Voglio effettuare un prestito o una donazione (importo --.--- - --.--- Euro da valutare) a una citta...

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Quesito risolto:
Voglio effettuare un prestito o una donazione (importo --.--- - --.--- Euro da valutare) a una cittadina colombiana per permettergli di effettuare un investimento immobiliare senza pagare gli interessi esosi della banca colombiana. Io ho il conto corrente italiano, lei in Colombia, non siamo sposati. Voglio trovare il modo più economico in termini di tasse su prestito/donazione e legale di fare l'operazione (contratti?) e capire che passi sono necessari.
Io sono cittadino italiano e lei è cittadina colombiana e i conti correnti sono nei relativi stati per entrambi.
Inviato: 3485 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 11/11/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3485 giorni fa
Essendoci inoltre il limite dei bonifici verso la colombia di ---- dollari mi chiedo se poi operativamente può dare qualche problema il fatto di frammentare gli invii di denaro dal lato italia o anche colombia in più tranche.
Mi interessano gli aspetti operativi e in generale se è dovuta fiscalità (in Italia o Colombia?) e come va dichiarata e se è meglio in generale il prestito o la donazione per mantenere la situazione semplice.
expert
Il Professionista ha risposto: 3484 giorni fa
Analisi del quesito
In primo luogo si rappresenta che un soggetto fiscalmente residente in Italia è soggetto al principio di tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato. Tale principio, disciplinato dall'articolo - del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è strettamente correlato con il concetto di residenza fiscale. Diversamente un soggetto non residente fiscalmente in Italia infatti dovrà corrispondere le imposte in Italia solo per i redditi ivi prodotti.
Inoltre si segnala che per effetto delle modifiche apportate dal citato art. --, l'art. --, D.Lgs. -- novembre ----, n. --- (cd. decreto antiriciclaggio) sancisce ora che:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro -.---;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a. In tali circostanze, l'intermediario abilitato, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l'operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle Entrate.
Pertanto il trasferimento di denaro all'estero tramite intermediari finanziari non viola la normativa antiriciclaggio tuttavia potrebbe generare dei profili di natura fiscale.
In primo luogo è necessario verificare se il conto di destinazione estero è intestato al medesimo soggetto che effettua l'invio. Infatti in questo caso secondo la legge fiscale italiana la giacenza media dei conti correnti esteri deve essere indicata nel quadro RW della modello Unico fiscale delle persone fisiche; inoltre va versata in Italia l'imposta sui conti correnti esteri detta IVAFE e vanno tassati gli eventuali interessi maturati sul conto corrente.
Diversamente se il conto corrente estero risulta intestato ad un soggetto terzo, come nel caso in esame, questi adempimenti di natura fiscale non sono necessari.
Tuttavia tale trasferimento potrebbe essere utilizzato da parte del fisco ai fini dell'accertamento da redditometro.
A tal riguardo si rileva che attualmente gli istituti bancari italiani devono comunicare annualmente al fisco il saldo iniziale e finale dei conti corrente dei propri clienti; anche grazie a questo strumento il Fisco può verificare se le spese sostenute dal contribuente sono coerenti con il reddito dichiarato in Italia dallo stesso. In presenza di incongruenza “rilevanti” può scattare un accertamento fiscale da parte della Agenzia delle Entrate.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) il bonifico deve partire dal conto italiano ed arrivare sul conto estero intestato alla fidanzata; per evitare possibili contestazioni da parte della agenzia delle entrate è necessario utilizzare la causale “prestito infruttifero”, preferibilmente anche in lingua spagnola per evitare che il fisco colombiano possa considerare questa provvista di denaro come reddito oppure donazione e quindi tassarla secondo la normativa interno di tale stato;
-) si ritiene possibile effettuare il bonifico anche su un conto corrente “tedesco” intestato ad un soggetto terzo gradito di nazionalità colombiana a condizione che nello scambio di corrispondenza venga indicato questo aspetto.
-) per dare data certa al documento, visti i limiti di tempo, è possibile scansionare il documento nel quale la fidanzata richiede il prestito e farlo inviare dalla stessa tramite posta elettronica all'indirizzo italiano; quindi il fidanzato fa la stessa cosa ed invia l'accettazione della richiesta di prestito alla fidanzata tramite la posta elettronica.
-) Il fidanzato, quindi, invia a se stesso, tramite pec aziendale, sia la richiesta che l'accettazione.
A disposizione per chiarimenti

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