In tema di concorrenza sleale è sufficiente una situazione di concorrenza potenziale

In tema di concorrenza sleale, infatti, "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato gia' prodotto in relazione ad una attivita' concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale" (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2009, n. 3478, m. 606757). In particolare si ritiene che una situazione di concorrenza potenziale risulti "ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attivita' imprenditoriale concorrente (purche' nei termini di rilevante probabilita'), sia nell'ipotesi di attivita' preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attivita' produttiva" (Cass., sez. 1, 15 dicembre 1994, n. 10728, m. 489211).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 maggio 2015, n. 10643



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), in proprio e per la snc (OMISSIS) e per la srl (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1169/2011 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 2 maggio 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. (OMISSIS) per il ricorrente principale, e avv. (OMISSIS) per il controricorrente;

Udite le conclusioni del P.M., dr. RUSSO Rosario G., che ha chiesto accoglimento dei primi due motivi di ricorso; rigetto o assorbimento solo del ricorso proposto da (OMISSIS) in proprio; inammissibilita' altri ricorsi; cassazione con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), in proprio e quale socio della snc (OMISSIS), per la condanna del fratello (OMISSIS) al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.

Hanno ritenuto i giudici del merito che (OMISSIS) non sia legittimato ad agire per concorrenza sleale ne' a titolo individuale, non avendo in corso alcuna attivita' imprenditoriale, ne' quale legale rappresentante della societa' in nome collettivo, che aveva cessato la propria attivita' in conseguenza di una convenzione stipulata dai due soci. Con scrittura privata del 12 novembre 1993 i fratelli (OMISSIS) avevano infatti convenuto la scissione dell'azienda sociale in due unita' aziendali autonome e la cessazione dell'attivita' imprenditoriale della societa', salvo la ultimazione degli affari in corso entro il 31 dicembre 1993.

Contro la sentenza d'appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1- Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso in ragione della triplice veste assunta da (OMISSIS), che ha dichiarato di proporre l'impugnazione anche per due societa', una di persone l'altra di capitali. L'eccezione e' peraltro infondata.

Il riferimento alla (OMISSIS) s.r.l. deve ritenersi dovuto a un errore materiale, perche' il giudice del merito aveva gia' rilevato l'estraneita' di questa societa' al giudizio e questa pronuncia non risulta impugnata.

Quanto alla snc (OMISSIS), legittimamente rappresentata dal (OMISSIS), sara' valutato il fondamento delle sue pretese.

1.2- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 2082, 2598 e 2600 c.c., e con il secondo motivo vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che, in ragione di un'errata interpretazione della scrittura privata del 12 novembre 1993, i giudici del merito abbiano arbitrariamente escluso la sua qualita' di imprenditore chiaramente risultante dalla scissione dell'azienda sociale in due distinte aziende individuali in capo a ciascuno dei soci.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con il quale egli aveva censurato la liquidazione equitativa del danno da parte del tribunale; e abbiano erroneamente disatteso le sue richieste istruttorie.

2. Sono fondati e assorbenti i due primi motivi d'impugnazione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di concorrenza sleale, infatti, "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato gia' prodotto in relazione ad una attivita' concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale" (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2009, n. 3478, m. 606757). In particolare si ritiene che una situazione di concorrenza potenziale risulti "ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attivita' imprenditoriale concorrente (purche' nei termini di rilevante probabilita'), sia nell'ipotesi di attivita' preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attivita' produttiva" (Cass., sez. 1, 15 dicembre 1994, n. 10728, m. 489211).

Nel caso in esame un'attivita' produttiva era in realta' gia' in corso da parte di una societa' di persona composta dai fratelli (OMISSIS), di cui la scrittura privata aveva programmato lo scioglimento.

Sicche' la societa', in quanto avviata alla liquidazione, non poteva "essere soggetto passivo di atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti" (Cass., sez. 1, 30 agosto 1994, n. 7577, m. 487791). Tuttavia un danno da concorrenza sleale poteva certamente prodursi per le attivita' economiche connesse alle due aziende che, dalla scissione dell'impresa sociale originariamente unitaria, si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli (OMISSIS).

Sicche' una situazione di concorrenza potenziale era certamente configurabile in relazione all'imminente ripresa delle due distinte attivita' imprenditoriali, posto che l'originaria unitarieta' dell'impresa rendeva altamente probabile che potessero risultare improntate a sleale concorrenza le modalita' di inizio di ciascuna delle due attivita' produttive. E la effettivita' del danno lamentato da (OMISSIS) andra' accertata nel merito.

L'accoglimento dei due primi motivi di ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo alla liquidazione del danno.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento dei due primi motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Societario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2602 UTENTI