Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è sufficente la diffcioltà a deambulare

Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, la L. n. 18 del 1980, articolo 1, richiede (Cass., n. 15882 del 2015) la contestuale presenza di una situazione di invalidita' totale, rilevante per la pensione di inabilita' civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, articolo 12 e, alternativamente, dell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con necessita' di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficolta' di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta' (ma senza impossibilita').

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19545



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 20597-2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);

- intimato -

e contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

- resistente -

avverso la sentenza n. 232/2011 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/02/2011, R.G. N. 1552/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per rinotifica o in subordine per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 232 del 2011, depositata il 4 febbraio 2011, ha rigettato l'impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti di Ministero economia e finanze e dell'INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce n. 4508 del 15 maggio 2008.

2. La ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di Lecce il riconoscimento in proprio favore della indennita' di accompagnamento, oltre accessori.

Il Tribunale adito, con la suddetta sentenza, rigettava la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

3. L'Odierna ricorrente proponeva appello e chiedeva la rinnovazione delle indagini peritali e l'accoglimento della domanda.

4. La Corte d'Appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza in quanto il CTU, in primo grado, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre alla visita personale,o' aveva dato congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, ed aveva escluso che l'appellante avesse diritto all'indennita' di accompagnamento, avendo determinato il grado di invalidita' della stessa nella misura del 100%, ma senza necessita' di assistenza continua.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la (OMISSIS) prospettando un motivo di impugnazioni articolato in piu' profili.

6. L'INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.

7. Il Ministero e' rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso e' dedotta violazione di legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti; omessa carente e contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.

Assume la (OMISSIS) che la Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere al rinnovo della CTU, atteso che il giudizio sulla domanda si era fondato sulla stessa. Il CTU ometteva di indicare nelle patologie l'incontinenza urinaria ed aggiungeva rispetto a quelle indicate dalla Commissione medica l'ipertensione e lo stato d'ansia. Cio' avrebbe dovuto indurre a rinnovare la CTU, atteso che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, le osservazioni critiche formulate non erano generiche e gia' formulate in primo grado, in quanto la produzione del cartellino di ricovero (OMISSIS) (a meno di un mese dopo le operazioni peritali) e relativo alla gravemente invalidante patologia del prolasso anale costituiva nuovo e probante elemento tale da inficiare le valutazioni espresse dal CTU. Dunque non tutte le patologie menzionate nell'atto di appello, come affermato dal giudice di secondo grado, venivano esaminate vagliate in sede peritale. Dunque doveva procedersi a una nuova CTU o chiamare il CTU a rendere chiarimenti anche in relazione alla circostanza che la Commissione medica di prima istanza attribuiva alla (OMISSIS) una invalidita' totale al 100% gia' dal 16 giugno 2004.

2. Il motivo non e' fondato e deve essere rigettato.

Occorre rilevare che la Corte d'appello rigettava l'impugnazione perche', pur in presenza di invalidita' in misura del 100%, il CTU aveva escluso la necessita' di assistenza continua.

Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, la L. n. 18 del 1980, articolo 1, richiede (Cass., n. 15882 del 2015) la contestuale presenza di una situazione di invalidita' totale, rilevante per la pensione di inabilita' civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, articolo 12 e, alternativamente, dell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con necessita' di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficolta' di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta' (ma senza impossibilita').

La capacita' del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneita' ad eseguirli materialmente, ma anche come capacita' di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignita' come persona, sicche' anche l'incapacita' di compiere un solo genere di atti puo', per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilita' del loro accadimento, attestare la necessita' di una effettiva assistenza giornaliera (Cass., ord., n. 25255 del 2014).

La censura della ricorrente non investe, in relazione al requisito dell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con necessita' di assistenza continua in modo specifico,. la statuizione sulla mancanza della necessita' di assistenza continua, ma si incentra sulla indicazione delle patologie in relazione al riconoscimento da parte della Commissione medica dell'invalidita' totale al 100%, e non contesta con specifiche doglianze l'esito dell'esame obiettivo, riportato in sentenza (marcia lievemente claudicante a sinistra ma autonoma, vigile, orientata, cooperante, non deficit cognitivi, forza, sensibilita' e coordinazione indenni, stazione eretta normomantenuta), a sostegno della mancanza delle condizioni dei requisiti sanitari per l'attribuzione dell'indennita' in questione. Come si e' accennato la medesima Corte d'Appello, come il CTU, gia' riconosceva il grado di invalidita' in misura del 100%.

Il motivo di ricorso si sostanzia, quindi in una critica generica (la ricorrente richiama la produzione del cartellino di ricovero (OMISSIS) - senza indicarne le modalita' processuali di produzione o trascriverne il contenuto; non riporta i motivi formulati in appello, pur deducendo che non tutto veniva esaminato dal giudice di secondo grado, dovendosi, peraltro, le argomentazioni critiche alla CTU di primo grado contrapporre mediante specifico motivo di impugnazione al fondamento logico giuridico su cui e' fondata la sentenza appellata (Cass., n. 3302 del 2013) alla CTU, come condivisa dalla Corte d'Appello, critica che non puo' trovare ingresso in sede di legittimita', a fronte della adeguata motivazione della sentenza, che nel fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accettato le risultanze della CTU, ritenute ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, non solo in ragione dell'esame obiettivo, ma anche della documentazione sanitaria allegata alla stessa.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla spese atteso che l'INPS ha depositato solo la procura alle liti in calce alla copia del ricorso notificato e non e' comparso in udienza, ed il Ministero e' rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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