Che tipo di societa' costituire

GLi 8 tipi di società che il codice civile prevede e regola.

Molte volte, iniziare un'attività economica richiede investimenti che non possono venire solo da una persona. Questo sia in termini di danaro ma anche in termini di impegno personale. Nella prassi è molto comune individuare situazioni per cui, un soggetto possiede capitali da investire, ma non possiede competenze specifiche, mentre esistono soggetti che hanno queste competenze ma non hanno capitali.
In queste situazioni, nasce naturale l'esigenza di regolare i rapporti mediante la costituzione di una società.
La società è un contratto, regolato dal codice civile, mediante il quale due o più persone mettono insieme beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Nel nostro sistema esistono 8 tipi di società, e quello che è più importante sapere è che non possiamo costituire società di tipo diverso rispetto a quanto indicato nel c.c.

Queste società sono:

  1. la società semplice;

  2. la società in nome collettivo (s.n.c.);

  3. la società in accomandita semplice (s.a.s.);

  4. la società per azioni (s.p.a.);

  5. la società a responsabilità limitata (s.r.l.);

  6. la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);

  7. le società cooperative;

  8. le società di mutuo soccorso.

Le prime tre vengono definite società di persone, mentre le altre società di capitale. La differenza tra i due gruppi è rappresentato dal fatto che mentre le società di persone sono caratterizzate dal forte vincolo personale che esiste tra i soci (affectio societatis, dicevano i romani), nelle seconde prevale l'elemento capitale.

Ma, soprattutto è importante sapere che, mentre nelle società di persone i soci rispondono delle obbligazioni della società, con tutto il loro patrimonio se quello sociale non dovesse bastare (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA), nelle società di capitale, invece, la società è una persona di diritto completamente diversa dai soci, per cui delle obbligazioni della società risponde solo la stessa, senza alcun intervento da parte dei soci (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA). Questa distinzione dogmatica, tuttavia, subisce delle attenuazioni rispetto alla figura delle società in accomandita, dove i due principi dell'autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta si fondono nella duplice qualità di socio che un soggetto può assumere.
Là, infatti, bisogna distinguere tra soci accomandatari che soffrono il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta, e gli accomandanti che beneficiano del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Quando si manifesta la volontà di costituzione di una società, la prima cosa che ci si deve chiedere è pertanto quale regime di responsabilità abbracciare. Si badi, non sempre la risposta sarà di rivolgersi alla costituzione di una società di capitali, perché, per queste formazioni l'ordinamento richiede per la loro formazione delle cautele maggiori rispetto a quanto non viene richiesto per le società di persone. Basti pensare che dovrà essere sottoscritto e versato un capitale minimo, che varia da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 110.000,00.
Quindi, le prime VERE domande da porci è: che tipo di attività vogliamo organizzare? Questa attività che entità di investimento (macchinari, immobili, aperture di credito, ecc.) richiede? Che grado di rischio assume il mercato in cui investo?

Data una risposta a queste domande, capiremo se è più opportuno aderire all'uno o all'altro tipo di società. Mi pare opportuno dare una notazione: in genere partecipare ad una società non conosce delle limitazioni di diritto pubblico; tuttavia per i pubblici dipendenti è vietato assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, per questioni che si rifanno al buon andamento della PA. Pertanto, il pubblico dipendente potrà rivestire la qualifica di socio accomandante, o socio nella s.p.a. o nella s.r.l. ma NON potrà essere socio amministratore nelle s.a.s., s.a.p.a., s.p.a., s.r.l., e comunque partecipare alle s.n.c.


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