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L'assegno "una tantum" in favore dei superstiti è dovuto anche quando il decesso sia dovuto a patologie previste dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali

Pubblicato il: 08/02/2010



L'assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, comma 3 e' dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall'assegno una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2 della stessa legge (nel testo modificato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7 conv. nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23591

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