Ho fatto il commerciante per tutta la vita. Durante la mia attività ho costruito un capannone di ci...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Ho fatto il commerciante per tutta la vita.
Durante la mia attività ho costruito un capannone di circa mq. --- del quale mi sono scaricato le spese di costruzione e che è quindi diventato bene aziendale.
Ho sempre esercitato l' attività come impresa individuale.
Una decina di anni or sono ho affittato capannone, merci, ed attività a mio figlio che continua anche lui come ditta individuale.
Di conseguenza io ho cessato la mia attività e lui la ha continuata affittandola da me.
Io possiedo ancora la partita iva dormiente, mentre non ho più l' iscrizione alla Camera di commercio e la licenza comunale.
Adesso vorrei donare tutto (capannone e merci) a mio figlio.
Pertanto se cessassimo il contratto d' affitto potrei io fare a mio figlio una donazione soggetta a poche imposte come previsto da leggi ad hoc del ---- - ---- circa, mi pare circa --- euro soltanto.
Oppure per godere di questa agevolazione sono necessarie altre procedure.
Resto in attesa di cortese Vs. preventivo e porgo distinti saluti


Inviato: 3404 giorni fa
Materia: Convivenza
Pubblicato il: 09/02/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3393 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza ed al nostro colloquio telefonico dai quali emergeva quanto segue.
Come mi riferisce, nell'esercizio della sua impresa individuale ha costruito un capannone di circa mq. --- , i cui costi sono stati scaricati, diventando bene aziendale. Circa dieci anni fa ha affittato il predetto capannone, merci ed attività a suo figlio che continua ad esercitarli come ditta individuale.
Avendo lei cessato la sua attività, rispetto alla quale ha ancora una partita iva dormiente ma non risulta più iscritto alla Camera di commercio e non più titolare di relativa licenza comunale, mi rappresenta l'esigenza di donare tutto (capannone e merci) a suo figlio.
A tal riguardo mi chiede se effettivamente tale operazione risponde anche ad un sensibile risparmio in termini di imposte dirette ed indirette.
Per dare una risposta a quanto mi chiede occorre prendere in esame la risoluzione n. --- del ---- (che riporto sotto per sua maggiore comodità) con la quale l'agenzia delle Entrate ha sancito che nel caso in cui il genitore doni ai propri figli un'azienda (comprensiva di un immobile), l'atto può essere esente dall'imposta di donazione - anche nel caso in cui i figli regolarizzino la società di fatto tra essi costituitasi mediante costituzione di una società di persone, quale è una "snc" (a condizione che i figli dichiarino di voler proseguire l'attività d'impresa per i successivi cinque anni). In questo caso peraltro anche le imposte ipotecarie e catastali (ordinariamente applicabili nella misura complessiva del -% nel caso di donazione di immobili strumentali) non trovano applicazione. Anche l'imposta di registro in misura fissa non trova applicazione. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste dall'articolo -, comma --ter, troverà applicazione l'imposta di donazione nella misura proporzionale del -% (salvo il caso in cui il valore della donazione per ciascun beneficiario rientri nelle franchigie previste dalla legge), unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e l'imposta di registro in misura fissa.
Ai fini Iva, bisogna dire che la donazione d'azienda è un'operazione esclusa da Iva, la prosecuzione dell' impresa da parte dei beneficiari della donazione comporta una continuità tra l'attività esercitata dell'imprenditore donante e quella dei donatari che devono assolvere, nei termini ordinari, a tutti gli adempimenti connessi alle operazioni effettuate sia dal donante che da essi stessi.
In particolare, entro -- giorni dalla data dell'atto di donazione, i beneficiari del trasferimento devono presentare all'Agenzia delle Entrate, presso un qualsiasi ufficio locale, la “Dichiarazione di inizio attività,variazione dati o cessazione attività ai fini Iva”(modello Iva AA -/- per le imprese individuali e lavoratori autonomi e modello Iva AA -/- per i soggetti diversi dalle persone fisiche), barrando negli appositi quadri (Quadro E per il modello Iva AA -/- e Quadro D per il modello Iva AA -/-) di tale comunicazione la casella che identifica “La donazione d'azienda” e indicando il Numero di Partita Iva dell'imprenditore donante, che per effetto di tale comunicazione, viene automaticamente cancellato.
In merito agli obblighi di presentazione della Dichiarazione Annuale( Modello Unico) non vi sono particolari problemi: il donante e il donatario devono presentare ciascuna la propria dichiarazione nei termini ordinari, indicando i redditi d'impresa relativi ai rispettivi periodi di possesso dell'azienda.
Sotto il profilo civilistico, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, pena la nullità della stessa. Va tuttavia osservato come per configurare la donazione non basti un'attribuzione senza corrispettivo. Serve infatti anche l'intenzione di beneficiare. La donazione è esclusa ogniqualvolta trovi causa diversa dall'intento benefico.
Si consideri tuttavia che la donazione:
- è passibile di revocatoria ex art.---- del C.C. Non è necessaria l'intenzione di nuocere al proprio creditore essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore,consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni;
- costituisce un mero acconto della futura eredità. Il donante deve quindi prestare la massima attenzione a non ledere la legittima spettante ai propri familiari.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

Roma, -- novembre ----

Oggetto: Istanza di interpello - Donazione di azienda e continuazione dell'attività d'impresa in forma societaria - Trattamento fiscale applicabile ai fini dell'imposta sui redditi, dell'imposta di registro ed altri tributi indiretti



