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Il Fondo di garanzia, che tutela i trattamenti di vecchiaia e non di anzianità, integra solo i mancati versamenti necessari a costituire la prestazione ma non ne aumenta l'importo

Pubblicato il: 07/10/2010



Il Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS per l'integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, percio', l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); ne' tale previsione comporta dubbi di illegittimita' costituzionale, in relazione alla piu' favorevole disciplina prevista dall'articolo 3 del citato Decreto Legislativo per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiche' la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'articolo 38 Cost., comma 2, - nella finalita' propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 luglio 2010, n. 17526

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