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In caso di assenza del Durc, il c. 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa e non penale

Pubblicato il: 07/07/2011



In caso di assenza del Durc, il c. 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa e non penale. Il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffate non possono essere introdotte facendo ricorso alla previsione dell'art. 44, c. 1, lettera a) del testo unico n. 380/2001. La norma prevista dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001 risponde infatti all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. Il Durc è invece un certificato che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 31 maggio 2011, n. 21780

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