Buonasera, sono socia al --% di una snc che ha alle spalle una storia molto complessa non ancora con...

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Quesito risolto:
Buonasera, sono socia al --% di una snc che ha alle spalle una storia molto complessa non ancora conclusa a causa di dissidi insanabili tra me e la socia che hanno portato alla perdita dell'attività in seguito a uno sfratto esecutivo. In seguito allo sfratto i proprietari dell'immobile hanno messo all'asta i mobili e i macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività. Vorrei sapere se i proprietari possono procedere alla messa all'asta essendo stati informati che la proprietà delle attrezzature non è completamente della società in quanto mancano ancora diverse cambiali da pagare alla ditta fornitrice dei mobili e l'acconto per l'acquisto stesso è stato pagato personalmente tramite assegno da mio marito che non è socio ma semplicemente un mio collaboratore familiare. Inoltre vorrei sapere se esiste una responsabiltà imputabile ai proprietari dell'immobile in quanto non hanno preso nessuna iniziativa pur essendo stati più volte avvisati da me che mi era impossibile entrare nell'immobile (situazione che si è protratta per ben - mesi) a causa di atti intimidatori compiuti dal marito della socia nei confronti miei e dei miei familiari, atti che hanno, a seguito delle mie denunce, fatto scattare un atto coercitivo nei confronti del marito della socia. Vorrei infine precisare che le intestatarie del contratto d'affitto siamo io e la socia.
Inviato: 3494 giorni fa
Materia: Locazioni
Pubblicato il: 31/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3490 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
L'articolo --- del codice di procedura civile prevede che «se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo».
Tale previsione è applicabile anche nelle ipotesi relative alla convalida dello sfratto ed al successivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Invero, in questi casi, ove quest'ultimo non provveda allo sgombero dell'immobile dai beni mobili di sua proprietà, la normativa prevede la nomina di un custode (solitamente il locatore) dei detti beni che dovrà appunto custodirli fino a quando il legittimo proprietario non provveda al ritiro.
Nell'ipotesi in cui ciò non avvenga il custode potrà dirsi liberato dall'obbligo di custodia solo dopo aver attivato una particolare procedura di diffida con intimazione a provvedere al ritiro entro un prestabilito termine.
Ove tale diffida non dovesse sortire gli effetti sperati, allora si dovrà procedere alla notifica dell'offerta reale di cui all'art. ---- c.c. con la quale si intima al conduttore di ricevere la consegna dei beni mobili che ancora si trovano all'interno dell'unità immobiliare, avvertendolo che in caso di mancata comparizione o di rifiuto ad accettare l'offerta decorreranno da tale data gli effetti di cui agli artt. ---- e succ. cod. civ. (mora del creditore).
Se anche in questo caso, il conduttore non dovesse provvedere a liberare l'immobile dalle cose mobili di sua proprietà, il locatore solo allora potrà o procedere con il deposito dei beni in altri locali o farsi autorizzare dal tribunale alla vendita all'asta dei beni previo pignoramento degli stessi.
Tanto può ritenersi opportuno ove i beni lasciati abbiano un certo valore.
Da quanto esposto pare evidente che non si può procedere all'abbandono dei beni del conduttore, né all'asportazione di questi, né tantomeno alla vendita senza preventiva comunicazione al conduttore proprietario degli stessi.
In assenza di tali comunicazioni, infatti, potrebbero anche essere risontrabili profili di rilevanza penale nei confronti del locatore.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti formulati con la richiesta di parere.
Dalle sue indicazioni parrebbe di capire che la locataria abbia proceduto alla vendita dei beni senza alcuna comunicazione ma solo a seguito della procedura di sfratto.
Alla luce di quanto sopra riterrei che ciò non sia stato possibile atteso che la locataria ha, comunque, l'obbligo di formulare le diffide e l'offerta reale per lo sgombero dell'immobile da cose ivi presenti di proprietà del conduttore.
Molto probabilmente tutte le comunicazioni sono state inviate al legale rappresentante della società proprietaria dei beni e del contratto di locazione che ha ricevuto in detta qualità tutti gli atti di diffida.
Invero, proprio la particolare procedura indicata in precedenza per la vendita all'asta dei beni necessitava di un ulteriore pignoramento sui beni mobili successivo allo sfratto ed all'intimazione di rilascio del bene da notificare al proprietario dei beni.
Solo in assenza di un riscontro da parte dell'intestatario del contratto di locazione allora il tribunale ha potuto autorizzare la vendita all'asta dei beni per soddisfare il credito della locataria.
Dal contratto sottoposto in visione parrebbe potersi evincere che lo stesso, sebbene sottoscritto da entrambe la socie della s.n.c., sia stato intestato alla alla Società “L'angolo sfizioso”.
Pertanto, ai fini della validità delle notifiche e dell'intera procedura è necessario che il tutto sia stato comunicato al legale rappresentante della società che, molto probabilmente risulta essere la sua socia; ove tanto non sia avvenuto, ma dubito, stante la rigidità della procedura ed il controllo da parte del giudice, si potrà agire per vedere riconosciuto il risarcimento del danno patito.
Sotto altro aspetto, in qualità di socia della società, ove vi sia stato un comportamento illegittimo da parte del legale rappresentante amministratore della stessa potrà farne rilevare la responsabilità.
La responsabilità civile verso la società, infatti, è prevista dall'articolo ---- c.c., il quale stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Invero, la responsabilità degli amministratori si configura ove sia omesso un comportamento prescritto dal contratto o dalla legge, ma anche quando l'esito negativo derivante dall'espletamento di un'attività prestabilita sia dovuto a negligenza.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3489 giorni fa
La ringrazio per la cortese e sollecita risposta, ma avrei bisogno di ulteriori chiarimenti; in primo luogo vorrei capire se la ditta ---- è il legittimo proprietario dei mobili in forza della clausola n°-- del contratto d'acquisto (riserva della proprietà), perchè in questo caso mi pare di capire che i locatari dovevano attivare tutte le procedure da lei descritte verso la ditta ----- e se così fosse l'avvocato della ditta mi ha già confermato che non ha ricevuto nulla. In secondo luogo, in merito alla responsabilità dei proprietari, mi riferivo agli art. ---- - ---- del Codice Civile in quanto pur essendo stati informati degli atti compiuti dal marito della socia, che mi impedivano fisicamente di entrare nella mia attività, non hanno fatto nulla per permettermi di godere del locale e lo stesso marito della socia affermava attraverso sms che l'attività era sua, messaggi messi agli atti nelle varie denunce penali.
 
Il Professionista ha risposto: 3488 giorni fa
Se vi è un patto con riserva di proprietà riterrei che la proprietà dei beni mobili sia di chi li ha venduti ma di certo i locatari ed il giudice non potevano saperlo. Di tanto dovevano essere edotti da voi ovvero dal legittimo interessato.
In merito agli articoli ---- e ---- c.c. riterrei che non si attaglino al caso di specie atteso che la molestia non è, in ongi caso, avvenuta sul bene locato (come richiesto dalla norma) ma su beni mobili ivi presenti.
Infine, l'impedimento fisico a prelevare i mobili dall'immobile poteva essere superato attraverso la richiesta di intervento delle forze dell'ordine e, comunque, di tanto non si può imputare nulla alla locataria.
Per quel che mi è stato riferito riterrei che i problemi dovrebbe risolverli con la socia e non con i locatari.
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