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Il diritto di riscatto deve essere esercitato anche nei confronti del coniuge in comunione legale dei beni

Pubblicato il: 07/06/2010



Il diritto di riscatto previsto dall'articolo 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene, compreso il coniuge in comunione legale dei beni che lo abbia acquistato ai sensi della lettera a) dell'articolo 177 del Cc, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Laddove il diritto di riscatto sia esercitato in via giudiziaria e l'azione sia proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi dalla trascrizione dell'atto stabilito dal menzionato articolo 39, solo contro uno di alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito nei confronti di tutti, a condizione che la nullità dell'originaria domanda (dovuta appunto alla mancata notificazione a tutti i litiscosorti) sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 22 aprile 2010, n. 9523

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