Sono andato in pensione il --/--/----, sebbene avevo fatto domanda di pensionamento in --/--/----, p...

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Quesito risolto:
Sono andato in pensione il --/--/----, sebbene avevo fatto domanda di pensionamento in --/--/----, perché avevo compiuti i venti anni e quindi rientravo nelle norme transitorie.
Dalla simulazione mi veniva un calcolo al lordo di €. ----- circa, cioè il sottoscritto andava in pensione con il minimo, ora sono andato in pensione con ---,-- mensili, ho fatto una comunicazione/ricorso alla Inarcassa e mi rispondono che non mi spetta il minimo perché percepisco una pensione della scuola di euro ---,--.
Quale ricorso effettivamente posso fare?
Inviato: 3600 giorni fa
Materia: Previdenziale
Pubblicato il: 22/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3598 giorni fa
In primo luogo viene messo in evidenza che l'articolo -- del regolamento Inarcassa prevede che i soggetti che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al --.-.----, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità` minima di venti anni purchè, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta` anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione.
In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. -- del regolamento.
Dalla analisi del testo del regolamento emerge che l'articolo -- rappresenta una eccezione rispetto alla normativa previdenziale introdotta a decorrere dall'anno ---- con la riforma previdenziale Inarcassa. In altre parole con tale norma viene concessa la possibilità di andare in pensione con -- anni di contribuzione, ma non è prevista alcuna ulteriore eccezione per quanto riguarda le novità previdenziali introdotte.
Pertanto si applica senz'altro il nuovo articolo -- del regolamento che prevede i requisiti per fruire della pensione minima.
In particolare l'istituto della pensione minima (pari a ? --.---,-- per l'anno ----) viene mantenuto all'interno dell'ordinamento Inarcassa anche con il passaggio al contributivo pro rata, seppure con alcune limitazioni.
Il nuovo istituto della pensione minima si applica ai trattamenti che decorrono dall'anno ----, e l'adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:
se l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del pensionando è superiore nel ---- a ? --.--- annui (rivalutati) con riferimento all'anno precedente la maturazione del diritto a pensione;
al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del --° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;
al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;
al titolare della pensione contributiva;
al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;
al titolare della pensione di anzianità.
Infine di mette in evidenza che il diritto acquisito “pensionistico” nasce al momento del conseguimento del diritto alla pensione secondo la normativa vigente e non secondo le norme vigenti al momento della iscrizione o successivamente e fino al momento del pensionamento. Ciò vale anche per le casse di previdenza di forma giuridica privata, ancorché pubbliche amministrazioni, trasformate con la L. ---/---- o istituite con la L. ---/----, in quanto le associazioni o le fondazioni, per loro natura, non assumono obbligazioni nei confronti degli associati, se non al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
In tal senso di è espressa più volta la Corte di Cassazione; in particolare la Cassazione con la sentenza n. ----- del --.--.---- ha stabilito che il diritto acquisito pensionistico presuppone la maturazione del diritto alla pensione prima del provvedimento modificativo.

In conclusione si ritiene che non vi siano gli estremi per fare ricorso in quanto il diritto alla pensione è maturato nel ---- quindi successivamente alla modifica previdenziale Inarcassa che ha coinvolto anche le modalità ed i requisiti per percepire la pensione minima.

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