L'Agenzia delle Entrate non può giustificare con l'esigenza di tutelare la privacy la mancata allegazione degli atti parametro

La mancata allegazione degli atti-parametro comporta la nullita' dell'avviso di accertamento notificato alla societa', senza che possa sortire alcun effetto l'eccezione riferita alla tutela della privacy, trattandosi di un adempimento obbligatorio ex lege (v. Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, comma 1, lettera a, c.d. codice della privacy). Nella specie, poi, la violazione assume particolare rilievo perche' e' difficile ipotizzare che gli atti-parametro avessero ad oggetto strutture immobiliari comparabili con quella in contestazione (alberghi, ma di quale livello? ed in quale stato di abbandono?), ne' risulta che gli atti stessi siano stati prodotti in giudizio. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione TRI civile con sentenza 28 maggio 2014, n. 11967.

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 28 maggio 2014, n. 11967



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - rel. Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1466/2008 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 72/2006 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 27/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

FATTO

1. La societa' (OMISSIS) S.R.L., in atti qualificata, ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, contro l'Agenzia delle Entrate. Questa resiste con controricorso.

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento, notificato alla (OMISSIS) S.R.L. il 18 luglio 2002, con il quale il competente ufficio rettificava alla data del 31.12.1992, ai fini invim, il valore di un immobile che la societa' ha venduto con atto registrato l'11 agosto 2000, al prezzo dichiarato di lire 600 milioni.

L'ufficio ha rettificato il valore dichiarato di lire 600 milioni, riferito all'11 agosto 2000, portandolo a lire un miliardo e 194 milioni, alla data del 31.12.1992, sul rilievo che trattandosi di una struttura alberghiera non piu' funzionante dal 1990, l'immobile, originariamente di pregio, aveva subito un progressivo deprezzamento.

La rettifica era supportata da una relazione di stima dell'UTE redatta l'11 luglio 2002, come si legge anche nella narrativa della sentenza della CTR.

2. A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio, la societa' contribuente eccepiva, tra l'altro, la violazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, sul rilievo che la stima UTE aveva tenuto conto dei valori indicati in atti notarili non allegati, risalenti peraltro al 1999 e non al 1992.

La Commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso della societa'. La Commissione regionale, invece, ha ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio, considerando sufficiente la motivazione dell'accertamento mediante rinvio alla stima dell'UTE.

3. A sostegno dell'odierno ricorso, la societa' contribuente prospetta sei motivi.

DIRITTO

1. Con i primi due motivi di ricorso, la societa' denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., sotto il profilo dell'omessa pronuncia, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, comma 2 bis, sul rilievo che la CTR ha ignorato la censura relativa alla omessa allegazione, all'avviso di accertamento e alla stima ute, degli atti-parametro e che, comunque, ha ritenuto implicitamente non necessaria l'allegazione di tali atti. Tanto piu' che si tratta di atti del 1999, mentre il valore va determinato alla data del 31.12.1992, e che l'immobile in questione presenta caratteristiche peculiari (struttura alberghiera dismessa) non facilmente riscontrabili, per cui diventava essenziale il loro esame per apprezzarne la valenza parametrica.

A corredo dei motivi, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto:

a) dica la Corte "se l'omessa pronuncia del Giudice dell'appello sulla specifica censura formulata dalla ricorrente, con la quale si e' contestata la illegittimita' dell'avviso di rettifica impugnato per omessa allegazione degli atti-parametro richiamati per relationem nella relativa motivazione, integri un difetto di attivita' del giudice che si risolve nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'articolo 112 c.p.c.";

b) dica la Corte "se e' illegittimo, per carenza di motivazione, l'avviso di rettifica ai fini INVIM del valore al 31.12.1992 di un immobile, redatto attraverso la comparazione con il valore accertato per immobili di altri atti di trasferimento non allegati, dei quali immobili, nella motivazione dell'atto impositivo, non si indichi ne' la consistenza, ne' la descrizione o lo stato dei luoghi al 31.12.1992".

2. Il ricorso e' fondato in relazione a alle due censure, che vanno esaminate congiuntamente, perche' complementari. Nella specie, la CTR ha ritenuto "legittimo l'accertamento che rinvia alla stima dell'UTE", ignorando o comunque ritenendo che anche l'ulteriore rinvio dalla stima agli atti-parametro fosse legittimo e non occorresse allegarli o riprodurne i contenuti. Tale conclusione non e' conforme a diritto.

L'avviso di accertamento che e' all'origine del contenzioso e' stato notificato dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, comma 2 bis, aggiunto dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 4, comma 1, in forza del quale se la motivazione di un atto di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a pena di nullita', salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

E' pacifico, in punto di fatto che la stima UTE, sulla cui base si regge l'accertamento in questione, non era corredato degli atti-parametro, tanto e' vero che l'Agenzia delle Entrate, nel controricorso si difende sostenendo che l'ufficio non avrebbe potuto allegare gli atti richiamati per ragioni di privacy.

Osserva pero' il Collegio che la mancata allegazione comporta la nullita' dell'avviso di accertamento notificato alla societa' ricorrente, senza che possa sortire alcun effetto l'eccezione riferita alla tutela della privacy, trattandosi di un adempimento obbligatorio ex lege (v. Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, comma 1, lettera a, c.d. codice della privacy). Nella specie, poi, la violazione assume particolare rilievo perche' e' difficile ipotizzare che gli atti-parametro avessero ad oggetto strutture immobiliari comparabili con quella in contestazione (alberghi, ma di quale livello? ed in quale stato di abbandono?), ne' risulta che gli atti stessi siano stati prodotti in giudizio (ma questo profilo non e' oggetto di censura).

Pertanto, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la controversia va decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della societa' contribuente e conseguente dichiarazione di nullita' dell'avviso di accertamento impugnato dalla societa' stessa, assorbiti gli altri motivi.

La peculiarita' della controversia, sorta a ridosso della riforma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, quando ancora non vi era una giurisprudenza di riferimento, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio, anche in considerazione del differente esito dei due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente e dichiara la nullita' dell'atto impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio.
 

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