Premessa: Ho convissuto per circa -- mesi (dal febbraio ---- al novembre ----) con una ragazza nell...

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Quesito risolto:
Premessa:
Ho convissuto per circa -- mesi (dal febbraio ---- al novembre ----) con una ragazza nell'appartamento intestato ai miei genitori e messomi a disposizione da mio padre il quale ha pagato, per tutto il periodo considerato, tutte le spese relative alla conduzione dell'appartamento (fatture di luce, gas, telefono, condominio televisione, ecc.); la ragazza, a titolo di contributo alle spese, mi ha versato sul conto la somma di € --- mensili per circa - mesi con la causale "prestito".
Per incompatibilità di carattere ci siamo lasciati, come detto, nel novembre ----.
Giorni fa ho ricevuto una lettera del suo avvocato con la richiesta della restituzione della somma di € -.--- da lei versata come sopra ho specificato, dandomi il termine di - giorni.
Vorrei sapere se questa richiesta è legittima e, in particolare, quali norme (se ci sono) regolano la materia in modo che possa oppormi validamente.
Preciso che, come ovvio, non abbiamo sottoscritto nessun contratto di convivenza, ne io ho accettato esplicitamente il cosidetto "prestito" , parola inclusa nella "causale" dei versamenti sul conto e di cui non ero a conoscenza.

Inviato: 2570 giorni fa
Materia: Convivenza
Pubblicato il: 29/06/2017

expert
Il Professionista ha risposto: 2570 giorni fa


Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Va subito specificato che in caso di prestito (mutuo in alte parole), vi è un rigore assoluto dal punto di vista probatorio circa la esistenza del contratto.
In altri termini, quando si sostiene che vi è stato passaggio di denaro a titolo di mutuo, la parte che chiede la restituzione deve provare l'accordo in tal senso (contratto).
Tra l'altro allorquando vi sono rapporti affettivi, convivenza, parentela, si è ancora più accorti a verificare se vi era un contratto di mutuo oppure vi è liberalità tra le parti o altro come nel suo caso, rimborso spese per la ospitalità
Vi sono tantissime sentenza in tal senso.
Cosi si è pronunziata la terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n.---- pronunciata in data --.--.----, ha confermato un principio ormai cristallizzato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso di specie, era accaduto che un soggetto aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il precedente convivente, per sentirlo condannare alla restituzione di una somma di denaro che assumeva di avergli corrisposto a titolo di mutuo ed in subordine, chiedeva — previo accertamento dell'indebito arricchimento — la cond---- al pagamento della stessa somma di L. --.---.--- a titolo di indennizzo ex art.---- cc.
Il convenuto si opponeva all'accoglimento della domanda, riconoscendo la consegna della somma ma per un diverso titolo rappresentato da svariate esigenze familiari, attesa la convivenza tra le parti all'epoca dei atti di causa.
Il Tribunale di Velletri ha rigettato la domanda, dichiarando improponibile quella subordinata e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Roma, poi a seguito di impugnazione avanzata dall'attore soccombente, confermava la decisione del Tribunale di Velletri.
Di qui il ricorso per cassazione ove sono stati enunciati i principi di diritto sopra indicati con i quali  la Suprema Corte, interpellata in materia di contestazione su contratto di mutuo, ha stabilito che la contestazione, da parte del mutuatario circa la causale del versamento, non determina un'inversione dell'onere della prova, corroborando il principio secondo il quale “negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a fondamento della domanda, benché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata. Pertanto, anche in tale ultima ipotesi, resta fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo.”

In altri termini il principio è il seguente "La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. ---- c.c. , comma -, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione(Cass. civ. Sez. -, -- agosto ---- n. -----; Idem, -- aprile ---- n. ----; Idem, -- marzo ---- n. ----, fra le tante).
Non basta dichiarare che le somme sono state date a mutuo, bisogna provare il contratto.
Dal lato suo, però, se non vuole subire l'ordine di restituzione, deve riuscire a dimostrare la ragione per la quale ne ha ottenuto la consegna.
Provi che la ex compagna ha abitato la casa che non è sua ma di suo padre e che comunque deve almeno il rimborso delle spese.
Provi che lei ha utilizzato le somme per rimborsare suo padre.
In ogni caso, è prioritaria la prova da parte sua del mutuo.
Ribadisco allorquando si parla di mutuo, chi pretende la restituzione di somme deve prima dimostrare la esistenza di un contratto.

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