Norme notevoli sul contenzioso

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

Art. 1.

Gli organi della giurisdizione tributaria (1)

 

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. La  giurisdizione  tributaria  è  esercitata  dalle  commissioni

tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di  cui

all'art.   1   del   decreto   del    Presidente    della    Repubblica

[rectius: D.Lgs., n.d.r.] 31 dicembre 1992, n. 545.

    2. I giudici tributari applicano le norme del presente  decreto  e,

per quanto da esse non disposto e con esse compatibili,  le  norme  del

codice di procedura civile.

________________________________________

Note:

(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata  in  vigore")  le  disposizioni  del

    presente decreto hanno effetto dalla  data  di  insediamento  delle

    commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996,  ai

    sensi dell'art. 1, D.M. 26 gennaio 1996).

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 2.

Oggetto della giurisdizione tributaria (1)

 

Versione: 4

Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248

Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005

    1. Appartengono alla giurisdizione  tributaria  tutte  le  controversie

aventi  ad  oggetto  i  tributi  di   ogni   genere   e   specie   comunque

denominati (2), compresi quelli regionali,  provinciali  e  comunali  e  il

contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e  le

addizionali,  le  sanzioni  amministrative,  comunque  irrogate  da  uffici

finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.  Restano  escluse  dalla

giurisdizione tributaria soltanto  le  controversie  riguardanti  gli  atti

della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella

di pagamento e, ove  previsto,  dell'avviso  di  cui  all'articolo  50  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per  le

quali continuano ad applicarsi le disposizioni  del  medesimo  decreto  del

Presidente della Repubblica. (3)

    2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria  le  controversie

promosse   dai   singoli   possessori   concernenti   l'intestazione,    la

delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento  dei  terreni  e  la

ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una

stessa particella, nonché le controversie concernenti  la  consistenza,  il

classamento delle singole unità immobiliari urbane e  l'attribuzione  della

rendita catastale. Appartengono  alla  giurisdizione  tributaria  anche  le

controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed

aree  pubbliche  previsto  dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  e  del  canone  per  lo

scarico e la depurazione delle  acque  reflue  e  per  lo  smaltimento  dei

rifiuti urbani, nonché le controversie  attinenti  l'imposta  o  il  canone

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (4). (5)

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni  questione  da

cui dipende  la  decisione  delle  controversie  rientranti  nella  propria

giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia  di  querela  di

falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità  di

stare in giudizio.

________________________________________

Note:

(1) Vedasi l'art.  28  ("Sospensione  amministrativa  della  riscossione"),

    D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) Parole inserite dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L.  30  settembre

    2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre  2005,

    n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005.

(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 5 maggio 2008 (dep.  il

    14  maggio  2008)  ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del

    presente comma  nella  parte  in  cui  attribuisce  alla  giurisdizione

    tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate  da

    uffici finanziari, anche laddove esse  conseguano  alla  violazione  di

    disposizioni non aventi natura tributaria.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30  settembre

    2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre  2005,

    n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005.

(5) La  Corte  Costituzionale  n.  64/2008  ha  dichiarato  l’illegittimità

    costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo,  nella  parte  in

    cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le

    controversie relative alla debenza  del  canone  per  l’occupazione  di

    spazi  ed  aree  pubbliche  previsto  dall’articolo  63   del   decreto

    legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

 

 

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 4.

Competenza per territorio

 

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. Le commissioni  tributarie  provinciali  sono  competenti  per  le

controversie proposte nei confronti degli  uffici  delle  entrate  o  del

territorio del Ministero delle finanze ovvero degli  enti  locali  ovvero

dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella  loro

circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un  centro

di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella  cui

circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano  le  attribuzioni  sul

tributo controverso.

    2.  Le  commissioni  tributarie  regionali  sono  competenti  per  le

impugnazioni  avverso   le   decisioni   delle   commissioni   tributarie

provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

________________________________________

Note:

(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente

    decreto hanno effetto dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni

    tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi  del  D.M.

    26 gennaio 1996).

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 7.

Poteri delle commissioni tributarie

 

Versione: 2

Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248

Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005

Entrata in vigore:

1° aprile 1996

    1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti

dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso,  di  richiesta

di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici  tributari  ed

all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

    2.  Le  commissioni  tributarie,  quando  occorre  acquisire   elementi

conoscitivi  di  particolare  complessità,  possono   richiedere   apposite

relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello  Stato  o  di  altri

enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza,  ovvero  disporre

consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non  possono

eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.  319,  e  successive

modificazioni e integrazioni.

