La pensione di reversibilità spetta ai figli maggiorenni sono se inabili al lavoro

In caso di morte del titolare di pensione di invalidita', la pensione di reversibilita' spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilita' al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilita' del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto (v., ex multis Cass. n. 1367/98, Cass. n. 2204/81; da ultimo, Cass.sez.sesta-L nn. 11966/2015, 8023/2016).

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 dicembre 2016, n. 26181



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 26699-2014 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 3768/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 15/10/2013, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. (OMISSIS) ha agito per il riconoscimento del diritto alla reversibilita' della pensione di inabilita' goduta dalla madre convivente deceduta, negato dall'INPS per insussistenza del requisito dello stato di inabilita'.

3. L'INPS, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'inabilita' al momento del decesso della congiunta e del requisito della vivenza a carico.

4. Il primo giudice riteneva sussistenti i requisiti della vivenza a carico e dello stato di inabilita' e, per l'effetto, accoglieva la domanda.

5. La sentenza veniva gravata dall'INPS che contestava la sussistenza dello stato inabilitante.

6. La Corte d'appello di Lecce, aderendo alle conclusioni dell'ausiliare officiato in giudizio - nel senso della sussistenza di patologie invalidanti del 100 per cento e della sussistenza del beneficio reclamato dall'1.1.2011 (in tal senso le conclusioni del ctu) - e in considerazione della genericita' delle osservazioni critiche dell'istituto appellato, accertava la sussistenza del requisito dell'inabilita' e riconosceva il diritto dell'attuale e' rimasto intimato con decorrenza dalla data indicata dall'ausiliare e, in sede di correzione della sentenza, dal 1 ottobre 2006.

7. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un articolato motivo, con il quale deduce la violazione di plurime disposizioni di legge.

8. L'intimato non ha resistito.

9. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'accertamento del requisito della "inabilita'" (di cui alla L. n. 222 del 1984, articolo 8) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilita' ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermita' e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell'astratta capacita' di lavoro, la permanenza di una capacita' dello stesso di svolgere attivita' idonee nel quadro dell'articolo 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. ex plurimis Cass. n. 12765/2004; Cass. 21425/2011).

10. Nella specie la Corte territoriale, mutuando conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, puntualmente allegate al ricorso per cassazione (del tenore: "tutte le patologie sopra riportate sono sicuramente gia' presenti al momento del decesso della madre e pertanto meritevoli del riconoscimento della pensione di reversibilita'") ed estranee all'ambito del giudizio tecnico affidato all'ausiliare, non ha compiuto alcun accertamento sulle residue capacita' lavorative dell'intimato e, dunque, nessuna verifica ha operato, in concreto, sulla permanenza o meno di una capacita' del soggetto di svolgere un'attivita' tale da procurargli una fonte di guadagno che non fosse meramente simbolica e nel ritenere che l'interessato fosse totalmente inabile al lavoro.

11. Va anche ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di morte del titolare di pensione di invalidita', la pensione di reversibilita' spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilita' al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilita' del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto (v., ex multis Cass. n. 1367/98, Cass. n. 2204/81; da ultimo, Cass.sez.sesta-L nn. 11966/2015, 8023/2016).

12. In conclusione, all'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, affinche' provveda a nuovo esame del gravame alla luce dei principi esposti e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

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