Con istanza di interpello , concernente il trattamento fiscale applicabile a una donazione d'azienda in favore dei figli, nell'ipotesi in cui i donatari intendano continuare l'attività imprenditoriale in forma societaria, è stato esposto il seguente

Quesito

Il signor ALFA è titolare di un'azienda che esercita attività di falegnameria ed intende donare ai suoi tre figli l'intero complesso aziendale nel quale è compreso anche un bene immobile.
Nell'atto di donazione dell'azienda i donatari intendono rappresentare la loro volontà di continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e di regolarizzare la società di fatto che verrà a costituirsi in una delle società tipiche regolate dal codice civile.
Atteso ciò, l'istante chiede di sapere se:
in capo al donante si applica il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo --, comma -, del TUIR;
ai fini della regolarizzazione della società di fatto da parte dei tre figli in una delle società tipiche e regolate dal codice civile (ad esempio s.n.c. e/o s.r.l.) trova applicazione il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo --- del TUIR;
l'atto di donazione di azienda, nel quale contestualmente si regolarizzi il rapporto societario di fatto instauratosi tra i donatari con l'accettazione della donazione, sia esente dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che:
la descritta operazione di donazione di azienda a favore dei tre figli non determina, ai fini della imposte dirette, alcuna tassazione, né in capo al soggetto donante, né in capo ai soggetti donatari, ai sensi dell'articolo --, comma -, del TUIR;
la successiva regolarizzazione della società di fatto da parte dei tre figli in una delle società tipiche regolate dal codice civile non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni ai sensi dell'articolo --- del TUIR;
la donazione dell'azienda ai propri figli con contestuale regolarizzazione della società di fatto instauratasi tra i donatari è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento all'interpello in trattazione si osserva che ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione l'articolo --, comma -, secondo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica -- dicembre ----, n. --- (TUIR), in base al quale: "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa".
La predetta disposizione intende favorire il passaggio generazionale dell'azienda - sia a titolo di donazione che a titolo di successione per causa di morte - da parte dell'imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda.
Ciò posto si osserva che la donazione di azienda ai sensi dell'articolo --, comma -, secondo periodo, del TUIR rappresenta una fattispecie di trasferimento di azienda in regime di neutralità fiscale, purché, però, i valori dei beni costituenti il complesso aziendale dell'imprenditore individuale siano assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al donante.
La plusvalenza, che in assenza della disposizione in commento avrebbe realizzato il donante, resta allo stato latente e concorrerà alla formazione del reddito da parte del donatario all'atto della cessione dell'azienda o dei singoli beni che la compongono.
In riferimento al secondo quesito, concernente la possibilità di ricorrere all'istituto della trasformazione di cui all'articolo --- del TUIR in ipotesi di regolarizzazione della società di fatto costituitasi tra i figli dell'imprenditore in -
una della società tipiche regolate dal codice civile, la scrivente è del parere che tale disposizione trovi applicazione nella fattispecie rappresentata.
Si ricorda, a tal fine, che l'articolo --- del TUIR al comma - dispone che "La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento". Resta inteso che trovano applicazione anche tutte le altre disposizioni dettate dall'articolo --- del TUIR.
Per quanto attiene, infine, l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al negozio descritto nell'istanza di interpello in esame si fa presente che trova applicazione l'articolo -, comma --ter, del Testo Unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con DLGS -- ottobre ----, n. ---, come modificato dall'articolo -, comma --, lett. a), della legge -- dicembre ----, n. --- (d'ora in poi TUS).
Il predetto articolo -, comma --ter, del TUS, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni ".effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli ----bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti (.). In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo --, comma -, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (.), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell' articolo ----, primo comma, numero -), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo -- del decreto legislativo -- dicembre ----, n. ---, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".
Pertanto, nel caso di specie, i figli dell'istante, beneficiari della donazione d'azienda, non sono tenuti a corrispondere l'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l'attività di impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, proseguano effettivamente l'esercizio d'impresa.
Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la decadenza dall'agevolazione fruita, il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria nonché della sanzione amministrativa prevista dall'articolo -- del decreto legislativo -- dicembre ----, n. ---, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Viceversa, non si ha decadenza dall'agevolazione in esame qualora il beneficiario conferisca l'azienda o la partecipazione in un'altra società.
Ciò in quanto il conferimento, ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, è assimilabile al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa.
In particolare, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione:
il beneficiario conferisca l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;
il beneficiario conferisca l'azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo ----, primo comma, n. -), del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).
In riferimento alle modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale si osserva che, in base all'espresso rinvio alla disposizione agevolativa di cui all'articolo -, comma --ter, del TUS, recato, rispettivamente, dagli articoli -, comma - e --, comma -, del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS -- ottobre ----, n. --- (TUIC), le formalità di trascrizione e voltura catastale relative all'atto di donazione di un'azienda nella quale, come nel caso di specie, è compreso un immobile, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.
Infine, si precisa che la regolarizzazione del rapporto societario di fatto che i donatari intendono effettuare nell'atto di donazione, comporta la costituzione di una società mediante conferimento di azienda comprensiva di immobile ed è, quindi, soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo -, lett. a), numero -), della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico concernente l'imposta di registro, approvato con DPR -- aprile ----, n. --- (TUR) e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale ordinariamente prevista dal TUIC.

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