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Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato anche senza l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine

Pubblicato il: 06/09/2010



In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell'assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell'ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l'apposizione del termine in funzione dell'individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un'ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall'applicazione dei limiti generali relativi all'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13285

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