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E' infondata la questione di legittimità costituzionale . 7 del D.P.R. 25/10/1981, n. 738, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla medesima disposizione in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio

Pubblicato il: 14/06/2010



Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 25/10/1981, n. 738, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla medesima disposizione in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio. La diversità indubbiamente esistente tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare non produce violazione del principio di eguaglianza, sia perché la giurisprudenza costituzionale, affermando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti ed escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico, ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza; sia perché quella di cui viene chiesta l'estensione è una disciplina speciale, che, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare. - V. sentenze n. 442 del 2005, n. 451 del 2000, n. 91 del 1993, n. 583 del 1988. Corte Costituzionale, Sentenza del 19 maggio 2009, n. 152

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