I giudizi negativ espressi nella scheda valutativa dei militari non necessitano di essere sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento

I giudizi espressi nella scheda valutativa dei militari sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall'interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, sicché non occorre che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento. Ed infatti, è sufficiente che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri ed i requisiti essenziali dell'interessato. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Tribunale Amministrativo Regionale CALABRIA - Catanzaro, Sezione 2, Sentenza 12 settembre 2013, n. 918



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2010, proposto da: En.Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Ap., con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Satriano Marina (CZ);

contro

Ministero Della Difesa - Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

della scheda valutativa numero d'ordine 33, afferente il periodo 20.9.2008 - 19.9.2009, notificata per presa visione in data 19.11.2009, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, antecedente e successivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa e di Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Soverato, addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, ha impugnato la scheda valutativa meglio specificata in epigrafe denunciando i seguenti vizi:" 1. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 213 dell'8 agosto 2002; 2. eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà; 3. violazione delle risultanze probatorie acquisite".

In sintesi, parte ricorrente, premessa la disciplina di cui al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 -regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, alla Aereonautica e all'Arma dei carabinieri - ha rilevato che il Revisore, nella compilazione della note caratteristiche, non si sarebbe attenuto ai criteri di obiettività stabiliti dal citato decreto (attenersi alle direttive impartite per la compilazione; motivare i giudizi espressi; riferire i giudizi a situazioni e circostanze concrete; fornire giudizi logici e congruenti, evitando discordanze non motivate; evitare valutazioni arbitrarie, soggettive e sanzionatorie) in quanto, senza alcuna motivazione e alcun riscontro obiettivo, ha operato una "deminutio" sia in relazione ad alcune aggettivazioni, sia con riferimento al giudizio finale espresso, in assoluto contrasto con i risultati conseguiti; il Revisore sarebbe, dunque, pervenuto ad un giudizio del tutto arbitrario, senza alcun riscontro concreto ed obiettivo e senza tener conto della condotta e dei risultati raggiunti dal ricorrente; inoltre, è stato rilevato che determinate attitudini e qualità -quali cultura generale, capacità professionale, attitudini ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità, nonché qualità morali e caratteriali - non possono costituire oggetto di repentino mutamento se non in presenza di fattori eccezionali del tutto mancanti nel caso in esame.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le argomentazioni avversarie ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica, con la quale ha ulteriormente precisato le proprie doglianze, replicando altresì a quanto dedotto dall'Amministrazione resistente.

Alla Pubblica Udienza del 5 luglio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Parte ricorrente, in buona sostanza, si duole essenzialmente del fatto che, rispetto a quanto indicato dal Compilatore, il Revisore abbia operato una diminuzione nella valutazione di singole aggettivazioni, con conseguente diminuzione anche del giudizio finale, declassamento operato senza alcuna specifica motivazione e senza fare riferimento a situazioni concrete.

Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Pare opportuno, preliminarmente, rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa, in più di una occasione, ha affermato che "i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole" (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; id, sez. IV, 7 giugno 2011, n. 3439; id, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; id, 7 giugno 2011, n. 3439; id, 12 maggio 2011, n. 2877; id, 9 marzo 2011, n. 1519).

Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.

La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche "parti" (parte I: Qualità fisiche morali e di carattere, parte II: qualità intellettuali e culturali, parte III: qualità professionali).

Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).

Considerato che i giudizi recati nella scheda valutativa dei militari sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall'interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, si rileva che non occorre che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali dell'interessato (da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229; id, sez. I, 5 luglio 2012, n. 6084)

Peraltro, la redazione della documentazione caratteristica, pur essendo, come visto, connotata da un elevato grado di discrezionalità, necessità tuttavia di un (seppur sintetico) apparato motivazionale adeguato che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l'indicazione di quegli elementi che abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, se il Revisore si sia discostato in peius dal giudizio espresso dal Compilatore, sia sulle singole aggettivazione che sulla qualifica, determinando un abbassamento del giudizio complessivo (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2010, n. 1285; id., sez. IV. 30 giugno 2005, n. 3577; TAR Liguria, sez. II, 4 gennaio 2013, n. 3; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2009, n. 2073).

Nel caso in esame, il Revisore si è discostato - abbassando il giudizio - in numerose singole aggettivazioni rispetto alle valutazioni rese dal Compilatore, senza alcuna specifica motivazione o giustificazione, così come la qualifica finale è stata abbassata da "superiore alla media" a "nella media". Invero, quanto al giudizio finale, il Compilatore si è espresso nei seguenti termini: "militare dalle buone doti fisiche, morali, militari e di carattere. Nel periodo in esame ha evidenziato un maggior impegno e un maggior coinvolgimento nelle attività del Reparto dimostrandosi propositivo e motivato. Conoscitore della realtà criminale locale, ha dato un valido apporto in diverse attività di servizio, raggiungendo un rendimento di buon livello"; diversamente, revisionando in peius la qualifica del ricorrente, il Revisore si è limitato ad esprime il proprio giudizio, assai sintetico, nel seguente tenore: "Graduato di positivi requisiti in genere, ha operato con sufficiente impegno e determinazione fornendo un apporto professionale soddisfacente", senza, peraltro, giustificare in alcun modo la nuova e deteriore valutazione e senza indicare quegli elementi che hanno consentito di esprimere i propri convincimenti critici circa il servizio svolto; come detto, anche numerose singole aggettivazioni sono state ridimensionate, omettendo ogni motivazione circa le ragioni di tale ridimensionamento e senza l'indicazione di alcun elemento specifico atto a supportare tale deteriore giudizio rispetto a quello formulato dal Compilatore.

Sotto l'evidenziato profilo di deficit motivazionale, dunque, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato.

In considerazione della particolarità della questione affrontata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi - Presidente FF

Alessio Falferi - Primo Referendario, Estensore

Emiliano Raganella - Referendario

Depositata in Segreteria il 12 settembre 2013.

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