La liquidazione della quota

Come corrispondere la quota - parte del valore che la società ha raggiunto dal momeno della costituzione fino al momento dell'evento.

Quando si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, occorre procedere a liquidare la sua quota, ovvero a corrispondere la quota - parte del valore (positivo o negativo) che la società ha raggiunto dal momeno della costituzione fino al momento dell'evento.

Per fare ciò occorrerà redigere un bilancio straordinario con criteri di valutazione differenti rispetto a quelli da seguire per la redazione del bilancio d'esercizio, calcolare il valore dell'avviamento e quindi liquidare la quota - parte al socio (o agli eredi) entro sei mesi dalla data di scioglimento del rapporto.

Nel calcolo della quota occorrerà tenere presente anche il risultato delle operazioni in corso con la conseguente influenza degli utili o delle perdite realizzare durante questo periodo.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DI TUTTO IL RAPPORTO SOCIALE

Le cause di scioglimento della società, sono:

  1. decorso del termine fissato nell'atto costitutivo;
  2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
  3. volontà di tutti i soci a procedere allo scioglimento;
  4. venir meno della pluralità dei soci;
  5. altre cause previste nel contratto sociale.
La società in stato di liquidazione: procedimento ed estinzione della società

Una volta che si verifica una delle cause di scioglimento della società, occorrerà procedere ad avviare la fase della liquidazione, ovvero occorrerà procedere a liquidare l'attivo ed estinguere le passività della società, ed eventualmente procedere alla restituzione del rimanente ai soci.

Con la liquidazione vengono nominati i liquidatori, dai soci o dal Presidente del Tribunale in caso di loro disaccordo, che dovranno sovrintendere agli affari urgenti ed occuparsi dell'ordinaria amministrazione mentre è fatto loro DIVIETO di intraprendere nuove operazioni.

Qualora non dovessero rispettare questo limite, è previsto che rispondano solidalmente ed illimitatamente per le operazioni compiute. Non possono neppure procedere alla restituzione dei beni ai soci fin quando dura la liquidazione e potranno chiedere ai soci l'integrazione per le perdite in proporzione alla loro quota di capitale.

Durante la liquidazione i creditori particolari dei soci non potranno pretendere la liquidazione del loro debitore e dovranno aspettare la fine della liquidazione. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato con decisione presa all'unanimità dei soci.

Alla fine della liquidazione, nelle s.n.c., si procederà alla redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Naturalmente il primo documento rappresenterà soltanto il residuo di cassa (eventuale) ed il debito nei confronti dei liquidatori da liquidare successivamente.

Occorre quindi procedere alla relativa annotazione sul R.I. in modo che venga rispettata la pubblicità legale nei confronti dei terzi che vengono a conoscenza della fine della società medesima. La cancellazione della società non comportava, secondo unanime giurisprudenza, la fine della responsabilità per le obbligazioni sociali: infatti, valeva la regola per cui fin quando esiste un debito esisteva la società, indipendentemente dal disposto dell'art. 10 L.F., e questa poteva essere dichiarata fallita.

La Corte Costituzionale con una sentenza del luglio 2000 ha invece affermato che una società può essere dichiarata fallita entro un anno dall'annotazione della fine della liquidazione sul registro delle imprese.


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