per
Peraltro anche semplicemente il fatto che altre amministrazioni abbiano proceduto in maniera coerente con la sua richiesta depone nel senso dell'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere nella forma della contraddittorietà tra provvedimenti. A tal riguardo sarebbe opportuno reperire gli altri provvedimenti che dispongono in senso favorevole ai suoi colleghi.
In ogni caso le segnalo che Cons. Giust. Amm. Sic., ----------, n. ---, ha precisato che, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, in quanto la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge infatti una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l'azione della pubblica Amministrazione. Tale principio deve trovare applicazione, pur nel quadro di opportuni bilanciamenti, anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari. Deve, perciò, escludersi che l'Amministrazione sia tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l'effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti infatti il militare ha solo il diritto a fruire di corrispondenti riposi compensativi.
Rispetto al predetto atto ritengo sia possibile presentare ricorso gerarchico all'ufficio sovraordinato entro il termine di -- giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Ho letto, sebbene in maniera veloce, la bozza di ricorso gerarchico che, ove integrato e meglio dettagliato sulla base di quanto riportato nel presente parere, potrà essere depositato presso l'amministrazione competente.
Come anticipato, rimango ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni nonché per procedere all'integrazione della bozza di ricorso inviatami, sulla base del preventivo che vorrà richiedermi.
Distinti saluti.

Avv. ----
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