    [3. É sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare  alle

parti il deposito di documenti ritenuti necessari per  la  decisione  della

controversia.] (1)

    4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o

un atto generale rilevante ai fini della decisione, non  lo  applicano,  in

relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva  l'eventuale  impugnazione

nella diversa sede competente.

________________________________________

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 3-bis, comma 5, D.L.  30  settembre  2005,  n.

    203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,  n.  248,

    in vigore dal 3 dicembre 2005.

                                                

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 8.

Errore sulla norma tributaria (2)

 

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le  sanzioni  non

penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è  giustificata

da obiettive condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e  sull'ambito  di

applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

________________________________________

Note:

(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente

    decreto hanno effetto dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni

    tributarie provinciali e  regionali  (1°  aprile  1996,  ai  sensi  del

    D.M. 26 gennaio 1996).

(2) Vedasi l'art. 10 ("Tutela dell'affidamento e della buona  fede.  Errori

    del contribuente"), L. 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia

    di statuto dei diritti del contribuente").

                                                 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 10.

Le parti

 

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie  oltre

al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il

concessionario  del  servizio  di  riscossione  che  ha  emanato   l'atto

impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero,  se  l'ufficio  è  un

centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero  delle  finanze

al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

________________________________________

Note:

(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente

    decreto hanno effetto dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni

    tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi  del  D.M.

    26 gennaio 1996).

 

 

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 11.

Capacità di stare in giudizio

 

Versione: 2

Modificativo: D.L. 31 marzo 2005, n. 44 - L. 31 maggio 2005, n. 88

Decorrenza: Dal 1° giugno 2005

    1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in

giudizio  anche  mediante  procuratore  generale  o  speciale.  La  procura

speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o  affini  entro  il  quarto

grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare

anche da scrittura privata non autenticata.

    2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti  è  proposto

il  ricorso  sta  in  giudizio  direttamente  o  mediante   l'ufficio   del

contenzioso  della  direzione   regionale   o   compartimentale   ad   esso

sovraordinata.

    3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può  stare  in

giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per  gli

enti locali privi  di  figura  dirigenziale,  mediante  il  titolare  della

posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. (1)

________________________________________

Note:

(1) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, comma 1,  D.L.  31  marzo  2005,

    n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005,  n.  88,

    in vigore dal 1° giugno 2005.

        Ai sensi del comma 2 del citato art. 3-bis,  D.L.  n.  44/2005,  la

    disposizione si applica anche ai giudizi in corso alla data di  entrata

    in vigore della L. 31 maggio 2005, n. 88 (1° giugno 2005).

                                              

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 12.

L'assistenza tecnica

 

Versione: 5

Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248

Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005

    1. Le  parti,  diverse  dall'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  o

dall'ente locale nei cui confronti è  stato  proposto  il  ricorso,  devono

essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

    2. Sono  abilitati  all'assistenza  tecnica  dinanzi  alle  commissioni

tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali,  gli  avvocati,  i

dottori commercialisti, i ragionieri  e  i  periti  commerciali,  nonché  i

consulenti del lavoro purché non dipendenti  dall'amministrazione  pubblica

(1). Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni

tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, [i consulenti  del

lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte  sui  redditi  di

lavoro dipendente ed assimilati e gli  obblighi  di  sostituto  di  imposta

relativi alle ritenute medesime,] (2)  gli  ingegneri,  gli  architetti,  i

geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici  e  i  periti

agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni

e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo  di  promiscuità

di una stessa particella, la  consistenza,  il  classamento  delle  singole

unità immobiliari urbane e l'attribuzione della  rendita  catastale  e  gli

spedizionieri doganali per le materie concernenti  i  tributi  amministrati

dall'Agenzia  delle  dogane.  In  attesa  dell'adeguamento  alle  direttive

comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria  e

del conseguente riordino  della  materia,  sono,  altresì,  abilitati  alla

assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da  tenersi  presso  le

direzioni regionali delle entrate (3), i  soggetti  indicati  nell'articolo

63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre

1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli

di  periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,   industria,

artigianato e agricoltura per  la  subcategoria  tributi,  in  possesso  di

diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e   commercio   o

equipollenti  o  di  diploma  di  ragioniere  limitatamente  alle   materie

concernenti le imposte di  registro,  di  successione,  i  tributi  locali,

l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché  i  dipendenti  delle  associazioni

delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del

lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai

sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo  comma,  numero  1),

limitatamente alle controversie nelle quali  sono  parti,  rispettivamente,

gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del  diploma  di

laurea in giurisprudenza o in economia e  commercio  o  equipollenti  o  di

diploma di ragioneria e  della  relativa  abilitazione  professionale;  con

decreto del Ministro delle finanze  (4)  sono  stabilite  le  modalità  per

l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  periodo.   Sono   inoltre

abilitati all'assistenza tecnica  dinanzi  alle  commissioni  tributarie  i

funzionari delle associazioni di categoria che, alla  data  di  entrata  in

vigore del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  risultavano

iscritti nell'elenco tenuto dalla  Intendenza  di  finanza  competente  per

territorio, ai  sensi  dell'articolo  30,  terzo  comma,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

