Presupposti di applicabilita' delle agevolazioni fiscali secondo le nuove norme in materia di cooperazione: il principio di prevalenza e la sua applicazione

I principi secondo cui vengono applicate le agevolazioni tributarie.

Come noto, nel nostro ordinamento tributario le società cooperative godono di tutta una serie di agevolazioni tributarie, le quali derivano dalla particolare funzione sociale che svolge la cooperazione. Le agevolazioni tributarie sono state giustificate dalla indivisibilità del patrimonio della società a beneficio della collettività, con una rilevante differenza rispetto agli altri tipi di società, nelle quali il patrimonio rimane comunque nella disponibilità dei singoli soci.
Le agevolazioni tributarie sono state (e saranno sino al 31/12/2003) applicate sulla base del rispetto dei seguenti principi:

  1. Requisiti soggettivi (basta essere cooperative, con esclusione delle banche popolari e degli enti mutualistici diversi dalle cooperative);

  2. Requisito dell’iscrizione nel registro prefettizio;

  3. Rispettino i requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del D. Lgs. 1577/47. I requisiti richiesti da questo articolo consistono anzitutto nel divieto di distribuzione di dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali e nel divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

  4. la devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione.

Detti requisiti devono essere stabiliti in modo inderogabile negli statuti sociali.
La legge delega in materia di riforma del diritto societario, in fase di modifica dell’art. 2514 del C. C. stabilisce che i requisiti di mutualità devono essere previsti statutariamente da parte delle cooperative a mutualità prevalente, introducendo (oltre alla previsione dei requisiti mutualistici all’interno del codice civile) anche il criterio della prevalenza dell’attività svolta nei confronti dei soci rispetto all’attività svolta nei confronti di non soci, e l’obbligo da parte degli amministratori di documentare in bilancio la sussistenza della condizione di prevalenza. Quindi vengono considerate a mutualità prevalente le cooperative che:

  • Introducono nello statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del C. C. (che verranno illustrati nel seguito);
  • Nello svolgimento della propria attività gli scambi mutualistici rappresentino un ammontare superiore al 50%.

I requisiti che l’art. 2514 del Codice Civile stabilisce per le cooperative a mutualità prevalente sono:

  1. Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;

  2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;

  3. Il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;

  4. L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il secondo requisito è quello della prevalenza. Si tratta solo di delineare in cosa consiste e come si determina la prevalenza. Si deve avere a questo proposito riguardo ai diversi tipi di cooperative. Ad esempio per quanto riguarda le cooperative di consumo o di servizi si deve fare il raffronto tra i ricavi totali ed i ricavi ottenuti dalla vendita a soci o non soci, oppure ricavi ottenuti da servizi prestati a soci/non soci. Per quanto riguarda le cooperative di lavoro, nelle quali i soci forniscono delle prestazioni lavorative in quanto soci ed in quanto prestatori di opera in altra maniera differente da quella associativa, quale il lavoro subordinato o altre forme di collaborazione coordinata non occasionale. Infine si possono considerare le cooperative che provvedono alla vendita di prodotti do soci/non soci previa manipolazione o trasformazione. Naturalmente la prevalenza deve essere valutata non in base al rapporto numerico soci/non soci, ma in riferimento alle voci di bilancio nelle quali si concretizza e si esprime il rapporto di scambio mutualistico con i soci (ad esempio, in una cooperativa di lavoro, si vedrà il rapporto che al denominatore avrà il costo totale per le prestazioni di lavoro, e le prestazioni svolte in qualità di soci o non soci).
Detto questo, si tratta di vedere come deve essere mostrata la prevalenza, soprattutto nei confronti dei terzi e dei soci. L’art. 2513 del C. C. stabilisce, oltre ai criteri di calcolo, che il calcolo stesso deve essere documentato nella nota integrativa a cura degli amministratori e dei sindaci, i quali devono evidenziare i parametri utilizzati per il calcolo (scegliendo tra quelli indicati nell’articolo stesso) nonché le risultanze del calcolo.


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