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In caso di alterazioni congenite dell'immobile locato la conduttrice può soltanto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone

Pubblicato il: 13/07/2010



L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda gli inconvenienti eliminabili nell'ambito delle opere di manutenzione e, pertanto, non può essere invocato per rimuovere guasti o deterioramenti, rispetto ai quali la tutela del locatario resta affidata alle disposizioni dettate dagli artt. 1578 e 1581 cod. civ. per i vizi della cosa locata. Ne consegue che in caso di alterazioni congenite dell'immobile locato la conduttrice può soltanto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 12712

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