    3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico  con

atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche  in  calce  o  a

margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione  autografa

è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico  può

essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

    4. L'ufficio del Ministero  delle  finanze,  nel  giudizio  di  secondo

grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

    5. Le controversie di valore inferiore a  5.000.000  di  lire  (2582,28

euro, n.d.r.), anche se concernenti atti  impositivi  dei  comuni  e  degli

altri enti locali, nonché i ricorsi di cui  all'art.  10  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  28  novembre  1980,  n.  787,  possono  essere

proposti  direttamente  dalle  parti  interessate,  che,  nei  procedimenti

relativi, possono stare in giudizio anche  senza  assistenza  tecnica.  Per

valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi

e delle eventuali sanzioni  irrogate  con  l'atto  impugnato;  in  caso  di

controversie relative  esclusivamente  alle  irrogazioni  di  sanzioni,  il

valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della  commissione

o della sezione o il collegio  possono  tuttavia  ordinare  alla  parte  di

munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la  stessa

è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un  difensore

abilitato.

    6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma  2  possono

stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

________________________________________

Note:

(1) Periodo così sostituito dall'art. 3-bis, comma 9,  lett.  a),  D.L.  30

    settembre 2005, n. 203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  2

    dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005.

(2) Parole soppresse dall'art. 3-bis, comma 9, lett. b), D.L. 30  settembre

    2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre  2005,

    n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005.

(3) Vedasi l'art. 12, comma 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla

    L. 24 ottobre 1996, n. 556.

(4) Si veda il D.M. 18 novembre  1996,  n.  631  ("Regolamento  recante  la

    disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni  tributarie

    provinciali e regionali").

 

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 19.

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

 

Versione: 2

Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - L. 4 agosto 2006, n. 248

Decorrenza: Dal 12 agosto 2006

    1. Il ricorso può essere proposto avverso:

       a) l'avviso di accertamento del tributo;

       b) l'avviso di liquidazione del tributo;

       c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

       d) il ruolo e la cartella di pagamento;

       e) l'avviso di mora;

       e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e

successive modificazioni; (1)

       e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del

decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e

successive modificazioni; (1)

       f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2,

comma 3;

       g) il rifiuto espresso  o  tacito  della  restituzione  di  tributi,

sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

       h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di

definizione agevolata di rapporti tributari;

       i) ogni altro atto per il  quale  la  legge  ne  preveda  l'autonoma

impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

    2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono  contenere  l'indicazione

del termine entro  il  quale  il  ricorso  deve  essere  proposto  e  della

commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare

ai sensi dell'art. 20.

    3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati   non   sono   impugnabili

autonomamente. Ognuno  degli  atti  autonomamente  impugnabili  può  essere

impugnato  solo  per  vizi  propri.  La  mancata  notificazione   di   atti

autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne

consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

________________________________________

Note:

(1) Lettera inserita dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio  2006,

    n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006,  n. 248,

    in vigore dal 12 agosto 2006.

                                                   

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 20.

Proposizione del ricorso

 

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi  2  e  3

del precedente art. 16.

    2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in  plico

raccomandato senza busta con  avviso  di  ricevimento.  In  tal  caso  il

ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme  sopra

indicate.

    3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  10  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 28 novembre  1980,  n.  787,  sui  centri  di

servizio.

________________________________________

Note:

(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente

    decreto hanno effetto dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni

    tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi  del  D.M.

    26 gennaio 1996).

                                                                     

 

 

 

 

 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

 

Art. 21.

Termine per la proposizione del ricorso

 

Versione: 2

Modificativo: D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)

    1. Il ricorso deve essere proposto  a  pena  di  inammissibilità  entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  notificazione  dell'atto  impugnato.  La

notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del

ruolo. (2)

    2. Il ricorso avverso il  rifiuto  tacito  della  restituzione  di  cui

all'articolo  19,  comma  1,  lettera  g),  può  essere  proposto  dopo  il

novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini

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