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Il diritto al trattamento di integrazione salariale è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito: la mancata comunicazione è sanzionata con la decadenza dal beneficio

Pubblicato il: 04/09/2011



In materia di trattamento di integrazione salariale, il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio, rispondendo detta comunicazione alla finalità di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2011, n. 13577

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