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Il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno ha diritto a retribuzione e contributi

Pubblicato il: 23/12/2010



In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (articolo 22 del testo unico immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (articolo 2126 del Cc), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 5 novembre 2010, n. 22559

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